IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la legge 5 giugno 1990, n. 135, riguardante la prevenzione e
la lotta contro l'AIDS;
  Visto,  in  particolare, l'art. 7 della predetta legge, che prevede
che il Ministro della sanita'  emani  un  decreto  recante  norme  di
protezione   dal   contagio  professionale  da  HIV  nelle  strutture
sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private;
  Tenuto  conto che l'attuazione della richiamata legge, per la parte
che riguarda il  programma  di  costruzioni  e  ristrutturazioni  dei
reparti  piu'  direttamente  interessati  all'assistenza alle persone
affette da AIDS e patologie  correlate  consentira'  di  adeguare  le
condizioni  di  funzionalita' dei predetti reparti dal punto di vista
sia della strutturazione edilizia e delle dotazioni  strumentali  che
dei requisiti ambientali e di sicurezza;
  Visti i documenti prodotti dalla commissione nazionale per la lotta
contro l'AIDS, ed in particolare le "Linee-guida di comportamento per
gli operatori sanitari per il controllo dell'infezione da HIV";
  Considerato  che, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche,
non e' possibile identificare  con  certezza  tutti  i  pazienti  con
infezione  da  HIV,  e  che  pertanto, in aggiunta alle misure che si
riferiscono all'assistenza ai soggetti  per  i  quali  e'  gia'  nota
l'infezione,  e'  necessario  definire  precauzioni  finalizzate alla
protezione dal contagio con riferimento alle  attivita'  che  vengono
prestate,  nelle  strutture  sanitarie  ed  assistenziali pubbliche e
private, nei confronti della generalita' delle persone assistite;
  Sentiti  la  commissione  nazionale  per  la  lotta contro l'AIDS e
l'istituto superiore di sanita';
                               Decreta:
                               Art. 1.
                  Precauzioni di carattere generale
  Tutti  gli  operatori,  nelle strutture sanitarie ed assistenziali,
pubbliche e private, inclusi i servizi  di  assistenza  sanitaria  in
condizioni   di   emergenza   e   i   servizi   per  l'assistenza  ai
tossicodipendenti,  nonche'  quanti  partecipano  alle  attivita'  di
assistenza  e  trattamento  domiciliare di pazienti, debbono adottare
misure di barriera idonee a  prevenire  l'esposizione  della  cute  e
delle  mucose nei casi in cui sia prevedibile un contatto accidentale
con il sangue o con altri liquidi biologici.
  Tali  precauzioni, basate sulle modalita' di trasmissione in ambito
assistenziale, vanno in particolare applicate oltre che al sangue, al
liquido    seminale,    alle    secrezioni   vaginali,   ai   liquidi
cerebrospinali,  sinoviale,  pleurico,  peritoneale,  pericardico   e
amniotico.  Esse  non  vanno,  invece,  applicate  a feci, secrezioni
nasali, sudore, lacrime, urine e vomito,  salvo  che  non  contengano
sangue in quantita' visibile.
  Nell'effettuazione    di   prelievi   tecnicamente   di   difficile
esecuzione, per le condizioni del paziente o  per  la  particolarita'
del   sito   di   prelievo   e  durante  l'istruzione  del  personale
all'esecuzione dei prelievi stessi e' obbligatorio l'uso dei  guanti.
  Il trasporto ai laboratori di campioni di sangue, liquidi biologici
e  tessuti  deve  avvenire  tramite   l'utilizzazione   di   appositi
contenitori idonei ad evitare perdite.