TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA. Art. 1. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 1, commi 1 e 2, e 2) Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti. 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. 2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonche' dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali. 4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare. 5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale. 6. Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita' amministrative di competenza delle regioni nel settore. 7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'articolo 132. 8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati: a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte; b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private; c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope; d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione; e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope; f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope; g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico; h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio. 9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre. 10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato. 11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio. 12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze. 13. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 127, comma 11. 14. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonche' sugli indirizzi che saranno seguiti. 15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualita' di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attivita' nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa. 16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope. 17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento. 18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Nota alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. NOTE AL TESTO UNICO Note all'art. 1: - Il testo originario dell'art. 1, comma 2, della legge n. 162/1990, corrispondente al comma 15 del presente articolo, e' il seguente: "2. Ogni tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri .. (Omissis)". - I commi 16, 17 e 18 del presente articolo del testo unico riportano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 162/1990. - La legge n. 49/1987 reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".