IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, concernente la costituzione del "Fondo per la protezione civile"; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938; Considerato l'andamento climatico dell'attuale stagione estiva, caratterizzato da particolare siccita', che ha favorito un eccezionale insorgere e propagarsi di incendi boschivi su tutto il territorio nazionale; Considerato che tali eventi dannosi hanno interessato in modo particolare le regioni Liguria, Toscana e Sardegna e che per le stesse zone e' previsto il persistere di un alto livello di rischio connaturato anche alla specifica orografia del territorio; Tenuto conto che i mezzi aerei attrezzati per la lotta antincendio in dotazione alle regioni sopracitate si sono rivelati in piu' occasioni insufficienti ed inadeguati al numero ed alle proporzioni degli eventi verificatisi; Rilevato che in varie occasioni, per la carenza dei mezzi di cui sopra, gli stessi enti territoriali hanno richiesto l'intervento massiccio degli aeromobili in dotazione al Dipartimento della protezione civile; Ritenuto che una maggiore autonomia nella lotta antincendio boschivo di dette regioni riduce il fabbisogno di concorso esterno, permettendo un'economia dei mezzi in dotazione al Dipartimento, che possono essere impiegati in favore di regioni particolarmente a rischio scarsamente o assolutamente sprovviste di capacita' di intervento aereo; Ravvisata la necessita' di potenziare le capacita' di intervento delle citate regioni nella lotta agli incendi mediante l'incremento degli aeromobili in loro dotazione; Individuate nelle societa' Eliliguria, Elitaliana ed Eliservizi italiani quelle che al momento, fra le ditte disponibili sul mercato ed all'uopo interpellate hanno praticato le condizioni piu' vantaggiose per l'amministrazione, sono le sole in grado di mettere a disposizione rispettivamente delle regioni Liguria, Toscana e Sardegna, ciascuna due elicotteri per un periodo di trenta giorni, da impegnare in attivita' di volo per un massimo di cento ore per ogni aeromobile; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per le esigenze connesse al potenziamento delle attivita' volte a fronteggiare gli incendi boschivi nelle regioni Liguria, Toscana e Sardegna, il Servizio bilancio e AA.AA. e' autorizzato a stipulare un contratto di nolo con le societa' Eliliguria per le esigenze della regione Liguria, Elitaliana per quelle della regione Toscana ed Eliservizi italiani per quelle della regione Sardegna.