IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249; 
  Visto l'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire,  fino
al rinnovo del vigente contratto, il soddisfacimento  delle  esigenze
connesse con le  specificita'  del  comparto  scuola  in  materia  di
permessi sindacali  e  di  assicurare  l'ordinato  svolgimento  delle
lezioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 settembre 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della pubblica istruzione di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro e per la funzione pubblica; 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si
applicano, in materia di permessi sindacali  annuali  retribuiti,  le
disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola  aventi  diritto
alle aspettative sindacali di cui  all'articolo  45  della  legge  18
marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo  9
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,  n.  395,
possono  fruire,  per  i  loro  rappresentanti,  in   aggiunta   alle
aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi
annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico. 
  3.  Il  cumulo  dei   permessi   sindacali   retribuiti,   previsto
dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, e'  effettuato,
per quanto riguarda le organizzazioni sindacali piu'  rappresentative
su base nazionale del personale della scuola di ogni ordine e  grado,
anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione
programmata dei corrispondenti esoneri  dal  servizio  tra  le  varie
province, che tenga conto delle esigenze  peculiari  della  scuola  e
della sua organizzazione territoriale. 
  4. I permessi annuali di cui al comma 2 sono attribuiti nei  limiti
del numero totale annuo complessivamente a disposizione,  determinato
secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 18  marzo  1968,
n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715. 
  5.  La  ripartizione  del  numero  totale  dei   permessi   annuali
attribuibili di cui al comma 4 e' effettuata  per  l'anno  scolastico
1990-1991 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  di  cui  al
comma 2, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 17 novembre  1978,  n.
715. 
  6. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di
cui al comma 2 concessi fino al corrente  anno  scolastico  1989-1990
dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo
47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8  della  legge
17 novembre 1978, n. 715. 
  7. Il termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della  legge
11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche  ed  integrazioni,  e'
ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 1991. 
  8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma  10,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica  anche
per  l'anno  scolastico  1990-1991  fino  a  quando  non  sara'  data
attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto.