IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
                           DI CONCERTO CON 
                             IL MINISTRO 
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
  Vista la legge 16 luglio 1974,  n.  722,  recante  la  ratifica  ed
esecuzione  della  convenzione  per  la  protezione   dei   ritrovati
vegetali,  adottata  a  Parigi  il  2  dicembre  1961   e   dell'atto
addizionale recante modifiche alla  convenzione  stessa,  adottato  a
Ginevra il 10 novembre 1972; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974, contenente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali
(come  modificato  dalla  legge  14  ottobre  1985,  n.  620)  ed  in
particolare l'art. 24, comma 2; 
  Considerata l'opportunita' di estendere le disposizioni recate  dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n.  974  del  1975  ad
altri generi e specie botanici; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale dell'8 giugno 1989; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma del citato art. 17 della legge n. 400/88 (nota n. 94907 del  21
novembre 1989); 
                             A D O T T A 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. L'applicazione delle norme contenute nel decreto del  Presidente
della Repubblica 12 agosto 1975, n.  974,  viene  estesa  alle  nuove
varieta' dei generi  e  delle  specie  le  cui  denominazioni,  nella
duplice versione latina ed italiana, sono riportate  nell'elenco  che
segue: 
    1) Rubus Idaeus L., Lampone; 
    2) Rubus (gen.), Mora e specie affini; 
    3) Vaccinium (gen.), Mirtillo e specie affini; 
    4) Corylus Avellana L., Nocciolo; 
    5) Eriobotrya Japonica Lindl., Nespolo del Giappone; 
    6) Zizyphus Sativa Gaertn., Giaggiolo; 
    7) Litchi Chinensis L., Litchi; 
    8) Averrhoa Carambola L., Carambola; 
    9) Salvia (gen.), Salvia e specie affini; 
   10) Magnolia (gen.), Magnolia e specie affini; 
   11) Cicer Arietinum L., Cece; 
   12) Festuca Arundinacea Schreb., Festuca arundinacea; 
   13) Dactlys Glomerata L., Erba mazzolina, datti; 
   14) Gossypium spp, Cotone; 
   15) Quercus (gen.), Quercia; 
   16) Helianthus Tuberosus L., Topinambur; 
   17) Dahlia Cav., Dalia; 
   18) Prunus Cerasifera X Prunus Persica, Prunus X Mirabolano. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 21 aprile 1990 
                                Il Ministro dell'industria 
                                del commercio e dell'artigianato 
                                BATTAGLIA 
                                Il Ministro 
                                dell'agricoltura e delle foreste 
                                MANNINO 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1990 
Registro n. 19 Industria, foglio n. 242 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni   di   legge   alle   quali   e'   operato  il
          rinvio.Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   Il  secondo  comma  dell'art.  24  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 974/1975 prevede  che:  "Con
          decreto  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
          l'artigianato,   di   concerto   con   il   Ministro    per
          l'agricoltura   e  le  foreste,  le  disposizioni  medesime
          potranno essere gradualmente  estese  alle  nuove  varieta'
          vegetali di altri generi e specie".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.