IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                         PER IL COORDINAMENTO
                      DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista  la  legge  1›  marzo  1986, n. 64, sulla disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  62  del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo  1978,  n.  218,  che  demanda  al  CIPI  la  definizione delle
direttive, criteri, modalita' e  procedure  per  la  concessione  del
credito agevolato e del contributo in conto capitale;
  Visti  gli  articoli  63  e  69  del citato testo unico, cosi' come
modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge  n.
64/1986;
  Visto  l'art.  9,  comma  4,  della legge n. 64/1986 che demanda al
CIPI, in attuazione del programma triennale, l'indicazione  dei  vari
settori produttivi da ammettere al finanziamento a tasso agevolato di
cui all'art. 63 e al contributo in conto capitale di cui all'art.  69
del testo unico n. 218/1978;
  Visto  l'art.  9,  comma  5,  della legge n. 64/1986 che estende le
predette agevolazioni anche alle iniziative di ristrutturazione e  di
riconversione;
  Vista  la  delibera  CIPI  16  luglio  1986 con la quale sono state
dettate direttive per la concessione delle  agevolazioni  finanziarie
previste  dalla  legge 1› marzo 1986, n. 64, a favore delle attivita'
produttive localizzate nei territori meridionali  ed  introduce,  nel
contempo, la contrattazione programmata;
  Vista  la  delibera CIPE 29 dicembre 1986 di approvazione del primo
piano annuale di attuazione del programma triennale  nella  quale  e'
stata   indicata   la   contrattazione  programmata  quale  strumento
normativo quadro per il  coinvolgimento  nello  sviluppo  delle  aree
meridionali dei grandi gruppi industriali;
  Vista  la  delibera  CIPI  24 marzo 1988, n. 181, che disciplina la
manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie  nel  quadro  delle
procedure della contrattazione programmata;
  Ravvisata l'esigenza di prevedere nel contesto della contrattazione
programmata   specifici   investimenti   nel   settore    energetico,
finalizzati  al  risparmio  energetico,  alla tutela ambientale, alla
razionalizzazione dei processi produttivi e alla valorizzazione delle
risorse  nazionali  nel  quadro  delle  linee  strategiche  del piano
energetico nazionale;
  Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno;
                              Delibera:
  Alle  agevolazioni  finanziarie  di  cui  agli articoli 63 e 69 del
testo unico del 6 marzo 1978, n. 218, cosi' come modificati dall'art.
9,  commi  7,  8  e  9 della legge n. 64/1986, possono essere ammesse
anche iniziative attinenti il settore  energetico,  ivi  compresa  la
raffinazione,  purche'  facenti parte di un piano progettuale oggetto
di contrattazione programmata.
   Roma, 28 giugno 1990
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO