IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, nella legge 12 agosto 1982,  n.  547,  concernente  la
costituzione del "Fondo per la protezione civile";
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Considerato  l'andamento  climatico  dell'attuale  stagione estiva,
caratterizzato  da  particolare  siccita',   che   ha   favorito   un
eccezionale  insorgere  e  propagarsi di incendi boschivi su tutto il
territorio nazionale;
  Considerato  che  tali  eventi  dannosi  hanno  interessato in modo
particolare le regioni Liguria, Toscana  e  Sardegna  e  che  per  le
stesse  zone  e' previsto il persistere di un alto livello di rischio
connaturato anche alla specifica orografia del territorio;
  Tenuto  conto che i mezzi aerei attrezzati per la lotta antincendio
in dotazione alle  regioni  sopracitate  si  sono  rivelati  in  piu'
occasioni  insufficienti  ed inadeguati al numero ed alle proporzioni
degli eventi verificatisi;
  Rilevato  che  in  varie occasioni, per la carenza dei mezzi di cui
sopra, gli stessi  enti  territoriali  hanno  richiesto  l'intervento
massiccio   degli  aeromobili  in  dotazione  al  Dipartimento  della
protezione civile;
  Ritenuto   che  una  maggiore  autonomia  nella  lotta  antincendio
boschivo di dette regioni riduce il fabbisogno di  concorso  esterno,
permettendo  un'economia  dei mezzi in dotazione al Dipartimento, che
possono essere impiegati  in  favore  di  regioni  particolarmente  a
rischio  scarsamente  o  assolutamente  sprovviste  di  capacita'  di
intervento aereo;
  Ravvisata  la  necessita'  di potenziare le capacita' di intervento
delle citate regioni nella lotta agli incendi  mediante  l'incremento
degli aeromobili in loro dotazione;
  Individuate  nelle  societa'  Eliliguria,  Elitaliana ed Eliservizi
italiani quelle che al momento, fra le ditte disponibili sul  mercato
ed   all'uopo   interpellate   hanno  praticato  le  condizioni  piu'
vantaggiose per l'amministrazione, sono le sole in grado di mettere a
disposizione   rispettivamente   delle  regioni  Liguria,  Toscana  e
Sardegna, ciascuna due elicotteri per un periodo di trenta giorni, da
impegnare  in  attivita' di volo per un massimo di cento ore per ogni
aeromobile;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per  le  esigenze connesse al potenziamento delle attivita' volte a
fronteggiare gli incendi boschivi nelle regioni  Liguria,  Toscana  e
Sardegna, il Servizio bilancio e AA.AA. e' autorizzato a stipulare un
contratto di nolo con le societa' Eliliguria per  le  esigenze  della
regione  Liguria,  Elitaliana  per  quelle  della  regione Toscana ed
Eliservizi italiani per quelle della regione Sardegna.