TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI
E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI
RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA.
Art. 1.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 1, commi 1 e 2, e 2)
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze
stupefacenti.
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri,
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa,
della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della
previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree
urbane, nonche' dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate
al Ministro per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare
altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione
della politica generale di prevenzione e di intervento contro la
illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, a livello interno ed internazionale.
6. Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula
proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di
coordinamento delle attivita' amministrative di competenza delle
regioni nel settore.
7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al
comma 4 dell'articolo 132.
8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri
diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:
a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche con
riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e
privati operanti nel settore della prevenzione, cura e
riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale
ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena
e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in
attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente
intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti,
nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle
patologie correlate, nonche' sulla produzione e sul consumo delle
sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in
materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle
sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della
prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati
previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e
sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle
finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del
lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive
competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui
al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno,
entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle
amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori dati a qualunque
amministrazione statale e regionale, che e' tenuta a fornirli, con
l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere
informazioni dall'Osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i
Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per
gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti
negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e
psicotrope, nonche' sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno
criminale del traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi
di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la
stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni
e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in
ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti
di cui all'articolo 127, comma 11.
14. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio
di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi
allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie
adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonche' sugli indirizzi che
saranno seguiti.
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella
sua qualita' di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento
per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi
connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro
attivita' nel campo della prevenzione e della cura della
tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate
al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali,
all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie
di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o
psicotrope.
17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di
reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle
coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro
sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i
Paesi in via di sviluppo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
NOTE AL DECRETO
Nota alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
NOTE AL TESTO UNICO
Note all'art. 1:
- Il testo originario dell'art. 1, comma 2, della legge
n. 162/1990, corrispondente al comma 15 del presente
articolo, e' il seguente: "2. Ogni tre anni, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Presidente del Consiglio dei Ministri .. (Omissis)".
- I commi 16, 17 e 18 del presente articolo del testo
unico riportano le disposizioni di cui all'art. 2 della
legge n. 162/1990.
- La legge n. 49/1987 reca: "Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".