IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili,  di  cui  all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651,
nonche' operazioni di investimenti di capitali in  titoli  nominativi
per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto
di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposite  quote  di  nuovi  buoni,  al  fine  di  conseguire maggiore
speditezza  nel  predetto   servizio,   rendendolo,   nel   contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  che  il  1›  settembre 1990 verranno in scadenza i buoni del
Tesoro poliennali 9,25% emessi con decreti ministeriali 25 agosto e 5
settembre  1986,  11,25%,  emessi  con decreto ministeriale 27 agosto
1987, e 11,50%,  emessi  con  decreti  ministeriali  25  agosto  e  8
settembre  1988 (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 1986, n. 212
del 12 settembre 1986, n. 202 del 31  agosto  1987,  n.  204  del  31
agosto 1988 e n. 214, del 12 settembre 1988);
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle condizioni di mercato, di
disporre  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro  poliennali  12,50%  di
scadenza  1› settembre 1994 da destinare a sottoscrizioni in contanti
e, per quanto occorra, al  rinnovo  dei  soli  menzionati  buoni  del
Tesoro poliennali 9,25%, 11,25% ed 11,50% nominativi; detta emissione
e' incrementabile per  le  suddette  operazioni  di  reimpiego  o  di
investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione
generale del debito pubblico;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione  di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di
scadenza 1› settembre 1994 per un  importo  di  lire  5.000  miliardi
nominali,  al  prezzo  fisso di emissione stabilito in lire 96,25% da
destinare a sottoscrizioni in contanti.
  L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con
il  sistema  dell'asta  marginale  riferito   ad   un   "diritto   di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nel
precedente  comma,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a  corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  di
buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e
irrevocabili e  danno  conseguentemente  luogo  all'esecuzione  delle
relative operazioni.
  L'importo  di  lire  5.000  miliardi  dei  buoni  in  emissione  e'
incrementabile di L. 1.566.500.000 da destinare al rinnovo dei  buoni
del Tesoro poliennali 9,25%, 11,25% e 11,50% di scadenza 1› settembre
1990, nominativi.
  L'importo  degli  emittendi  buoni,  indicato  nel  primo comma del
presente articolo e' altresi' incrementabile di lire 10  miliardi  da
destinare  esclusivamente  alle  operazioni  di  reimpiego  di titoli
nominativi rimborsabili o  di  investimenti  di  capitali  menzionate
nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale
del debito pubblico.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in
due semestralita' posticipate, rispettivamente al 1› marzo ed  il  1›
settembre di ogni anno di durata di essi.
  I  possessori  di  soli buoni del Tesoro poliennali 9,25%, 11,25% e
11,50%  di  scadenza  1›  settembre  1990,  nominativi,  qualora  non
intendano  ottenere  il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne
il rinnovo nei  nuovi  titoli,  al  prezzo  che  risultera'  per  gli
emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti,
con decorrenza degli interessi dal 1› settembre 1990.