IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Viste le istanze del consolato della Repubblica di Sierra Leone in Roma, del 7 agosto 1990, e dell'ambasciata di Bonn dello stesso Paese, del 24 agosto successivo, con le quali si chiede che sia negata, ai sensi del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, l'autorizzazione a proseguire nella procedura esecutiva per pignoramento presso terzi instaurata da Giuseppe Lamarca dinanzi alla pretura di Roma contro la Repubblica di Sierra Leone, in ordine a crediti da questa vantati nei confronti dell'Istituto centrale per il credito a medio termine "Medio credito centrale", della Banca nazionale del lavoro, del Ministero del tesoro; Vista la nota del Ministero degli affari esteri in data 7 febbraio 1990, con la quale e' stata chiarita la legittimazione dell'ambasciatore della Repubblica di Sierra Leone in Bonn a proporre la menzionata istanza, in quanto rappresentante diplomatico accreditato anche presso la Repubblica italiana; Ritenuto che dalle indagini esperite per il tramite dell'ambasciata italiana in Freetown risulta che il cittadino sierraleonese che vanti un credito verso uno Stato estero non puo' procedere nei confronti di questo ne' in via cautelare ne' in via esecutiva, ma deve rivolgersi al Ministero degli affari esteri che, a sua volta, investe della questione il Gabinetto (Consiglio dei Ministri presieduto dal Presidente della Repubblica), il quale, effettuata una valutazione discrezionale, puo' dare disposizione al "Director of Public Persecution" di richiedere al giudice di procedere contro lo Stato estero (v. le note del Ministero degli affari esteri in data 1 settembre 1987 e 14 settembre 1990); che, pertanto, avuto riguardo alle analogie esistenti nei due Paesi soprattutto in ordine alla valutazione discrezionale operata dall'autorita' amministrativa circa la opportunita' di dar corso ad una misura cautelare od esecutiva, si ritiene che sussista fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Sierra Leone la condizione di reciprocita' prevista dalla normativa sopra menzionata; Attesa peraltro la inopportunita' di autorizzare la prosecuzione della esecuzione iniziata dal Lamarca, considerando che l'oggetto dell'azione e' costituito da fondi destinati alla cooperazione fra l'Italia e la Sierra Leone e che, conseguentemente, essa potrebbe compromettere i buoni rapporti attualmente esistenti fra i due Paesi (v. la nota del Ministero degli affari esteri in data 21 agosto 1990); Decreta: Dichiara la esistenza della condizione di reciprocita' fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Sierra Leone, ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263; non autorizza la prosecuzione della esecuzione iniziata da Giuseppe Lamarca nei confronti della Repubblica di Sierra Leone, di cui in motivazione. Roma, 27 settembre 1990 Il Ministro: VASSALLI