IL MINISTRO DEL TESORO Visto il proprio decreto in data 29 maggio 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 23 giugno 1969), con il quale vennero approvate le norme sull'organizzazione dei servizi, sull'amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalita' di intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade, istituito dall'art. 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, che poi ha assunto la denominazione di "Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane" a termini dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042; Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, ed in particolare l'art. 10 della stessa, che ha dato facolta' agli enti concessionari di autostrade, o alle societa' da essi appositamente costituite, di realizzare e gestire in regime di concessione infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, purche' connesse alla rete autostradale e finalizzate all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo; Visto il quinto comma del medesimo art. 10, che ha autorizzato il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane ad erogare, con le disponibilita' ivi indicate, contributi in conto interessi agli enti e societa' sopra cennati, a fronte di contratti di mutuo da questi ultimi stipulati per il finanziamento delle predette infrastrutture, demandando al Ministro del tesoro di provvedere, con proprio decreto - ad integrazione ed aggiornamento del citato decreto ministeriale del 29 maggio 1969 alla definizione delle modalita' attuative della disposizione in parola ed alla fissazione della misura dei contributi in conto interessi da erogare; Ritenuto che occorra provvedere in merito; Visto lo schema delle norme sull'organizzazione dei servizi, sull'amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalita' di intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, deliberate dal comitato amministrativo del Fondo stesso ad integrazione ed aggiornamento di quelle approvate con il ripetuto decreto ministeriale 29 maggio 1969 e proposte, con lettera n. 60478 del 20 novembre 1989, per l'approvazione prevista dall'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 382; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 382, sono approvate le norme sull'organizzazione dei servizi, sull'amministrazione, sulla gestione, sul funzionamento e sulle modalita' di intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, contenute in n. 35 articoli nell'allegato al presente decreto, che forma parte integrante dello stesso. Dette norme sostituiscono integralmente quelle approvate con il decreto ministeriale in data 29 maggio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 23 giugno 1969.