LA COMMISSIONE NAZIONALE
                      PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Visto  l'art. 18-ter, terzo comma, sub art. 1, della legge 7 giugno
1974, n. 216, come sostituito dall'art. 15 della legge 4 giugno 1985,
n.  281,  che demanda alla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa la deliberazione del regolamento concernente le  sollecitazioni
del  pubblico  risparmio  effettuate  mediante  attivita',  anche  di
carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello  adibito  a
sede   legale   o   amministrativa   principale  dell'emittente,  del
proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento;
 Vista la propria deliberazione n. 1739 del 10 luglio 1985 con cui e'
stato  approvato  il  regolamento  sopra  citato  (pubblicata   nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  170  del  20  luglio  1985)  e  la  propria
deliberazione n. 1830 del 12 novembre 1985 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 26 novembre 1985);
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, concernente nuove disposizioni
per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosita' sociale;
  Considerata  l'avvenuta  emanazione,  in  data  4  luglio 1990, del
decreto  del  Ministro  del  tesoro  concernente  le   modalita'   di
attuazione dell'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  Ritenuto   opportuno,   in   considerazione   di  quanto  premesso,
modificare alcune delle norme contenute nel regolamento approvato con
la citata deliberazione n. 1739 del 10 luglio 1985;
  Ritenuta   altresi'   la  necessita'  di  introdurre  alla  vigente
disciplina regolamentare modifiche  e  integrazioni  rese  necessarie
dall'esigenza   di   assicurare  un  piu'  adeguato  svolgimento  dei
controlli attribuiti a questa Commissione alla luce delle  esperienze
maturate e di alcune esigenze operative di rilevante importanza;
                              Delibera:
  Le disposizioni di cui al regolamento concernente le sollecitazioni
del  pubblico  risparmio  effettuate  mediante  attivita',  anche  di
carattere  promozionale,  svolte in luogo diverso da quello adibito a
sede  legale  o   amministrativa   principale   dell'emittente,   del
proponente  l'investimento o del soggetto che procede al collocamento
(di  seguito  definito  "Regolamento")  sono   cosi'   modificate   o
integrate:
  Nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2 del regolamento, dopo
le   parole   "interamente   versato"   e'   inserita   la   seguente
specificazione: "ed esistente".
  Il  quinto  comma  dell'art.  2  del  regolamento e' sostituito dal
seguente:
  "Fatta  salva  la  possibilita'  di  ridurre il capitale sociale in
conseguenza della diminuzione del numero dei soggetti e nel  rispetto
dei  rapporti  numerici  sopra  determinati,  le  societa' e gli enti
autorizzati devono ricostituire il capitale nella  misura  prescritta
nei precedenti commi entro novanta giorni dalla data in cui lo stesso
risulta diminuito al di sotto degli importi minimi stabiliti".
  Il  settimo  comma  dell'art.  2  del regolamento e' sostituito dal
seguente:
  "Ai  fini del rilascio della autorizzazione, gli amministratori e i
sindaci delle societa' e degli enti, nonche' i dirigenti che ne hanno
la   legale   rappresentanza,   devono  rispondere  ai  requisiti  di
onorabilita' previsti dall'art. 1, quarto comma,  lettera  c),  della
legge  23 marzo 1983, n. 77 e non devono essere stati sottoposti alle
misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n.   1423,  o  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  cosi'  come
successivamente modificate ed  integrate,  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione.  Le  sostituzioni comportanti modifica dell'identita'
dei soggetti di cui al presente comma devono essere  comunicate  alla
Commissione  nazionale per le societa' e la borsa, non oltre quindici
giorni, unitamente alla documentazione di cui al successivo  art.  7,
sub  numero  sei. Entro lo stesso termine deve essere comunicata alla
Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la   borsa,   ai   fini
dell'eventuale  adozione  dei  provvedimenti  previsti dal successivo
art. 12, la perdita  dei  requisiti  di  onorabilita'  da  parte  dei
soggetti  di  cui  al  presente  comma,  ovvero  l'adozione  nei loro
confronti  del   provvedimento   giudiziario   provvisorio   previsto
dall'art.  10,  terzo  comma,  della  legge  31  marzo  1965, n. 575,
sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55".
  Nel medesimo art. 2, e' aggiunto il seguente nono comma:
  "Le  societa'  e  gli  enti richiedenti l'autorizzazione non devono
essere sottoposti ai divieti e alle decadenze  di  cui  all'art.  10,
della  legge 31 marzo 1965, n. 575, come modificato dall'art. 3 della
legge 19 marzo 1990, n. 55".
  Il  secondo  comma  dell'art.  4  del regolamento e' sostituito dal
seguente:
  "A  corredo delle informazioni riguardanti l'investimento proposto,
i soggetti di cui al precedente  comma  devono  altresi'  consegnare,
mantenendola  nella disponibilita' del soggetto cui la sollecitazione
e' rivolta,  copia  del  prospetto  informativo  pubblicato  a  norma
dell'art.  18,  secondo comma, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974,
n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, salvo  i  casi  in
cui  gli  adempimenti  previsti  dalla norma citata siano esclusi per
espressa disposizione di legge".
  Nel primo comma dell'art. 5 del regolamento e' aggiunta la seguente
frase:
   "ovvero  del  modulo contrattuale predisposto dall'emittente o dal
proponente nel caso in cui il prospetto informativo non sia richiesto
per espressa disposizione di legge".
  L'art. 6 del regolamento e' sostituito dal seguente:
  "1) Il versamento del denaro, degli assegni o degli altri titoli di
credito che assolvono la funzione di mezzi di pagamento,  nonche'  il
conferimento  dei  valori mobiliari concernenti la sollecitazione del
pubblico risparmio devono essere effettuati esclusivamente secondo le
modalita'  e  nei  termini  indicati nel prospetto informativo, o nel
modulo  di  sottoscrizione  ove  il  prospetto  informativo  non  sia
richiesto per espressa disposizione di legge.
  2)  Le persone fisiche di cui le societa' e gli enti autorizzati si
avvalgono nello svolgimento della  attivita'  di  sollecitazione  del
pubblico  risparmio  di  cui al presente regolamento possono ricevere
esclusivamente assegni o altri titoli di  credito  che  assolvono  la
funzione  di  mezzi di pagamento, purche' siano muniti di clausola di
non trasferibilita'  e  siano  intestati  al  soggetto  indicato  nel
prospetto   informativo,  o  nel  modulo  di  sottoscrizione  ove  il
prospetto informativo non sia richiesto per espressa disposizione  di
legge,  ovvero  al  sottoscrittore,  con  girata piena dello stesso a
favore del  soggetto  di  cui  sopra,  seguita  da  clausola  di  non
trasferibilita'.
  3)   Le   persone   fisiche  di  cui  al  precedente  comma  devono
identificare le persone fisiche dalle  quali  ricevono  i  titoli  di
credito  indicati  nel  comma  medesimo,  quando  l'importo di questi
ultimi supera i venti milioni di  lire,  osservando  le  prescrizioni
contenute  nell'art.  30  della  legge  19  marzo  1990,  n. 55, e le
relative  disposizioni  di  attuazione.  Le  societa'  e   gli   enti
autorizzati   vigilano   sul  corretto  adempimento  dell'obbligo  di
identificazione, adottando a tal fine ogni necessaria misura".
  Nell'art. 7 del regolamento il punto 6) e' sostituito dal seguente:
   "6) attestazione sottoscritta sotto la propria responsabilita' dal
legale rappresentante della societa' o dell'ente e dal presidente del
collegio  sindacale  concernente  la  verifica  della  documentazione
idonea a comprovare il possesso da parte di tutti gli amministratori,
sindaci  e dirigenti muniti di legale rappresentanza dei requisiti di
cui al precedente art. 2, settimo comma".
  Nel  medesimo  art.  7  del  regolamento  sono  inseriti i seguenti
ulteriori punti:
   "8)   dichiarazione   sottoscritta  dal  presidente  del  collegio
sindacale attestante l'ammontare del  capitale  sociale,  versato  ed
esistente, alla data di presentazione della domanda di autorizzazione
di cui al presente comma;
   9)  certificato  rilasciato dalla competente prefettura attestante
l'insussistenza dei provedimenti richiamati dall'art. 10-sexies della
legge  31  maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19
marzo  1990,   n.   55,   nei   confronti   della   societa',   degli
amministratori,   nonche'  dei  dirigenti  che  ne  hanno  la  legale
rappresentanza. Il certificato concernente le  societa'  e  gli  enti
dovra' essere aggiornato con cadenza semestrale".
  Il  primo  comma  dell'art.  8  del  regolamento  e' sostituito dal
seguente:
  "L'obbligazione  assunta dalla societa' o dall'ente con la delibera
di cui al numero sette del precedente art. 7  deve  essere  garantita
mediante  apposita  polizza  di  assicurazione stipulata con societa'
autorizzata ad operare nel ramo "responsabilita' civile" di cui al n.
13  dell'allegato  1  della  legge  10  giugno  1978,  n. 295, per un
massimale annuo pari almeno a  quello  del  capitale  sociale  minimo
prescritto ai sensi del precedente art. 2".
  Nel  medesimo art. 8 del regolamento e' inserito il seguente comma:
  "6) Il prospetto informativo di cui al primo comma dell'art. 11 del
presente regolamento, ovvero  il  modulo  di  sottoscrizione  ove  il
prospetto  informativo non sia richiesto per espressa disposizione di
legge, deve indicare il tipo di  garanzia  prescelta  e  gli  estremi
della  stessa, nonche' la denominazione del soggetto che presta detta
garanzia".
  Il  secondo  comma  dell'art.  11 del regolamento e' sostituito dal
seguente:
  "Alle  societa'  e  agli  enti  autorizzati  a  norma  del presente
regolamento, si applicano, fino alla data in cui  risulta  notificato
il provvedimento di revoca ovvero di decadenza dall'autorizzazione di
cui al successivo art. 12, le disposizioni degli articoli 3,  lettere
b)  e  c),  e  4,  sub  art.  1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e
successive modificazioni e integrazioni".
  Nel medesimo art. 11 del regolamento e' inserito il seguente comma:
  "3) Alle medesime societa' ed enti si applicano altresi', fino alla
chiusura dell'esercizio nel corso del quale e' stato assunto uno  dei
provvedimenti  di  cui  al precedente comma, le disposizioni previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad
eccezione  di  quelle  contenute  negli  articoli  6, primo e secondo
comma, e 7".
  Il  terzo  comma  dell'art.  12  del  regolamento e' sostituito dal
seguente:
  "In caso di grave violazione la Commissione puo' disporre la revoca
dell'autorizzazione, previa contestazione agli interessati  e  tenuto
conto  delle deduzioni eventualmente presentate nel termine di trenta
giorni dalla notificazione  della  contestazione  stessa.  La  revoca
dell'autorizzazione   e'   altresi'   disposta   quando   ricorra  la
fattispecie di cui all'art. 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55".
  Il quarto comma del medesimo articolo e' sostituito dal seguente:
  "Con  analogo procedimento la Commissione nazionale per le societa'
e   la   borsa   dichiara   le   societa'   o   gli   enti   decaduti
dall'autorizzazione  ove  venga  meno alcuno dei requisiti prescritti
per il suo rilascio, nonche' ove risulti il  mancato  svolgimento  di
attivita'  di sollecitazione nei modi definiti dal precedente art. 1,
per il periodo di sei mesi".
  L'art. 13 del regolamento e' sostituito dal seguente:
  "1)  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente delibera, le societa' o gli enti  autorizzati  a  tale  data
debbono,  a  pena  di decadenza dall'autorizzazione, trasmettere alla
Commissione la documentazione di cui ai numeri sei, otto e  nove  del
precedente art. 7.
  2)  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
delibera, le societa' o gli enti di cui al precedente comma  debbono,
a pena di decadenza dall'autorizzazione, adeguare, ove necessario, il
proprio capitale sociale secondo quanto previsto dal secondo, terzo e
quarto comma del precedente art. 2".
  La  presente  delibera  entra  in  vigore  nel  quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica italiana e sara' pubblicata altresi' nel Bollettino
della Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
   Milano, 25 settembre 1990
                                                 Il presidente: PAZZI