IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 16 luglio 1974, n. 722, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, contenente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali (come modificato dalla legge 14 ottobre 1985, n. 620) ed in particolare l'art. 24, comma 2; Considerata l'opportunita' di estendere le disposizioni recate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 974 del 1975 ad altri generi e specie botanici; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1989; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge n. 400/88 (nota n. 94907 del 21 novembre 1989); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, viene estesa alle nuove varieta' dei generi e delle specie le cui denominazioni, nella duplice versione latina ed italiana, sono riportate nell'elenco che segue: 1) Rubus Idaeus L., Lampone; 2) Rubus (gen.), Mora e specie affini; 3) Vaccinium (gen.), Mirtillo e specie affini; 4) Corylus Avellana L., Nocciolo; 5) Eriobotrya Japonica Lindl., Nespolo del Giappone; 6) Zizyphus Sativa Gaertn., Giaggiolo; 7) Litchi Chinensis L., Litchi; 8) Averrhoa Carambola L., Carambola; 9) Salvia (gen.), Salvia e specie affini; 10) Magnolia (gen.), Magnolia e specie affini; 11) Cicer Arietinum L., Cece; 12) Festuca Arundinacea Schreb., Festuca arundinacea; 13) Dactlys Glomerata L., Erba mazzolina, datti; 14) Gossypium spp, Cotone; 15) Quercus (gen.), Quercia; 16) Helianthus Tuberosus L., Topinambur; 17) Dahlia Cav., Dalia; 18) Prunus Cerasifera X Prunus Persica, Prunus X Mirabolano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 aprile 1990 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1990 Registro n. 19 Industria, foglio n. 242
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il secondo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 974/1975 prevede che: "Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, le disposizioni medesime potranno essere gradualmente estese alle nuove varieta' vegetali di altri generi e specie". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.