IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  5, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito  con modificazioni nella legge 26 giugno 1990, n. 165, che
prevede  la  facolta',  per  il contribuente, di definire le pendenze
tributarie  conseguenti  alla notifica degli avvisi di accertamento e
dei  provvedimenti  che irrogano le sanzioni e il successivo comma 4,
che  consente  di  definire  le  controversie  pendenti  dinanzi alle
commissioni tributarie;
  Visto  l'art.  5, commi 5 e 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
90,  convertito  con  la citata legge n. 165, del 26 giugno 1990, che
prevedono   rispettivamente   l'obbligo,   per   i  contribuenti,  di
corrispondere  gli interessi ai fini della definizione delle pendenze
e  delle  controversie tributarie, nonche' l'emanazione di un decreto
ministeriale   per   stabilire  le  modalita'  di  effettuazione  dei
versamenti di cui ai commi 2 e 4 della stessa legge;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 28
gennaio  1988,  n.  43,  che  ha istituito il Servizio centrale della
riscossione;
  Ritenuta  la  necessita'  di predisporre, per i versamenti previsti
dal  citato  art.  5,  una modulistica specifica e visto l'art. 6 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
che prevede l'obbligo, per i contribuenti, di utilizzare una distinta
di  versamento conforme al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
  Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, con il quale si sono
approvate,  tra le altre, le modalita' di rendicontazione delle somme
riscosse  per  versamenti  diretti  dai concessionari del servizio di
riscossione e ritenuta la necessita' di modificare lo schema allegato
7 al predetto decreto;
  Considerato  che  rientrano  nei  compiti  di istituto del Servizio
centrale  della  riscossione i pagamenti relativi alla definizione di
pendenze  e  di  controversie  concernenti le imposte per le quali il
Servizio ha competenza a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le   somme  dovute  per  la  definizione  delle  pendenze  e  delle
controversie  tributarie  in  materia  di  imposte  dirette, ai sensi
dell'art.  5  del  decreto-legge  27 aprile 1990, n. 90, commi 2 e 4,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 26 giugno 1990, n. 165,
devono   essere   corrisposte  al  concessionario  della  riscossione
competente  in  relazione  all'ufficio  che  ha  emesso  l'avviso  di
accertamento o il provvedimento che irroga la sanzione.
  Fermo  l'integrale pagamento delle imposte iscritte a ruolo, per la
definizione delle controversie di cui al comma 4 del citato art. 5 le
somme  ancora  dovute  devono  essere corrisposte mediante versamento
diretto.  Con  lo  stesso  sistema devono essere corrisposte le somme
dovute  per  le  pendenze  tributarie  di  cui al comma 2 dell'art. 5
citato.
  Per  il  versamento  allo  sportello del concessionario deve essere
utilizzata  apposita  distinta  di  versamento  Mod.  5, Modulario F.
Riscossione  n.  5,  conforme  a  quella riportata nell'allegato 1 al
presente decreto.
  Le  informazioni  relative  alle  sanzioni per erronea compilazione
della  distinta, all'elencazione dei codici tributo e alle avvertenze
per   la   compilazione  del  modello  sono  stabilite  con  apposite
istruzioni ministeriali.
  Per   quanto   concerne  la  definizione  delle  pendenze  e  delle
controversie  tributarie  in  materia  di  tasse ed imposte indirette
sugli  affari,  resta  ferma  la  competenza  degli uffici finanziari
dipendenti  dalla  Direzione  generale  delle  tasse  e delle imposte
indirette  sugli  affari  a  provvedere  alla  liquidazione  ed  alla
riscossione   delle   somme   dovute,   tenendo  conto  dell'avvenuto
pagamento,  da  parte  del contribuente, degli eventuali carichi gia'
iscritti in ruoli resi esecutori dall'intendente di finanza.