LA GIUNTA DEL COMITATO
                     INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896;
  Visto  l'art.  33  del  decreto-legge  26  ottobre  1970,  n.  745,
convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
  Visto  l'art. 12, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;
  Visto l'art. 19, commi 4 e 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Preso  atto del concerto intercorso tra il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanita';
  Sentiti  i  pareri delle commissioni: igiene e sanita' del Senato e
attivita' produttive e affari  sociali  della  Camera  dei  deputati,
espressi rispettivamente in data 5 dicembre 1989 e 18 gennaio 1990;
  Vista  la relazione predisposta dalla commissione di cui al decreto
del Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  di
concerto con il Ministro del tesoro in data 28 dicembre 1988;
  Visti  i provvedimenti CIP numeri 30 e 31 del 22 dicembre 1983 e n.
43 del 28 novembre 1984;
  Vista  la  direttiva  n.  89/105/CEE  del Consiglio delle Comunita'
europee del 21 dicembre 1988;
  Tenuto conto della sentenza 3 giugno 1988, n. 56/57, della Corte di
giustizia delle Comunita' europee;
  Considerata l'urgenza;
                               Delibera
di  approvare  il  nuovo  metodo  di  determinazione del prezzo delle
specialita' medicinali  e  dei  prodotti  galenici  articolato  nelle
seguenti norme operative:
1) Determinazione del valore del principio attivo.
  Il  valore  del  principio attivo contenuto in ciascuna specialita'
medicinale viene determinato dalla commissione prezzo farmaci di  cui
al punto 6), integrando il costo della materia prima all'impianto con
i seguenti fattori che attengono a:
   a)  Diffusione  della  malattia  cui  la specialita' medicinale e'
destinata - Fattore correttivo che consente di valutare la dimensione
del mercato in cui il farmaco andra' a collocarsi (Co).
   b)  Dosaggio - Fattore correttivo che consente di tenere conto del
rapporto tra attivita' del principio attivo contenuto in ogni singola
confezione e suo peso (C1).
   c)  Innovativita'  e  ricerca incorporata - Fattore correttivo che
consente di misurare l'arricchimento che il  nuovo  principio  attivo
apporta al bagaglio terapeutico esistente (C2).
   d)  Tecnologia  usata  -  Fattore correttivo che consente di tener
conto del  livello  di  sofisticazione  tecnologica  impiegata  nella
produzione  del  principio  attivo,  nonche' del grado di purezza del
medesimo (C3).
    e)  Ricadute  sul  resto  dell'economia  -  Quest'ultimo  fattore
correttivo  consente  di  prendere  in  considerazione  la  complessa
valenza economica del singolo prodotto farmaceutico nel settore (C4).
  La  formula  per  la conversione del costo della materia prima (MP)
nel valore del principio attivo (PA), e' la seguente:
              (       (   8C2 + 4C3 + 2C4     ))
      PA = MP (Co . C1( ------------------ + 1))
              (       (          3            ))
  La  commissione  prezzo  farmaci,  di  cui  al successivo punto 6),
dovra' predisporre appositi criteri di massima in modo da  assicurare
uniformita' di giudizio nell'applicazione di singoli casi dei fattori
indicati alle lettere a), b), c),  d).  Inoltre  in  occasione  della
realizzazione  del Mercato unico europeo, sara' sottoposto a verifica
il funzionamento del nuovo metodo sulla base dei risultati  ottenuti.
2) Verifica di congruita'.
  Le  valutazioni  di  cui al precedente punto, sono sottoposte dalla
commissione stessa a verifica di congruita' in  relazione  ai  prezzi
dei farmaci uguali registrati in altri Paesi significativi della CEE.
3) Determinazione del prezzo al pubblico.
  Il  prezzo  al  pubblico delle singole confezioni di specialita' e'
fissato applicando al  valore  del  principio  attivo  -  cosi'  come
determinato  dall'apposita commissione - funzioni atte a remunerare i
seguenti fattori di costo:
   spese  generali  (SG),  calcolate secondo una formula funzione dei
tempi di produzione  e  confezionamento  moltiplicati  per  il  costo
orario   della   manodopera   e  variabili  al  variare  delle  forme
farmaceutiche,  raggruppate  in:   orali   solide,   orali   liquide,
iniettabili  liquide,  polveri  piu'  solventi, liofilizzate, pomate,
supposte e varie;
   spese di informazione medico-scientifica (IMS), calcolate, secondo
una formula funzione lineare delle spese generali;
   remunerazione  del  capitale  (RC),  calcolata secondo una formula
funzione lineare del valore del principio attivo.
  La formula finale per la determinazione del prezzo ex fabbrica (RI)
delle singole confezioni di specialita' medicinali e' pertanto:
                       RI = PA + SG + IMS + RC
  La  determinazione del prezzo al pubblico si ottiene aggiungendo al
prezzo ex fabbrica il margine per la distribuzione (attualmente  pari
al  33%,  di  cui  il  25% per il farmacista e l'8% per il grossista)
nonche' l'aliquota IVA.
4) Adempimenti del Ministero della sanita'.
  Il   Ministero   della   sanita'  al  momento  della  richiesta  di
determinazione del prezzo comunica al CIP le seguenti informazioni:
    a)   la  classe  terapeutica  di  appartenenza  e  il  ruolo  che
nell'ambito della stessa potra' assumere la nuova specialita';
    b)  la  collocazione  amministrativa della specialita' in uno dei
seguenti gruppi:
    farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale;
    farmaci  utilizzabili  nell'ambito  ospedaliero o direttamente in
sede ambulatoriale;
    farmaci di automedicazione;
    altri  famaci  non  prescrivibili a carico del Servizio sanitario
nazionale.
  Comunica  inoltre  tempestivamente al CIP le variazioni intervenute
successivamente alla registrazione nella collocazione  terapeutica  o
amministrativa delle singole specialita' in commercio.
5) Gestione del metodo.
  il  servizio  prodotti  farmaceutici  del  CIP  predispone appositi
formulari per la rilevazione delle informazioni  necessarie  ai  fini
della determinazione dei prezzi secondo il nuovo metodo.
6) Commissione per la determinazione del prezzo dei farmaci.
  Con  apposito  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  Presidente  delegato  del  CIP,  e'  istituita  la
commissione prezzo farmaci.
  Di   essa   fanno  parte  rappresentanti  del  CIP,  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero della
sanita', nonche' esperti del settore di comprovata qualificazione.
  La commissione prezzo farmaci dura in carica quattro anni.
7) Applicabilita' del nuovo metodo.
  Il  nuovo  metodo  si  applica  per la determinazione del prezzo al
pubblico delle nuove specialita', nonche' per la revisione del prezzo
di singole specialita' gia' in commercio.
  Non  trova,  invece, applicazione in caso di revisione generale dei
prezzi.
8)  Specialita'  medicinali  non  prescrivibili a carico del Servizio
sanitario nazionale - Prodotti da banco - Odontoiatrici - Veterinari.
  Con  l'entrata  in  vigore  del  nuovo  metodo  per  le specialita'
medicinali etiche non prescrivibili a carico del  Servizio  sanitario
nazionale,  per  le  specialita'  medicinali  denominate "prodotti da
banco", appartenenti rispettivamente alle classi "d" e "c"  dell'art.
19,  comma  4,  della  legge  11  marzo  1988,  n. 67, nonche' per le
specialita' medicinali per uso "odontoiatrico",  per  le  specialita'
medicinali  per  uso  "veterinario"  il  prezzo al pubblico, unico su
tutto  il  territorio  nazionale,  e'   determinato   dalle   aziende
produttrici e pertanto vengono abrogate le disposizioni contenute nei
provvedimenti numeri 30 e 31 del 22 dicembre 1983  e  n.  43  del  28
novembre 1984.
9) Disposizioni finali.
  La  commissione  prezzo farmaci provvedera' a rivedere gradualmente
le situazioni di disparita' pregresse, in maniera da garantire prezzi
uguali  per  prodotti  uguali e comunque prezzi conformi per prodotti
analoghi.
  Il  presente  provvedimento  entra  in vigore dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 2 ottobre 1990
                                        Il Ministro dell'industria
                                    del commercio e dell'artigianato
                                          Presidente della giunta
                                                 BATTAGLIA