IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10
aprile 1947, n. 261;
  Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;
  Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;
  Visto  il  decreto  interministeriale n. 3889 dell'8 novembre 1965,
registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro  n.  23,
foglio  n.  260,  con  il  quale  il  rapporto di cui alla lettera c)
dell'art. 27 della legge n. 968 del 27 dicembre 1953,  relativo  alla
determinazione  della  base  di commisurazione del contributo statale
per il ripristino a partire dal 1  ottobre 1964  e'  stata  stabilita
nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;
  Considerato  che  in  base  all'art.  13  della legge n. 610 del 13
luglio 1966, il coefficiente di rivalutazione deve  essere  stabilito
annualmente  con  decreto del Ministro dei lavori pubblici in base ai
dati dell'Istituto centrale di statistica;
  Visto il decreto ministeriale n. 1275 del 22 marzo 1968, registrato
alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228,
con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per
il 1965 (2  semestre) in 101, per il 1966 in 103 e  per  il  1967  in
107;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  751  del  18  febbraio  1969,
registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro  n.  4,
foglio n. 198, con il quale e' stato stabilito in 110 il coefficiente
di rivalutazione per il 1968;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  610  del  24  febbraio  1970,
registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1970, registro  n.  5,
foglio n. 165, con il quale e' stato stabilito in 120 il coefficiente
di rivalutazione per il 1969;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  596  del  24  febbraio  1971,
registrato alla Corte dei conti il 3  maggio  1971,  registro  n.  5,
foglio n. 131, con il quale e' stato stabilito in 139 il coefficiente
di rivalutazione per il 1970;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  551  del  16  febbraio  1972,
registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1972, registro  n.  5,
foglio n. 166, con il quale e' stato stabilito in 146 il coefficiente
di rivalutazione per il 1971;
  Visto  il decreto ministeriale n. 875 del 4 aprile 1973, registrato
alla Corte dei conti il 17 marzo 1973, registro n. 6, foglio n.  302,
con   il   quale  e'  stato  stabilito  in  153  il  coefficiente  di
rivalutazione per il 1972;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  1089  del  14  luglio  1974,
registrato alla Corte dei conti il 2 luglio  1974,  registro  n.  13,
foglio n. 130, con il quale e' stato stabilito in 187 il coefficiente
di rivalutazione per il 1973;
  Visto  il decreto ministeriale n. 356 del 9 aprile 1975, registrato
alla Corte dei conti il 24 aprile 1975, registro n. 6, foglio n. 164,
con   il   quale  e'  stato  stabilito  in  240  il  coefficiente  di
rivalutazione per il 1974;
  Visto il decreto ministeriale n. 263 del 12 maggio 1976, registrato
alla Corte dei conti il 13 luglio 1976, registro  n.  10,  foglio  n.
328,  con  il  quale  e'  stato  stabilito  in 283 il coefficiente di
rivalutazione per il 1975;
  Visto il decreto ministeriale n. 384 del 26 luglio 1977, registrato
alla Corte dei conti il 7 ottobre 1977, registro  n.  15,  foglio  n.
351,  con  il  quale  e'  stato  stabilito  in 338 il coefficiente di
rivalutazione per il 1976;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  2452  del  5  gennaio  1979,
registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1979, registro  n.  2,
foglio  n. 87, con il quale e' stato stabilito in 404 il coefficiente
di rivalutazione per il 1977;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  1005  del  30  maggio  1979,
registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979,  registro  n.  10,
foglio  n. 25, con il quale e' stato stabilito in 459 il coefficiente
di rivalutazione per il 1978;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  1269  del  12  giugno  1980,
registrato alla Corte dei conti il 9 luglio  1970,  registro  n.  12,
foglio n. 128, con il quale e' stato stabilito in 548 il coefficiente
di rivalutazione per il 1979;
  Visto il decreto ministeriale n. 466 del 14 aprile 1981, registrato
alla Corte dei conti il 13 maggio 1981, registro n. 6, foglio n. 365,
con   il   quale  e'  stato  stabilito  in  685  il  coefficiente  di
rivalutazione per il 1980;
  Visto  il decreto ministeriale n. 483 del 2 aprile 1982, registrato
alla Corte dei conti l'11 maggio 1982, registro n. 11, foglio n. 109,
con   il   quale  e'  stato  stabilito  in  842  il  coefficiente  di
rivalutazione per il 1981;
  Visto il decreto ministeriale n. 577 del 27 maggio 1983, registrato
alla Corte dei conti il 27 giugno 1983, registro n. 9, foglio n. 344,
con   il   quale  e'  stato  stabilito  in  989  il  coefficiente  di
rivalutazione per il 1982;
  Visto il decreto ministeriale n. 267 del 16 aprile 1984, registrato
alla Corte dei conti il 14 maggio 1984, registro n. 7, foglio n. 252,
con  il  quale  e'  stato  stabilito  in  1.075  il  coefficiente  di
rivalutazione per il 1983;
  Visto  il decreto ministeriale n. 294 del 4 aprile 1985, registrato
alla Corte dei conti l'11 maggio 1985, registro n. 6, foglio  n.  49,
con  il  quale  e'  stato  stabilito  in  1.172  il  coefficiente  di
rivalutazione per il 1984;
  Visto il decreto ministeriale n. 196 del 1  aprile 1986, registrato
alla Corte dei conti il 7 maggio 1987, registro n. 7, foglio n.  206,
con  il  quale  e'  stato  stabilito  in  1.272  il  coefficiente  di
rivalutazione per il 1985;
  Visto il decreto ministeriale n. 486 del 12 aprile 1987, registrato
alla Corte dei conti il 13 maggio 1987, registro n. 7, foglio n. 166,
con  il  quale  e'  stato  stabilito  in  1.320  il  coefficiente  di
rivalutazione per il 1986;
  Visto  il decreto ministeriale n. 209 del 10 marzo 1988, registrato
alla Corte dei conti il 22 aprile 1988, registro n. 5, foglio n. 387,
con  il  quale  e'  stato  stabilito  in  1.378  il  coefficiente  di
rivalutazione per il 1987;
  Vista  la  nota dell'Istituto centrale di statistica n. 8675 del 22
maggio 1990, con la quale si determinano in  1,0491  e  in  1,0572  i
coefficienti  di trasformazione del valore della lira rispettivamente
per il 1988 e per il 1989, per cui il coefficiente  di  rivalutazione
viene  a  risultare  in  1.446  (1.378 - 1,0491) per l'anno 1988 e in
1.529 (1.446 - 1,0572) per l'anno 1989;
                               Decreta:
  Il  rapporto  di  cui  alla  lettera c) dell'art. 27 della legge 27
dicembre 1953, n. 968, relativo alla  determinazione  della  base  di
commisurazione  del  contributo  statale per il ripristino di edifici
privati distrutti a seguito di  eventi  bellici,  e'  stabilito,  per
tutto  il  territorio  nazionale  in  1.446 per il periodo 1  gennaio
1988-31 dicembre 1988, e in 1.529 per il periodo 1   gennaio  1989-31
dicembre 1989.
   Roma, 24 luglio 1990
                                                Il Ministro: PRANDINI
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1990
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 336
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Nota al titolo:
             -  Il testo della lettera c) dell'art. 27 della legge n.
          968/1953 e' il seguente:
             "La base di commisurazione del contributo e' determinata
          come segue:
              (omissis);
               c)  l'importo risultante si moltiplica per il rapporto
          esistente fra i prezzi  al  momento  del  ripristino  della
          riparazione  o  della ricostruzione ed i prezzi vigenti del
          mese precedente alla dichiarazione di guerra".
          Note alle premesse:
             -  Il  D.L.C.P.S.  n.  261/1947  reca: "Disposizioni per
          l'alloggio dei rimasti senza tetto  in  seguito  ad  eventi
          bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione".
             -  La  legge  n.  409/1949 reca: "Norme per agevolare la
          ricostruzione  delle  abitazioni  distrutte  dagli   eventi
          bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione".
             -  Per  l'argomento  della  legge n. 968/1953 si veda il
          titolo del decreto qui pubblicato; per il  testo  dell'art.
          27,  lettera  c),  della  stessa  legge  si veda la nota al
          titolo.
             -   La   legge   n.  610/1966  reca:  "Modificazioni  ed
          integrazioni alle vigenti disposizioni recanti  provvidenze
          per  la  ricostruzione  dei  fabbricati  danneggiati  dalla
          guerra".
          Nota al dispositivo:
             -  Per il testo dell'art. 27, lettera c), della legge n.
          968/1953 si veda la nota al titolo.