LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Visto l'art. 18-ter, terzo comma, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'art. 15 della legge 4 giugno 1985, n. 281, che demanda alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa la deliberazione del regolamento concernente le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attivita', anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento; Vista la propria deliberazione n. 1739 del 10 luglio 1985 con cui e' stato approvato il regolamento sopra citato (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 20 luglio 1985) e la propria deliberazione n. 1830 del 12 novembre 1985 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 1985); Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, concernente nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale; Considerata l'avvenuta emanazione, in data 4 luglio 1990, del decreto del Ministro del tesoro concernente le modalita' di attuazione dell'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55; Ritenuto opportuno, in considerazione di quanto premesso, modificare alcune delle norme contenute nel regolamento approvato con la citata deliberazione n. 1739 del 10 luglio 1985; Ritenuta altresi' la necessita' di introdurre alla vigente disciplina regolamentare modifiche e integrazioni rese necessarie dall'esigenza di assicurare un piu' adeguato svolgimento dei controlli attribuiti a questa Commissione alla luce delle esperienze maturate e di alcune esigenze operative di rilevante importanza; Delibera: Le disposizioni di cui al regolamento concernente le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attivita', anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento (di seguito definito "Regolamento") sono cosi' modificate o integrate: Nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2 del regolamento, dopo le parole "interamente versato" e' inserita la seguente specificazione: "ed esistente". Il quinto comma dell'art. 2 del regolamento e' sostituito dal seguente: "Fatta salva la possibilita' di ridurre il capitale sociale in conseguenza della diminuzione del numero dei soggetti e nel rispetto dei rapporti numerici sopra determinati, le societa' e gli enti autorizzati devono ricostituire il capitale nella misura prescritta nei precedenti commi entro novanta giorni dalla data in cui lo stesso risulta diminuito al di sotto degli importi minimi stabiliti". Il settimo comma dell'art. 2 del regolamento e' sostituito dal seguente: "Ai fini del rilascio della autorizzazione, gli amministratori e i sindaci delle societa' e degli enti, nonche' i dirigenti che ne hanno la legale rappresentanza, devono rispondere ai requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 1, quarto comma, lettera c), della legge 23 marzo 1983, n. 77 e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Le sostituzioni comportanti modifica dell'identita' dei soggetti di cui al presente comma devono essere comunicate alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, non oltre quindici giorni, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 7, sub numero sei. Entro lo stesso termine deve essere comunicata alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dal successivo art. 12, la perdita dei requisiti di onorabilita' da parte dei soggetti di cui al presente comma, ovvero l'adozione nei loro confronti del provvedimento giudiziario provvisorio previsto dall'art. 10, terzo comma, della legge 31 marzo 1965, n. 575, sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55". Nel medesimo art. 2, e' aggiunto il seguente nono comma: "Le societa' e gli enti richiedenti l'autorizzazione non devono essere sottoposti ai divieti e alle decadenze di cui all'art. 10, della legge 31 marzo 1965, n. 575, come modificato dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55". Il secondo comma dell'art. 4 del regolamento e' sostituito dal seguente: "A corredo delle informazioni riguardanti l'investimento proposto, i soggetti di cui al precedente comma devono altresi' consegnare, mantenendola nella disponibilita' del soggetto cui la sollecitazione e' rivolta, copia del prospetto informativo pubblicato a norma dell'art. 18, secondo comma, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, salvo i casi in cui gli adempimenti previsti dalla norma citata siano esclusi per espressa disposizione di legge". Nel primo comma dell'art. 5 del regolamento e' aggiunta la seguente frase: "ovvero del modulo contrattuale predisposto dall'emittente o dal proponente nel caso in cui il prospetto informativo non sia richiesto per espressa disposizione di legge". L'art. 6 del regolamento e' sostituito dal seguente: "1) Il versamento del denaro, degli assegni o degli altri titoli di credito che assolvono la funzione di mezzi di pagamento, nonche' il conferimento dei valori mobiliari concernenti la sollecitazione del pubblico risparmio devono essere effettuati esclusivamente secondo le modalita' e nei termini indicati nel prospetto informativo, o nel modulo di sottoscrizione ove il prospetto informativo non sia richiesto per espressa disposizione di legge. 2) Le persone fisiche di cui le societa' e gli enti autorizzati si avvalgono nello svolgimento della attivita' di sollecitazione del pubblico risparmio di cui al presente regolamento possono ricevere esclusivamente assegni o altri titoli di credito che assolvono la funzione di mezzi di pagamento, purche' siano muniti di clausola di non trasferibilita' e siano intestati al soggetto indicato nel prospetto informativo, o nel modulo di sottoscrizione ove il prospetto informativo non sia richiesto per espressa disposizione di legge, ovvero al sottoscrittore, con girata piena dello stesso a favore del soggetto di cui sopra, seguita da clausola di non trasferibilita'. 3) Le persone fisiche di cui al precedente comma devono identificare le persone fisiche dalle quali ricevono i titoli di credito indicati nel comma medesimo, quando l'importo di questi ultimi supera i venti milioni di lire, osservando le prescrizioni contenute nell'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e le relative disposizioni di attuazione. Le societa' e gli enti autorizzati vigilano sul corretto adempimento dell'obbligo di identificazione, adottando a tal fine ogni necessaria misura". Nell'art. 7 del regolamento il punto 6) e' sostituito dal seguente: "6) attestazione sottoscritta sotto la propria responsabilita' dal legale rappresentante della societa' o dell'ente e dal presidente del collegio sindacale concernente la verifica della documentazione idonea a comprovare il possesso da parte di tutti gli amministratori, sindaci e dirigenti muniti di legale rappresentanza dei requisiti di cui al precedente art. 2, settimo comma". Nel medesimo art. 7 del regolamento sono inseriti i seguenti ulteriori punti: "8) dichiarazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale attestante l'ammontare del capitale sociale, versato ed esistente, alla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al presente comma; 9) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante l'insussistenza dei provedimenti richiamati dall'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nei confronti della societa', degli amministratori, nonche' dei dirigenti che ne hanno la legale rappresentanza. Il certificato concernente le societa' e gli enti dovra' essere aggiornato con cadenza semestrale". Il primo comma dell'art. 8 del regolamento e' sostituito dal seguente: "L'obbligazione assunta dalla societa' o dall'ente con la delibera di cui al numero sette del precedente art. 7 deve essere garantita mediante apposita polizza di assicurazione stipulata con societa' autorizzata ad operare nel ramo "responsabilita' civile" di cui al n. 13 dell'allegato 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, per un massimale annuo pari almeno a quello del capitale sociale minimo prescritto ai sensi del precedente art. 2". Nel medesimo art. 8 del regolamento e' inserito il seguente comma: "6) Il prospetto informativo di cui al primo comma dell'art. 11 del presente regolamento, ovvero il modulo di sottoscrizione ove il prospetto informativo non sia richiesto per espressa disposizione di legge, deve indicare il tipo di garanzia prescelta e gli estremi della stessa, nonche' la denominazione del soggetto che presta detta garanzia". Il secondo comma dell'art. 11 del regolamento e' sostituito dal seguente: "Alle societa' e agli enti autorizzati a norma del presente regolamento, si applicano, fino alla data in cui risulta notificato il provvedimento di revoca ovvero di decadenza dall'autorizzazione di cui al successivo art. 12, le disposizioni degli articoli 3, lettere b) e c), e 4, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni". Nel medesimo art. 11 del regolamento e' inserito il seguente comma: "3) Alle medesime societa' ed enti si applicano altresi', fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale e' stato assunto uno dei provvedimenti di cui al precedente comma, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 6, primo e secondo comma, e 7". Il terzo comma dell'art. 12 del regolamento e' sostituito dal seguente: "In caso di grave violazione la Commissione puo' disporre la revoca dell'autorizzazione, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate nel termine di trenta giorni dalla notificazione della contestazione stessa. La revoca dell'autorizzazione e' altresi' disposta quando ricorra la fattispecie di cui all'art. 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55". Il quarto comma del medesimo articolo e' sostituito dal seguente: "Con analogo procedimento la Commissione nazionale per le societa' e la borsa dichiara le societa' o gli enti decaduti dall'autorizzazione ove venga meno alcuno dei requisiti prescritti per il suo rilascio, nonche' ove risulti il mancato svolgimento di attivita' di sollecitazione nei modi definiti dal precedente art. 1, per il periodo di sei mesi". L'art. 13 del regolamento e' sostituito dal seguente: "1) Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera, le societa' o gli enti autorizzati a tale data debbono, a pena di decadenza dall'autorizzazione, trasmettere alla Commissione la documentazione di cui ai numeri sei, otto e nove del precedente art. 7. 2) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera, le societa' o gli enti di cui al precedente comma debbono, a pena di decadenza dall'autorizzazione, adeguare, ove necessario, il proprio capitale sociale secondo quanto previsto dal secondo, terzo e quarto comma del precedente art. 2". La presente delibera entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' pubblicata altresi' nel Bollettino della Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Milano, 25 settembre 1990 Il presidente: PAZZI