IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  l'ordinanza  n.  987/FPC/ZA  del  20 maggio 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1987, con  la  quale  si
dettano  norme  in  merito ai compensi professionali e alla revisione
prezzi per tutte le opere  con  onere  a  carico  del  Fondo  per  la
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  n.  1600/FPC  del  16 novembre 1988, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 1988, concernente  la
disciplina  dei criteri e delle modalita' in ordine al ripristino del
patrimonio    edilizio    danneggiato    dagli     eventi     sismici
dell'aprile-maggio  1987  nei  Castelli  Romani  e nelle provincie di
Modena e Reggio Emilia e del luglio 1987 nella regione Marche e nella
provincia di Arezzo;
  Viste  le note della prefettura di Roma: n. 9620/4474 del 31 luglio
1989, n. 7077/4474 del 24 maggio 1989, n.  9620/4474  del  26  agosto
1989,  n.  5951/4474 del 5 maggio 1989, n. 9620/4474 del 22 settembre
1989, n. 11421/4474 del 24 ottobre 1989, n. 9620/4474 del 13 novembre
1989,  n.  2017/4474  del  27  febbraio  1990,  n.  14559/4474 del 12
dicembre 1989, con  le  quali  vengono  trasmesse  le  richieste  dei
comuni;
  Visto   l'art.  5  dell'ordinanza  n.  1947  del  12  giugno  1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990, con la
quale  e'  stata  accantonata, per interventi nel settore privato nei
comuni dei Castelli Romani individuati dall'ordinanza n. 1600/FPC, la
somma  di lire 2.600 milioni, risultante di gran lunga inferiore alla
somma richiesta il cui onere ammonta a L. 18.453.039.486;
  Considerato  che  il  dipartimento delle protezione civile non puo'
adempiere  a  quanto  previsto  dal  secondo   comma   dell'art.   10
dell'ordinanza   n.   1600/FPC,  in  quanto  solo  parte  dei  comuni
interessati ha provveduto agli adempimenti  di  cui  al  comma  primo
dello stesso art. 10;
  Ritenuto  di dover disporre immediatamente l'assegnazione dei fondi
relativi al settore privato, per l'esecuzione  delle  opere  indicate
nelle  sopra  citate  richieste  di finanziamento, i cui importi sono
stati  desunti   percentualmente   sull'assommare   delle   richieste
pervenute,  dai comuni dei Castelli Romani individuati dall'ordinanza
n.  1600/FPC,  nonche'  di  dover  dare,   direttamente   ai   comuni
interessati,   la  facolta'  di  individuare  le  domande  ammesse  a
finanziamento;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Si  autorizzano,  per  interventi nel settore privato nei comuni in
elenco le spese a seguito indicate:
   Marino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196.127.486
   Castelgandolfo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  302.813.372
   Genzano   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  590.123.418
   Velletri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  706.237.680
   Nemi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   85.738.549
   Lanuvio   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  272.793.607
   Grottaferrata   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   27.682.350
   Ariccia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  198.647.844
   Rocca di Papa   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  219.835.694