IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 59, recante modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili; Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 99, recante nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria, che, tra l'altro, prevede l'utilizzazione in via esclusiva di marche a madre e figlia quando viene richiesta copia di atto originale ovvero certificazione, e fissa, alle tabelle A e B, gli importi dei diritti da corrispondere per il rilascio delle copie e delle certificazioni; Ritenuto necessario provvedere all'istituzione di apposite marche a doppia sezione per la corresponsione dei suddetti diritti e determinarne la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi; Decreta: Art. 1. Sono istituite marche a doppia sezione per diritti di cancelleria nei seguenti valori: L. 1.000 (mille); L. 2.000 (duemila); L. 3.000 (tremila); L. 5.000 (cinquemila); L.10.000 (diecimila).