IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, ed in particolare l'art. 98;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione della pesca marittima;
  Visti,  in  particolare,  gli articoli 1 e 4 della suddetta legge i
quali prevedono, tra l'altro, una razionale  gestione  delle  risorse
biologiche  del  mare  attraverso la regolamentazione dello sforzo di
pesca in funzione delle reali ed accertate capacita'  produttive  del
mare;
  Visti  i  propri decreti 26 ottobre 1985, 19 giugno 1987, n. 279, 3
maggio 1989 e  28  dicembre  1989,  che  disciplinano  la  pesca  dei
molluschi bivalvi con attrezzo turbosoffiante;
  Visto  il  proprio decreto 28 giugno 1990 concernente l'affidamento
al Consorzio produttori pesca molluschi bivalvi S.r.l. di  Porto  San
Giorgio  dell'attivita' di sperimentazione per la pesca dei molluschi
bivalvi;
  Visto  l'art.  3 del citato decreto 28 giugno 1990 che rinvia ad un
successivo provvedimento, da adottarsi su proposta della  commissione
consultiva  locale della pesca marittima di Ancona, la individuazione
della zona di  mare  in  cui  il  Consorzio  suddetto  e'  tenuto  ad
effettuare le operazioni di ripopolamento e di inseminazione, nonche'
le modalita' tecniche che consentano l'equilibrio tra sforzo di pesca
e ricostituzione degli stocks di molluschi;
  Visto  il programma di ricerca e sperimentazione presentato in data
3 settembre 1990 dal suddetto Consorzio;
  Visto  il  verbale del comitato di consulenza di cui all'art. 4 del
decreto ministeriale 28 giugno 1990 dianzi citato;
  Vista  la  proposta della commissione consultiva locale della pesca
marittima di Ancona, adottata nella seduta del 6 settembre 1990;
  Considerato  che  occorre  provvedere  alla  emanazione del decreto
previsto dall'art. 3 del citato decreto 28 giugno 1990;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'attivita'  di  ripopolamento  e  di  inseminazione,  prevista
dall'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1990, sara' effettuata
dal Consorzio produttori pesca molluschi bivalvi S.r.l. nella zona di
mare antistante il porto di Potenza Picena.
  2. La zona suddetta, dichiarata zona di tutela biologica fino al 31
agosto 1991 e consistente in un rettangolo  delle  dimensioni  di  un
miglio  per  mezzo miglio con il lato maggiore parallelo alla costa a
partire  dal  limite  delle  acque  precluse,  sara'   definita   con
l'indicazione  delle coordinate, entro quindici giorni dalla data del
presente decreto, con ordinanza del capo del compartimento  marittimo
di Ancona.
  3.  Detta  zona  sara'  delimitata  da  quattro boe galleggianti da
installare a spese del Consorzio.