IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente amministrazione autonoma finalizzata all'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218; Visto l'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito in legge n. 492 del 12 novembre 1988, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno; Visto l'art. 6, quarto comma, del decrero-legge 4 agosto 1989, n. 275; Visto il decreto di questo Ministero 9 maggio 1989, con il quale sono stati definiti gli obiettivi del processo di innovazione dei sistemi formativi regionali, degli indicatori utili alla misurazione dell'avanzamento di detto processo e delle categorie di intervento ammissibili; Considerato che e' necessario provvedere al versamento della somma di lire 50 miliardi all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno 1990, con onere a carico delle disponibilita' finanziarie della gestione sopra indicata per l'esercizio 1990; Ritenuto necessario di istituire diversi capitoli della gestione sopracitata sia per riequilibrare i mancati finanziamenti delle leggi n. 160/1988 e n. 82 del 24 aprile 1990 che per accogliere le disponibilita' dell'art. 25 della legge n. 845/1978, in attuazione dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito in legge 12 novembre 1988, n. 492, al fine di finanziare piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni; Considerato che l'avanzo di amministrazione della gestione medesima per l'esercizio 1989 ammonta a L. 108.379.261.020, e che tale importo costituisce parte della disponibilita' finanziaria utilizzabile nel corrente esercizio per le finalita' istituzionali della medesima gestione; Vista la nota n. 350180 dell'8 marzo 1990, con la quale il citato Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che l'ammontare complessivo dei versamenti trimestrali che effettuera' a titolo di acconto, nel corrente esercizio finanziario, e' pari a lire 190 miliardi; Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, contenente disposizioni in materia di finanza pubblica, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155; Visto il proprio decreto 19 aprile 1979, contenente norme per l'amministrazione della gestione sopra indicata; Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione medesima; Decreta: Art. 1. E' istituito il cap. 5203, fra le entrate in conto capitale - categoria 10 - Trasferimenti attivi in c/capitale, con la seguente finalita': "Trasferimento disponibilita' fondi dall'art. 25 legge n. 845 del 21 dicembre 1978, all'art. 26 della medesima legge, in attuazione dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito in legge 12 novembre 1988, n. 492, al fine di finanziare piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni".