IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ed in particolare l'art. 98; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione della pesca marittima; Visti, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge i quali prevedono, tra l'altro, una razionale gestione delle risorse biologiche del mare attraverso la regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacita' produttive del mare; Visti i propri decreti 26 ottobre 1985, 19 giugno 1987, n. 279, 3 maggio 1989 e 28 dicembre 1989, che disciplinano la pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo turbosoffiante; Visto il proprio decreto 28 giugno 1990 concernente l'affidamento al Consorzio produttori pesca molluschi bivalvi S.r.l. di Porto San Giorgio dell'attivita' di sperimentazione per la pesca dei molluschi bivalvi; Visto l'art. 3 del citato decreto 28 giugno 1990 che rinvia ad un successivo provvedimento, da adottarsi su proposta della commissione consultiva locale della pesca marittima di Ancona, la individuazione della zona di mare in cui il Consorzio suddetto e' tenuto ad effettuare le operazioni di ripopolamento e di inseminazione, nonche' le modalita' tecniche che consentano l'equilibrio tra sforzo di pesca e ricostituzione degli stocks di molluschi; Visto il programma di ricerca e sperimentazione presentato in data 3 settembre 1990 dal suddetto Consorzio; Visto il verbale del comitato di consulenza di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 28 giugno 1990 dianzi citato; Vista la proposta della commissione consultiva locale della pesca marittima di Ancona, adottata nella seduta del 6 settembre 1990; Considerato che occorre provvedere alla emanazione del decreto previsto dall'art. 3 del citato decreto 28 giugno 1990; Decreta: Art. 1. 1. L'attivita' di ripopolamento e di inseminazione, prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1990, sara' effettuata dal Consorzio produttori pesca molluschi bivalvi S.r.l. nella zona di mare antistante il porto di Potenza Picena. 2. La zona suddetta, dichiarata zona di tutela biologica fino al 31 agosto 1991 e consistente in un rettangolo delle dimensioni di un miglio per mezzo miglio con il lato maggiore parallelo alla costa a partire dal limite delle acque precluse, sara' definita con l'indicazione delle coordinate, entro quindici giorni dalla data del presente decreto, con ordinanza del capo del compartimento marittimo di Ancona. 3. Detta zona sara' delimitata da quattro boe galleggianti da installare a spese del Consorzio.