IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  proprio decreto in data 29 maggio 1969 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 23 giugno 1969), con il  quale  vennero
approvate     le     norme     sull'organizzazione    dei    servizi,
sull'amministrazione,  sulla  gestione,  sul  funzionamento  e  sulle
modalita'  di  intervento  del  Fondo  centrale  di  garanzia  per le
autostrade, istituito dall'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n.  382,
che  poi  ha  assunto la denominazione di "Fondo centrale di garanzia
per  le  autostrade  e  per  le  ferrovie  metropolitane"  a  termini
dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042;
  Vista  la  legge 24 marzo 1989, n. 122, ed in particolare l'art. 10
della stessa,  che  ha  dato  facolta'  agli  enti  concessionari  di
autostrade,  o  alle  societa'  da  essi appositamente costituite, di
realizzare e gestire in regime di concessione infrastrutture di sosta
e  corrispondenza  e  relative  adduzioni, purche' connesse alla rete
autostradale e finalizzate all'interscambio con sistemi di  trasporto
collettivo;
  Visto  il  quinto comma del medesimo art. 10, che ha autorizzato il
Fondo centrale di garanzia  per  le  autostrade  e  per  le  ferrovie
metropolitane   ad  erogare,  con  le  disponibilita'  ivi  indicate,
contributi in conto interessi agli enti e societa' sopra  cennati,  a
fronte  di  contratti  di  mutuo  da  questi  ultimi stipulati per il
finanziamento delle predette infrastrutture, demandando  al  Ministro
del  tesoro  di  provvedere, con proprio decreto - ad integrazione ed
aggiornamento del citato decreto ministeriale del 29 maggio 1969 alla
definizione delle modalita' attuative della disposizione in parola ed
alla fissazione della misura dei contributi  in  conto  interessi  da
erogare;
  Ritenuto che occorra provvedere in merito;
  Visto  lo  schema  delle  norme  sull'organizzazione  dei  servizi,
sull'amministrazione,  sulla  gestione,  sul  funzionamento  e  sulle
modalita'  di  intervento  del  Fondo  centrale  di  garanzia  per le
autostrade e per le ferrovie metropolitane, deliberate  dal  comitato
amministrativo  del  Fondo stesso ad integrazione ed aggiornamento di
quelle approvate con il ripetuto decreto ministeriale 29 maggio  1969
e   proposte,  con  lettera  n.  60478  del  20  novembre  1989,  per
l'approvazione prevista dall'art. 7 della legge  28  marzo  1968,  n.
382;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 7 della legge 28 marzo 1968,
n. 382, sono approvate  le  norme  sull'organizzazione  dei  servizi,
sull'amministrazione,  sulla  gestione,  sul  funzionamento  e  sulle
modalita' di  intervento  del  Fondo  centrale  di  garanzia  per  le
autostrade  e  per  le  ferrovie  metropolitane,  contenute  in n. 35
articoli  nell'allegato  al  presente  decreto,   che   forma   parte
integrante dello stesso.
  Dette  norme  sostituiscono  integralmente  quelle approvate con il
decreto  ministeriale  in  data  29  maggio  1969,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 156 del 23 giugno
1969.