IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le domande in data 12 luglio 11, 13, 18 e 25 ottobre 1988 30
gennaio  e  12  giugno  1989,  della  Praevidentia  assicurazioni   e
riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma, intese ad
ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita
e di condizioni speciali di polizza;
  Vista  la  lettera  in  data 2 agosto 1989, n. 922855, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  le  domande
anzidette;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali
di   polizza,   presentate   dalla   Praevidentia   assicurazioni   e
riassicurazioni, capitalizzazioni S.p.a., con sede in Roma:
   1)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante (6/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (6/S tasso 0% -
6/N  tasso  3% - 6/R tasso 4%), senza controassicurazione. I tassi di
premio della 6/C sono gli stessi della tariffa 6/S;
   2)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio annuo
costante (7/C tasso 0%) o a premio annuo rivalutabile (7/S tasso 0% -
7/N  tasso  3%  -  7/R tasso 4%), con controassicurazione. I tassi di
premio della 7/C sono gli stessi della tariffa 7/S;
   3)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio unico
(6U/S  tasso  0%  -  6-U/N  tasso  3%  -  6U/R   tasso   4%),   senza
controassicurazione;
   4)  tariffe  di assicurazione di capitale differito a premio unico
(7-U/S  tasso  0%  -  7-U/N  tasso  3%  -  7-U/R   tasso   4%),   con
controassicurazione;
   5)  tariffe  di  assicurazione  di rendita vitalizia differita per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
(8/C  tasso  0%)  o  a premio annuo rivalutabile (8/S/ tasso 0% - 8/N
tasso 3% - 8/R tasso  4%),  senza  controassicurazione.  I  tassi  di
premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili
solo per contratti individuali. I tassi di premio della  tariffa  8/C
sono gli stessi della tariffa 8/S;
   6)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante
(9/C  tasso  0%)  o  a  premio annuo rivalutabile (9/S tasso 0% - 9/N
tasso 3% - 9/R tasso 4%), con controassicurazione. I tassi di  premio
per  differimenti  inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo
per contratti individuali. I tassi di premio della tariffa  9/C  sono
gli stessi della tariffa 9/S;
   7)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio  unico  (8-U/S
tasso   0%   -   8-U/N   tasso   3%   -   8-U/R   tasso   4%),  senza
controassicurazione. I tassi di premio per differimenti inferiori  ai
cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;
   8)  tariffe  di  assicurazione di rendita vitalizia differita, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio  unico  (9-U/S
tasso 0% - 9-U/N tasso 3% - 9-U/R tasso 4%), con controassicurazione.
I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque  anni  saranno
utilizzabili solo per contratti individuali;
   9)  tariffa  di  assicurazione di rendita vitalizia immediata, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile (10/S tasso  0%  -  10/N
tasso 3% - 10/R tasso 4%) per contratti individuali;
   10)  tariffa  di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per
testa di sesso maschile o di sesso femminile (10/S tasso  0%  -  10/N
tasso 3% - 10/R tasso 4%) per contratti collettivi;
   11)  tariffa  di  assicurazione di rendita certa per cinque anni e
successivamente vitalizia, per testa di sesso  maschile  o  di  sesso
femminile  (10/S(5)  tasso  0% - 10/N(5) tasso 3% - 10/R(5) tasso 4%)
per contratti individuali;
   12)  tariffa  di  assicurazione di rendita certa per cinque anni e
successivamente vitalizia, per testa di sesso  maschile  o  di  sesso
femminile  (10/S(5)  tasso  0% - 10/N(5) tasso 3% - 10/R(5) tasso 4%)
per contratti collettivi;
   13)  tariffa  di  assicurazione  di rendita certa per dieci anni e
successivamente vitalizia, per testa di sesso  maschile  o  di  sesso
femminile (10/S(10) tasso 0% - 10/N(10) tasso 3% - 10/R(10) tasso 4%)
per contratti individuali;
   14)  tariffa  di  assicurazione  di rendita certa per dieci anni e
successivamente vitalizia, per testa di sesso  maschile  o  di  sesso
femminile (10/S(10) tasso 0% - 10/N(10) tasso 3% - 10/R(10) tasso 4%)
per contratti collettivi;
   15)  tariffa  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale  o  pagabile  in caso di morte, in una rendita vitalizia
annualmente rivalutabile da applicare alle tariffe 7/N,  6/N,  7-u/N,
6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R, 7/C, 6/C;
   16)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale o pagabile in caso di morte, in una rendita rivalutabile
annualmente e pagabile in modo  certo  per  i  primi  cinque  anni  e
successivamente  vitalizia da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N,
6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/R, 6/R, 7-u/R, 6-u/R, 7/C, 6/C;
   17)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile, per la conversione del capitale, garantito  alla  scadenza
contrattuale o pagabile in caso di morte, in una rendita rivalutabile
annualmente e pagabile in  modo  certo  per  i  primi  dieci  anni  e
successivamente  vitalizia da applicare alle tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N,
6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/R, 6/R 7-u/R, 6-u/R, 7/C, 6/C;
   18)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale,
garantito  alla scadenza contrattuale, in una rendita rivalutabile di
maggiore importo  a  piu'  bassa  rivalutazione,  da  applicare  alle
tariffe 7/N, 6/N, 7-u/N, 6-u/N, 7/S, 6/S, 7-u/S, 6-u/S, 7/C, 6/C;
   19)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  rivalutabile  in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo  per  i  primi  cinque  anni  e  successivamente  vitalizia  da
applicare  alle  tariffe  9/N,  9-u/N,  8/N,  8-u/N, 9/S, 9-u/S, 8/S,
8-u/S, 9/R, 8/R, 9-u/R, 8-u/R, 9/C, 8/C;
   20)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  riavalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo
certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia da applicare
alle  tariffe  9/N,  9-u/N,  8/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8u-/S, 9/R,
9-u/R, 8/R, 8-u/R, 9/C, 8/C;
   21)  tariffe  di opzione al termine del differimento, per testa di
sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita
vitalizia  riavalutabile  in  una  rendita  rivalutabile  di maggiore
importo a piu' bassa rivalutazione da  applicare  alle  tariffe  9/N,
9-u/N, 8/N, 8-u/N, 9/S, 9-u/S, 8/S, 8-u/S, 9/C, 8/C;
   22)  tariffe  di  opzione,  per testa di sesso maschile o di sesso
femminile per la conversione in capitale della rendita  garantita  al
termine  del  differimento da applicare alle tariffe 9/N, 8/N, 9-u/N,
8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S/, 8-u/S, 9/R, 8/R, 9-u/R, 8-u/R, 9/C, 8/C;
   23) coefficienti, per testa di sesso maschile o di sesso femminile
da applicare alle tariffe 9/N, 9-u/N, 8/N, 8-u/N,  9/S,  8/S,  9-u/S,
8-u/S,  9/R,  8/R,  9-u/R, 8-u/R, 9/C, 8/C, per la determinazione del
capitale caso morte, del capitale caso morte in caso di  riduzione  e
del valore di opzione di prolungamento;
   24) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della
rendita corrisposta al termine  del  differimento  da  semestrale  ad
annuale  o trimestrale o mensile, da applicare alle tariffe 9/N, 8/N,
9-u/N, 8-u/N, 9/S, 8/S, 9-u/S, 8-u/S, 9/R, 8/R,  9-u/R,  8-u/R,  9/C,
8/C;
   25)  coefficienti  per  la determinazione del valore di riscatto o
del valore di opzione di prolungamento da applicare alle tariffe 6/N,
6-u/N, 6/S, 6-u/S, 6/R, 6-u/R, 8/N, 8-u/N, 8/S, 8-u/S, 8/R, 8-u/R;
   26)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita secondo  i  rendimenti  del
Fondo  Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il
rendimento  che  si  ottiene  adottando  parametri   correlati   alla
variazione   dell'indice   del   costo   della   vita,  da  applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso  tecnico 0%, senza controassicurazione, a premio annuo costante
- contrassegnata con il codice 6/C - ed a premio annuo rivalutabile -
contrassegnate con i codici 6/S(0%), 6/N(3%), 6/R(4%);
   27)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita secondo  i  rendimenti  del
Fondo  Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il
rendimento  che  si  ottiene  adottando  parametri   correlati   alla
variazione   dell'indice   del   costo   della   vita,  da  applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso  tecnico 0%, con controassicurazione, a premio annuo costante -
contrassegnate con il codice 7/C - ed a premio annuo  rivalutabile  -
contrassegnate con i codici 7/S(0%), 7/N(3%), 7/R(4%);
   28)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita secondo  i  rendimenti  del
Fondo  Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il
rendimento  che  si  ottiene  adottando  parametri   correlati   alla
variazione   dell'indice   del   costo   della   vita,  da  applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico -
contrassegnate con i codici 6-U/S, 6-U/N, 6-U/R;
   29)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita secondo  i  rendimenti  del
Fondo  Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il
rendimento  che  si  ottiene  adottando  parametri   correlati   alla
variazione   dell'indice   del   costo   della   vita,  da  applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a
tasso  tecnico  0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico -
contrassegnate con i codici 7-U/S, 7-U/N, 7-U/R;
   30)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita secondo  i  rendimenti  del
Fondo  Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il
rendimento  che  si  ottiene  adottando  parametri   correlati   alla
variazione   dell'indice   del   costo   della   vita,  da  applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita  a  tasso  tecnico  0%,  senza controassicurazione,a premio
annuo costante - contrassegnate con il codice 8/C - ed a premio annuo
rivalutabile, contrassegnate con i codici 8/S(0%), 8/N(3%), 8/R(4%);
   31)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita secondo  i  rendimenti  del
Fondo  Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il
rendimento  che  si  ottiene  adottando  parametri   correlati   alla
variazione   dell'indice   del   costo   della   vita,  da  applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita a tasso tecnico 0%, con controassicurazione, a premio annuo
costante - contrassegnate  con  il  codice  9/C  ed  a  premio  annuo
rivalutabile   -  contrassegnate  con  i  codici  9/S(0%),  9/N/(3%),
9/R(4%);
   32)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita secondo  i  rendimenti  del
Fondo  Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il
rendimento  che  si  ottiene  adottando  parametri   correlati   alla
variazione   dell'indice   del   costo   della   vita,  da  applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita  a  tasso  tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a
premio unico - contrassegnate con i codici 8-U/S, 8-U/N, 8-U/R;
   33)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita secondo  i  rendimenti  del
Fondo  Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il
rendimento  che  si  ottiene  adottando  parametri   correlati   alla
variazione   dell'indice   del   costo   della   vita,  da  applicare
rispettivamente alle tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia
differita  a  tasso  tecnico  0%,  3%, 4%, con controassicurazione, a
premio unico - contrassegnate  con  i  codici  9-U/S(0%),  9-U/N(3%),
9-U/R(4%);
   34)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita secondo  i  rendimenti  del
Fondo  Previs, con un minimo ottenuto sommando ad un punto e mezzo il
rendimento  che  si  ottiene  adottando  parametri   correlati   alla
variazione  dell'indice  del  costo  della  vita,  da  applicare alle
tariffe di assicurazione  di  rendita  vitalizia  immediata  a  tasso
tecnico  0%, 3%, 4% - contrassegnate con i codici 10/S(0%), 10/N(3%),
10/R(4%);
   35)  condizioni regolanti la determinazione del valore di riscatto
nel corso del differimento  per  i  contratti  di  rendita  vitalizia
differita,  con e senza controassicurazione, a premio annuo ed unico,
da applicare ai contratti individuali e  collettivi  -  tariffe  9/N,
9/S, 9/R, 9-u/N, 9-u/S, 9-u/R, 9/C, 8/N, 8/S, 8/R, 8/C, 8-u/S, 8-u/R,
8-u/N;
   36)  condizioni regolanti la determinazione del valore di riscatto
al termine del differimento da  applicare  ai  contratti  di  rendita
vitalizia  differita, con e senza controassicurazione, a premio annuo
ed unico,  per  contratti  collettivi  con  durata  del  differimento
inferiore  ai  cinque  anni  -  tariffe  9/N, 9/S, 9/R, 9-u/N, 9-u/S,
9-u/R, 9/C, 8/N, 8/S, 8/C, 8-u/S, 8-u/R, 8-u/N, 8/R;
   37)  condizioni  di  polizza  regolanti la riduzione del premio da
adottare  in  contratti  individuali  di  assicurazione  di  capitale
differito  o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante,
a premio annuo rivalutabile e a premio unico;
   38)  condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere
stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione  in  forma
collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B;
   39)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto 38), regolanti l'attribuzione delle aliquote di
retrocessione  del  rendimento  finanziario   da   riconoscere   alla
collettiva,  al  variare  dell'importo  del  premio  complessivamente
pagato;
   40)  condizioni  di polizza da applicare a contratti collettivi di
assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi  di  cui
al  precedente  punto  38) regolanti le riduzioni che dovranno essere
apportate  ai  tassi  di  premio  delle  corrispondenti  tariffe  per
contratti individuali;
   41) regolamento della gestione separata Previs.