IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1987, con la quale si dettano norme in merito ai compensi professionali e alla revisione prezzi per tutte le opere con onere a carico del Fondo per la protezione civile; Vista l'ordinanza n. 1600/FPC del 16 novembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 1988, concernente la disciplina dei criteri e delle modalita' in ordine al ripristino del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici dell'aprile-maggio 1987 nei Castelli Romani e nelle provincie di Modena e Reggio Emilia e del luglio 1987 nella regione Marche e nella provincia di Arezzo; Viste le note della prefettura di Roma: n. 9620/4474 del 31 luglio 1989, n. 7077/4474 del 24 maggio 1989, n. 9620/4474 del 26 agosto 1989, n. 5951/4474 del 5 maggio 1989, n. 9620/4474 del 22 settembre 1989, n. 11421/4474 del 24 ottobre 1989, n. 9620/4474 del 13 novembre 1989, n. 2017/4474 del 27 febbraio 1990, n. 14559/4474 del 12 dicembre 1989, con le quali vengono trasmesse le richieste dei comuni; Visto l'art. 5 dell'ordinanza n. 1947 del 12 giugno 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990, con la quale e' stata accantonata, per interventi nel settore privato nei comuni dei Castelli Romani individuati dall'ordinanza n. 1600/FPC, la somma di lire 2.600 milioni, risultante di gran lunga inferiore alla somma richiesta il cui onere ammonta a L. 18.453.039.486; Considerato che il dipartimento delle protezione civile non puo' adempiere a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 10 dell'ordinanza n. 1600/FPC, in quanto solo parte dei comuni interessati ha provveduto agli adempimenti di cui al comma primo dello stesso art. 10; Ritenuto di dover disporre immediatamente l'assegnazione dei fondi relativi al settore privato, per l'esecuzione delle opere indicate nelle sopra citate richieste di finanziamento, i cui importi sono stati desunti percentualmente sull'assommare delle richieste pervenute, dai comuni dei Castelli Romani individuati dall'ordinanza n. 1600/FPC, nonche' di dover dare, direttamente ai comuni interessati, la facolta' di individuare le domande ammesse a finanziamento; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Si autorizzano, per interventi nel settore privato nei comuni in elenco le spese a seguito indicate: Marino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196.127.486 Castelgandolfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302.813.372 Genzano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590.123.418 Velletri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706.237.680 Nemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.738.549 Lanuvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.793.607 Grottaferrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.682.350 Ariccia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198.647.844 Rocca di Papa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219.835.694