IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n.  1106/FPC/ZA  del 28 luglio 1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180  del  4  agosto  1987,  n.
1636/FPC dell'11 gennaio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
15 del 19 gennaio 1989, n. 1741/FPC del  16  giugno  1989  pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1989 e n. 1876/FPC del
3 marzo 1990 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del  12  marzo
1990,  concernenti,  rispettivamente,  l'autorizzazione  in favore di
taluni comuni della provincia di Sondrio ad  assumere  personale  con
contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie
esigenze connesse con gli eventi alluvionali del  luglio  1987  e  la
proroga   delle   predette  disposizioni  in  favore  del  comune  di
Valdisotto, da ultimo fino  al  30  giugno  1990  per  dodici  unita'
(cinque impiegati amministrativi livello 4›, un vigile urbano livello
4› e sei operai livello 4›)  e  per  quindici  operai  (livello  3›),
attese le esigenze ancora in essere;
  Vista  la nota n. 2391 del 28 maggio 1990 con la quale il comune di
Valdisotto ha rappresentato la necessita' di prorogare  ulteriormente
fino  al  31  dicembre  1990  le  disposizioni  di cui alle ordinanze
sovracitate, limitatamente a complessive diciotto unita';
  Viste  le  note  n.  959/20.2/GAB.  in  data  7  giugno  1990  e n.
959/20.2/GAB. del 1› settembre 1990  con  le  quali  il  prefetto  di
Sondrio,   alla  stregua  della  relazione  stilata  dal  funzionario
dirigente  l'ufficio  di  ragioneria  della   prefettura   circa   la
consistenza e la natura degli adempimenti amministrativi ed operativi
ancora in corso nel comune di  Valdisotto  a  seguito  dell'emergenza
alluvionale  del  1987,  ha espresso parere favorevole ad una proroga
delle assunzioni straordinarie di cui alla sopracitata ordinanza fino
al  31  dicembre  1990,  evidenziando  altresi'  la  possibilita'  di
finanziare le spese occorrenti  nel  secondo  semestre  1990  per  il
personale  in  parola  con  le  economie  realizzate  a  fronte della
precedente autorizzazione disposta con ordinanza n.  1876/FPC  del  3
marzo 1990;
  Ritenuto  che,  in  base  alle risultanze della verifica anzidetta,
sussistono  ancora  numerosi  adempimenti  connessi   alle   pratiche
relative agli indennizzi ed ai lavori appaltati tali da richiedere il
trattenimento delle diciotto unita' straordinarie richieste;
  Ravvisata quindi l'opportunita' di disporre quanto richiesto;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Le  disposizioni  di  cui  all'ordinanza  numero 1106/FPC/ZA del 28
luglio 1987 concernenti l'autorizzazione alle assunzioni di personale
con   contratti  di  diritto  privato  a  tempo  determinato  per  le
straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio
1987  nella  provincia  di  Sondrio,  gia'  prorogate,  da  ultimo, a
beneficio del comune di Valdisotto con ordinanza n.  1876/FPC  del  3
marzo  1990  citata  nelle  premesse,  sono ulteriormente prorogate a
beneficio del medesimo comune fino al 31 dicembre 1990  limitatamente
a  diciotto unita' articolate come segue: quattro impiegati di quarto
livello, quattro operai elettricisti di quarto livello e dieci operai
di terzo livello.
  L'onere  complessivo  presunto  di  L.  230.000.000  correlato alle
predette proroghe e' posto a  carico  del  Fondo  per  la  protezione
civile  con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19
settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre 1987, n. 470.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 13 ottobre 1990
                                               Il Ministro: LATTANZIO