IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407; Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto che il 1 settembre 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 9,25% emessi con decreti ministeriali 25 agosto e 5 settembre 1986, 11,25%, emessi con decreto ministeriale 27 agosto 1987, e 11,50%, emessi con decreti ministeriali 25 agosto e 8 settembre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 1986, n. 212 del 12 settembre 1986, n. 202 del 31 agosto 1987, n. 204 del 31 agosto 1988 e n. 214, del 12 settembre 1988); Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1 settembre 1994 da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,25%, 11,25% ed 11,50% nominativi; detta emissione e' incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1 settembre 1994 per un importo di lire 5.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in lire 96,25% da destinare a sottoscrizioni in contanti. L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto di sottoscrizione" rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. L'importo di lire 5.000 miliardi dei buoni in emissione e' incrementabile di L. 1.566.500.000 da destinare al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,25%, 11,25% e 11,50% di scadenza 1 settembre 1990, nominativi. L'importo degli emittendi buoni, indicato nel primo comma del presente articolo e' altresi' incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralita' posticipate, rispettivamente al 1 marzo ed il 1 settembre di ogni anno di durata di essi. I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,25%, 11,25% e 11,50% di scadenza 1 settembre 1990, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1 settembre 1990.