IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Viste le proprie ordinanze n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1987, n. 1636/FPC dell'11 gennaio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1989, n. 1741/FPC del 16 giugno 1989 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1989 e n. 1876/FPC del 3 marzo 1990 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990, concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione in favore di taluni comuni della provincia di Sondrio ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 e la proroga delle predette disposizioni in favore del comune di Valdisotto, da ultimo fino al 30 giugno 1990 per dodici unita' (cinque impiegati amministrativi livello 4, un vigile urbano livello 4 e sei operai livello 4) e per quindici operai (livello 3), attese le esigenze ancora in essere; Vista la nota n. 2391 del 28 maggio 1990 con la quale il comune di Valdisotto ha rappresentato la necessita' di prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 1990 le disposizioni di cui alle ordinanze sovracitate, limitatamente a complessive diciotto unita'; Viste le note n. 959/20.2/GAB. in data 7 giugno 1990 e n. 959/20.2/GAB. del 1 settembre 1990 con le quali il prefetto di Sondrio, alla stregua della relazione stilata dal funzionario dirigente l'ufficio di ragioneria della prefettura circa la consistenza e la natura degli adempimenti amministrativi ed operativi ancora in corso nel comune di Valdisotto a seguito dell'emergenza alluvionale del 1987, ha espresso parere favorevole ad una proroga delle assunzioni straordinarie di cui alla sopracitata ordinanza fino al 31 dicembre 1990, evidenziando altresi' la possibilita' di finanziare le spese occorrenti nel secondo semestre 1990 per il personale in parola con le economie realizzate a fronte della precedente autorizzazione disposta con ordinanza n. 1876/FPC del 3 marzo 1990; Ritenuto che, in base alle risultanze della verifica anzidetta, sussistono ancora numerosi adempimenti connessi alle pratiche relative agli indennizzi ed ai lavori appaltati tali da richiedere il trattenimento delle diciotto unita' straordinarie richieste; Ravvisata quindi l'opportunita' di disporre quanto richiesto; Dispone: Articolo unico Le disposizioni di cui all'ordinanza numero 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987 concernenti l'autorizzazione alle assunzioni di personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio, gia' prorogate, da ultimo, a beneficio del comune di Valdisotto con ordinanza n. 1876/FPC del 3 marzo 1990 citata nelle premesse, sono ulteriormente prorogate a beneficio del medesimo comune fino al 31 dicembre 1990 limitatamente a diciotto unita' articolate come segue: quattro impiegati di quarto livello, quattro operai elettricisti di quarto livello e dieci operai di terzo livello. L'onere complessivo presunto di L. 230.000.000 correlato alle predette proroghe e' posto a carico del Fondo per la protezione civile con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 1990 Il Ministro: LATTANZIO