IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, riguardante la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; Visto, in particolare, l'art. 7 della predetta legge, che prevede che il Ministro della sanita' emani un decreto recante norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private; Tenuto conto che l'attuazione della richiamata legge, per la parte che riguarda il programma di costruzioni e ristrutturazioni dei reparti piu' direttamente interessati all'assistenza alle persone affette da AIDS e patologie correlate consentira' di adeguare le condizioni di funzionalita' dei predetti reparti dal punto di vista sia della strutturazione edilizia e delle dotazioni strumentali che dei requisiti ambientali e di sicurezza; Visti i documenti prodotti dalla commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, ed in particolare le "Linee-guida di comportamento per gli operatori sanitari per il controllo dell'infezione da HIV"; Considerato che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non e' possibile identificare con certezza tutti i pazienti con infezione da HIV, e che pertanto, in aggiunta alle misure che si riferiscono all'assistenza ai soggetti per i quali e' gia' nota l'infezione, e' necessario definire precauzioni finalizzate alla protezione dal contagio con riferimento alle attivita' che vengono prestate, nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private, nei confronti della generalita' delle persone assistite; Sentiti la commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS e l'istituto superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. Precauzioni di carattere generale Tutti gli operatori, nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private, inclusi i servizi di assistenza sanitaria in condizioni di emergenza e i servizi per l'assistenza ai tossicodipendenti, nonche' quanti partecipano alle attivita' di assistenza e trattamento domiciliare di pazienti, debbono adottare misure di barriera idonee a prevenire l'esposizione della cute e delle mucose nei casi in cui sia prevedibile un contatto accidentale con il sangue o con altri liquidi biologici. Tali precauzioni, basate sulle modalita' di trasmissione in ambito assistenziale, vanno in particolare applicate oltre che al sangue, al liquido seminale, alle secrezioni vaginali, ai liquidi cerebrospinali, sinoviale, pleurico, peritoneale, pericardico e amniotico. Esse non vanno, invece, applicate a feci, secrezioni nasali, sudore, lacrime, urine e vomito, salvo che non contengano sangue in quantita' visibile. Nell'effettuazione di prelievi tecnicamente di difficile esecuzione, per le condizioni del paziente o per la particolarita' del sito di prelievo e durante l'istruzione del personale all'esecuzione dei prelievi stessi e' obbligatorio l'uso dei guanti. Il trasporto ai laboratori di campioni di sangue, liquidi biologici e tessuti deve avvenire tramite l'utilizzazione di appositi contenitori idonei ad evitare perdite.