IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 dicembre 1982, n. 938;
  Visti  i  telex numeri 111/A.5.2 e seguito, rispettivamente del 6 e
11 agosto 1990, con i quali il Ministro per gli affari regionali ed i
problemi   istituzionali,   ravvisando   una  situazione  di  degrado
igienico-sanitaria ed ambientale connessa  al  precario  ricovero  di
ottocento  profughi  albanesi  presso  il centro Restinco (Brindisi),
chiede l'intervento della protezione civile;
  Ritenuto  che  come risulta dai citati telex l'intervento richiesto
comporta preliminarmente il prelievo ed il riparto della somma di due
miliardi  resi  disponibili  dal  Ministero  dell'interno, al fine di
concorrere, secondo  un  piano  di  riparto  concordato  in  sede  di
conferenza   Stato-regioni   del   3  agosto  1990,  alle  spese  per
l'assistenza dei profughi albanesi sostenute dalle regioni che  hanno
offerto la propria ospitalita';
  Visto  il  telex  n.  2371/50  del  9  agosto  1990 con il quale il
Ministero dell'interno ha confermato la disponibilita' a  finanziare,
a  carico del cap. 4295 del proprio stato di previsione di spesa, gli
interventi di cui sopra per lire 2.000 milioni;
  Visto  il  telex  n.  122/A.5.2 dell'11 agosto 1990 con il quale il
Ministro  per  gli  affari  regionali  ed  i  problemi  istituzionali
comunica  il prospetto del contingente di profughi albanesi assegnato
a  ciascuna  regione  con  l'indicazione  delle  relative  somme   da
accreditare;
  Vista  la  nota n. 15.2.37931 datata 14 settembre 1990 con la quale
il Presidente del Consiglio dei Ministri richiede, facendo seguito ai
sopracitati  telex del Ministro per gli affari regionali, l'emissione
di una ordinanza con la quale venga consentito altresi'  ai  prefetti
di cui all'elenco allegato alla nota stessa di continuare a prestare,
con procedure anche in  deroga  alle  vigenti  disposizioni,  dal  16
corrente   mese  al  10  ottobre  prossimo  venturo,  gli  interventi
assistenziali erogati dalle regioni  fino  al  15  corrente  mese  ai
profughi albanesi;
  Vista  la  lettera n. 3087/50 datata 15 settembre 1990 con la quale
il   Ministero   dell'interno   ha   assicurato   la   disponibilita'
dell'ulteriore  importo di lire 2 miliardi da prelevare dal cap. 4295
dello  stato  di  previsione  del  citato  dicastero,  necessari  per
continuare   ad   assicurare  gli  interventi  assistenziali  di  cui
trattasi,  allegando,  a  tal   uopo,   l'elenco   delle   prefetture
interessate  alla  ripartizione  della somma con la indicazione delle
quote loro rispettivamente necessarie;
  Considerato  che,  come risulta dalla menzionata nota n. 15.2.37931
in data 14 settembre 1990, e' stato all'uopo acquisito l'assenso  del
Ministero del tesoro;
  Ritenuto  che  la  prospettata situazione di emergenza e di degrado
interessante un elevato numero di cittadini extracomunitari, richiede
effettivamente  l'adozione  di un provvedimento eccezionale diretto a
sanarla;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  fine  di  regolarizzare e far fronte alla gravissima situazione
igienico-sanitaria ed assistenziale in cui si sono venuti a trovare i
profughi albanesi accolti in Italia sono disposte le misure di cui ai
seguenti articoli.