IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448,  con il quale piena ed intera esecuzione e' stata data in Italia
alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e
relativa  alle  zone  umide  di importanza internazionale, sopratutto
come habitat degli uccelli acquatici;
  Vista  la legge 5 agosto 1981, n. 503, con la quale piena ed intera
esecuzione  e'  stata  data in Italia alla convenzione internazionale
adottata  a  Berna il 19 settembre 1979 e relativa alla conservazione
della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa;
  Vista la legge 25 gennaio 1983, n. 42, con la quale piena ed intera
esecuzione  e'  stata  data in Italia alla convenzione internazionale
adottata a Bonn il 23 giugno 1979 e relativa alla conservazione delle
specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica;
  Visto  l'art.  1,  comma  5,  della legge 8 luglio 1986, n. 349, il
quale dispone che il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento delle
convenzioni  internazionali  concernenti  l'ambiente ed il patrimonio
naturale;
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 9
maggio  1977, con il quale la zona umida denominata Lago di Burano e'
stata  dichiarata  di importanza internazionale ai sensi della citata
convenzione di Ramsar;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13
agosto  1980,  con il quale e' stata istituita la riserva naturale di
popolamento animale del Lago di Burano;
  Considerato   che   nell'area  in  questione  sono  state  rilevate
consistenti   tracce   di   lontra   (Lutra  lutra),  specie  inclusa
nell'allegato II della predetta convenzione di Berna;
  Ritenuto   che   le   finalita'   protezionistiche  disposte  dalle
convenzioni   internazionali   precedentemente   citate   nonche'  la
conservazione  e  la  tutela  di  una specie protetta quale la lontra
possano,  nella fattispecie, essere conseguite esclusivamente dotando
la  riserva  di  una  congrua  fascia di protezione esterna che abbia
dimensioni  tali  da  assicurare alla fauna stanziale e migratoria le
condizioni minime sufficienti per la sua sopravvivenza;
  Ritenuto   conseguentemente,   di   dover  vietare  ogni  attivita'
finalizzata al prelievo, all'abbattimento, alla cattura e al disturbo
delle specie faunistiche presenti e gravitanti nell'area costituita a
riserva   naturale   nonche'  nella  fascia  di  protezione  esterna,
individuata nella cartografia allegata alla presente ordinanza;
  Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
  Considerata   la   necessita'  di  adottare  un  provvedimento  con
carattere  di  urgenza,  vista  l'imminente  apertura  della stagione
venatoria 1990-91;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Nella  zona  contigua  alla  riserva  naturale  denominata  Lago di
Burano,  di  cui  alla  planimetria allegata, e' vietato ogni tipo di
attivita' venatoria fino al 15 marzo 1991.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 21 settembre 1990
                                                 Il Ministro: RUFFOLO


         ---->  Vedere Immagine a Pag. 16 della G.U.   <----