IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvate con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le domande in data 15 febbraio e 5 giugno 1989 presentate da
La Previdente assicurazioni S.p.a., con sede  in  Milano,  intese  ad
ottenere  l'approvazione  di  alcuni  tassi  di  premio di tariffa in
estensione di quelli approvati con  decreto  ministeriale  28  aprile
1988,  da utilizzare esclusivamente per contratti di assicurazione in
forma collettiva a carattere previdenziale;
  Vista  la  lettera  n.  922543  del  12  luglio  1989  con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  le  domande
anzidette;
                               Decreta:
  Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private  e di interesse collettivo, i
seguenti  tassi  di  premio  di  tariffa,  in  estensione  di  quelli
approvati  con  decreto  ministeriale  28  aprile 1988, da utilizzare
esclusivamente per contratti  di  assicurazione  stipulati  in  forma
collettiva,  a  carattere  previdenziale, presentati da La Previdente
assicurazioni S.p.a., con sede in Milano:
   1)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante ed a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione ed
a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici XL-C0, XL-C3,
XL-C4, XL-R0, XL-R3, XL-R4;
   2)  tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico,
senza  controassicurazione  ed  a   tasso   tecnico   0%,   3%,   4%,
contrassegnate con i codici XL-U0, XL-U3, XL-U4;
   3)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante ed a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione ed a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici XLI-C0, XLI-C3,
XLI-C4, XLI-R0, XLI-R3, XLI-R4;
   4)  tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico,
con controassicurazione ed a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, contrassegnate
con i codici XLI-U0, XLI-U3, XLI-U4;
   5)  tariffe  di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  differita,
distinte per sesso,  a  premio  annuo  costante  ed  a  premio  annuo
rivalutabile senza controassicurazione ed a tasso tecnico 0%, 3%, 4%,
contrassegnate con i codici LX-C0, LX-C3, LX-C4, LX-R0, LX-R3, LX-R4;
   6)  tariffe  di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  differita,
distinte per sesso, a premio unico  senza  controassicurazione  ed  a
tasso  tecnico  0%, 3%, 4%, contrassegnate con i codici LX-U0, LX-U3,
LX-U4;
   7)  tariffe  di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  differita,
distinte per sesso,  a  premio  annuo  costante  ed  a  premio  annuo
rivalutabile  con  controassicurazione ed a tasso tecnico 0%, 3%, 4%,
contrassegnate con i codici LXI-C0, LXI-C3, LXI-C4,  LXI-R0,  LXI-R3,
LXI-R4;
   8)  tariffe  di  assicurazione  di  rendita  vitalizia  differita,
distinte per sesso, a premio unico con controassicurazione ed a tasso
tecnico  0%,  3%,  4%,  contrassegnate  con  i codici LXI-U0, LXI-U3,
LXI-U4.
  Le  condizioni  speciali  di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione, da applicare alle tariffe di  assicurazione  approvate
ai  precedenti  punti da 1) a 8) sono le stesse approvate con decreto
ministeriale 28 aprile 1988 per le corrispondenti tariffe per il caso
di vita.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 luglio 1990
                                               Il Ministro: BATTAGLIA