IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  7  febbraio 1979, n. 59, recante modificazioni ai
servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili;
  Vista  la legge 21 febbraio 1989, n. 99, recante nuove norme per la
semplificazione della riscossione dei diritti  di  cancelleria,  che,
tra  l'altro,  prevede  l'utilizzazione  in via esclusiva di marche a
madre e figlia quando viene richiesta copia di atto originale  ovvero
certificazione,  e fissa, alle tabelle A e B, gli importi dei diritti
da corrispondere per il rilascio delle copie e delle certificazioni;
  Ritenuto necessario provvedere all'istituzione di apposite marche a
doppia  sezione  per  la  corresponsione  dei  suddetti   diritti   e
determinarne la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  istituite  marche a doppia sezione per diritti di cancelleria
nei seguenti valori:
   L. 1.000 (mille);
   L. 2.000 (duemila);
   L. 3.000 (tremila);
   L. 5.000 (cinquemila);
   L.10.000 (diecimila).