IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, con il quale piena ed intera esecuzione e' stata data in Italia alla convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e relativa alle zone umide di importanza internazionale, sopratutto come habitat degli uccelli acquatici; Vista la legge 5 agosto 1981, n. 503, con la quale piena ed intera esecuzione e' stata data in Italia alla convenzione internazionale adottata a Berna il 19 settembre 1979 e relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa; Vista la legge 25 gennaio 1983, n. 42, con la quale piena ed intera esecuzione e' stata data in Italia alla convenzione internazionale adottata a Bonn il 23 giugno 1979 e relativa alla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica; Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale dispone che il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento delle convenzioni internazionali concernenti l'ambiente ed il patrimonio naturale; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 9 maggio 1977, con il quale la zona umida denominata Lago di Burano e' stata dichiarata di importanza internazionale ai sensi della citata convenzione di Ramsar; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 agosto 1980, con il quale e' stata istituita la riserva naturale di popolamento animale del Lago di Burano; Considerato che nell'area in questione sono state rilevate consistenti tracce di lontra (Lutra lutra), specie inclusa nell'allegato II della predetta convenzione di Berna; Ritenuto che le finalita' protezionistiche disposte dalle convenzioni internazionali precedentemente citate nonche' la conservazione e la tutela di una specie protetta quale la lontra possano, nella fattispecie, essere conseguite esclusivamente dotando la riserva di una congrua fascia di protezione esterna che abbia dimensioni tali da assicurare alla fauna stanziale e migratoria le condizioni minime sufficienti per la sua sopravvivenza; Ritenuto conseguentemente, di dover vietare ogni attivita' finalizzata al prelievo, all'abbattimento, alla cattura e al disturbo delle specie faunistiche presenti e gravitanti nell'area costituita a riserva naturale nonche' nella fascia di protezione esterna, individuata nella cartografia allegata alla presente ordinanza; Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Considerata la necessita' di adottare un provvedimento con carattere di urgenza, vista l'imminente apertura della stagione venatoria 1990-91; Ordina: Art. 1. Nella zona contigua alla riserva naturale denominata Lago di Burano, di cui alla planimetria allegata, e' vietato ogni tipo di attivita' venatoria fino al 15 marzo 1991. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 1990 Il Ministro: RUFFOLO ----> Vedere Immagine a Pag. 16 della G.U. <----