IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 1990, n. 165, che prevede la facolta', per il contribuente, di definire le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il successivo comma 4, che consente di definire le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie; Visto l'art. 5, commi 5 e 6, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con la citata legge n. 165, del 26 giugno 1990, che prevedono rispettivamente l'obbligo, per i contribuenti, di corrispondere gli interessi ai fini della definizione delle pendenze e delle controversie tributarie, nonche' l'emanazione di un decreto ministeriale per stabilire le modalita' di effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2 e 4 della stessa legge; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che ha istituito il Servizio centrale della riscossione; Ritenuta la necessita' di predisporre, per i versamenti previsti dal citato art. 5, una modulistica specifica e visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede l'obbligo, per i contribuenti, di utilizzare una distinta di versamento conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, con il quale si sono approvate, tra le altre, le modalita' di rendicontazione delle somme riscosse per versamenti diretti dai concessionari del servizio di riscossione e ritenuta la necessita' di modificare lo schema allegato 7 al predetto decreto; Considerato che rientrano nei compiti di istituto del Servizio centrale della riscossione i pagamenti relativi alla definizione di pendenze e di controversie concernenti le imposte per le quali il Servizio ha competenza a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; Decreta: Art. 1. Le somme dovute per la definizione delle pendenze e delle controversie tributarie in materia di imposte dirette, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, commi 2 e 4, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, devono essere corrisposte al concessionario della riscossione competente in relazione all'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento o il provvedimento che irroga la sanzione. Fermo l'integrale pagamento delle imposte iscritte a ruolo, per la definizione delle controversie di cui al comma 4 del citato art. 5 le somme ancora dovute devono essere corrisposte mediante versamento diretto. Con lo stesso sistema devono essere corrisposte le somme dovute per le pendenze tributarie di cui al comma 2 dell'art. 5 citato. Per il versamento allo sportello del concessionario deve essere utilizzata apposita distinta di versamento Mod. 5, Modulario F. Riscossione n. 5, conforme a quella riportata nell'allegato 1 al presente decreto. Le informazioni relative alle sanzioni per erronea compilazione della distinta, all'elencazione dei codici tributo e alle avvertenze per la compilazione del modello sono stabilite con apposite istruzioni ministeriali. Per quanto concerne la definizione delle pendenze e delle controversie tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, resta ferma la competenza degli uffici finanziari dipendenti dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari a provvedere alla liquidazione ed alla riscossione delle somme dovute, tenendo conto dell'avvenuto pagamento, da parte del contribuente, degli eventuali carichi gia' iscritti in ruoli resi esecutori dall'intendente di finanza.