IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Vista l'ordinanza n. 291/FPC/ZA in data 19 luglio 1984 concernente la "Disciplina del trattamento economico del personale, dipendente del comune di Napoli utilizzato per le esigenze connesse al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea"; Vista la nota n. 50000 in data 17 luglio 1990, con la quale la prefettura di Napoli ha comunicato, per ciascuna unita' di personale dipendente dal comune di Napoli, il periodo di effettivo impiego presso la medesima prefettura per le esigenze connesse al fenomeno bradisismico ai sensi della predetta ordinanza n. 291/FPC/ZA del 19 luglio 1984, venuto a scadere, per gli architetti Discepolo Bruno, Fiore Claudia, Cassano Franco, D'Aniello Anna Maria e Di Vicino Giacinto il 31 dicembre 1987 e per il geom. Cenatiempo Salvatore il 30 novembre 1984; Ravvisata pertanto l'opportunita' di formalizzare l'avvenuta abrogazione delle disposizioni di cui alla predetta ordinanza a far data dalla cessazione del servizio prestato presso la prefettura di Napoli, per le esigenze connesse all'evento bradisismico del personale sopraindicato; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Articolo unico Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 291/FPC/ZA in data 19 luglio 1984 cessano di avere efficacia nei confronti delle unita' di personale dipendenti dal comune di Napoli poste a disposizione dalla prefettura di Napoli per le esigenze connesse al bradisismo alla data per ciascuna unita' indicata nelle premesse. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 ottobre 1990 Il Ministro: LATTANZIO