IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Viste  le istanze del consolato della Repubblica di Sierra Leone in
Roma, del 7 agosto 1990,  e  dell'ambasciata  di  Bonn  dello  stesso
Paese,  del  24  agosto  successivo,  con  le quali si chiede che sia
negata, ai sensi del regio decreto-legge 30  agosto  1925,  n.  1621,
convertito  nella  legge  15 luglio 1926, n. 1263, l'autorizzazione a
proseguire nella procedura esecutiva per  pignoramento  presso  terzi
instaurata da Giuseppe Lamarca dinanzi alla pretura di Roma contro la
Repubblica di Sierra Leone, in ordine a crediti da questa vantati nei
confronti  dell'Istituto  centrale  per  il  credito  a medio termine
"Medio credito centrale",  della  Banca  nazionale  del  lavoro,  del
Ministero del tesoro;
  Vista  la nota del Ministero degli affari esteri in data 7 febbraio
1990,  con   la   quale   e'   stata   chiarita   la   legittimazione
dell'ambasciatore della Repubblica di Sierra Leone in Bonn a proporre
la  menzionata  istanza,   in   quanto   rappresentante   diplomatico
accreditato anche presso la Repubblica italiana;
  Ritenuto che dalle indagini esperite per il tramite dell'ambasciata
italiana in Freetown risulta che il cittadino sierraleonese che vanti
un credito verso uno Stato estero non puo' procedere nei confronti di
questo ne' in via cautelare ne' in via esecutiva, ma deve  rivolgersi
al  Ministero  degli  affari  esteri  che, a sua volta, investe della
questione  il  Gabinetto  (Consiglio  dei  Ministri  presieduto   dal
Presidente  della  Repubblica),  il quale, effettuata una valutazione
discrezionale,  puo'  dare  disposizione  al  "Director   of   Public
Persecution"  di  richiedere  al giudice di procedere contro lo Stato
estero (v. le note del Ministero  degli  affari  esteri  in  data  1›
settembre  1987  e  14 settembre 1990); che, pertanto, avuto riguardo
alle analogie esistenti nei due  Paesi  soprattutto  in  ordine  alla
valutazione discrezionale operata dall'autorita' amministrativa circa
la opportunita' di dar corso ad una misura cautelare od esecutiva, si
ritiene  che  sussista  fra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Sierra Leone la condizione di reciprocita' prevista  dalla  normativa
sopra menzionata;
  Attesa  peraltro  la  inopportunita' di autorizzare la prosecuzione
della esecuzione iniziata dal  Lamarca,  considerando  che  l'oggetto
dell'azione  e'  costituito  da fondi destinati alla cooperazione fra
l'Italia e la Sierra Leone e  che,  conseguentemente,  essa  potrebbe
compromettere  i buoni rapporti attualmente esistenti fra i due Paesi
(v. la nota del Ministero degli  affari  esteri  in  data  21  agosto
1990);
                               Decreta:
  Dichiara  la  esistenza  della  condizione  di  reciprocita' fra la
Repubblica italiana e la Repubblica di Sierra Leone, ai sensi  e  per
gli  effetti  del  regio  decreto-legge  30  agosto  1925,  n.  1621,
convertito nella legge 15 luglio 1926,  n.  1263;  non  autorizza  la
prosecuzione  della  esecuzione  iniziata  da  Giuseppe  Lamarca  nei
confronti della Repubblica di Sierra Leone, di cui in motivazione.
   Roma, 27 settembre 1990
                                                Il Ministro: VASSALLI