IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  26  della  legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  che
istituisce  presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
una    gestione    avente    amministrazione   autonoma   finalizzata
all'integrazione  del  finanziamento  dei  progetti  speciali  di cui
all'art.  36  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977,  n.  616,  eseguiti  dalle  regioni,  per  ipotesi di rilevante
squilibrio  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro nei territori di cui
all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 2 marzo 1978, n. 218;
  Visto  l'art.  3 del decreto-legge 2 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto  il  decreto-legge  17  settembre 1988, n. 408, convertito in
legge  n.  492  del 12 novembre 1988, recante proroga del trattamento
straordinario  di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari
nelle aree del Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  6, quarto comma, del decrero-legge 4 agosto 1989, n.
275;
  Visto  il  decreto  di questo Ministero 9 maggio 1989, con il quale
sono  stati  definiti  gli  obiettivi del processo di innovazione dei
sistemi  formativi regionali, degli indicatori utili alla misurazione
dell'avanzamento  di  detto  processo e delle categorie di intervento
ammissibili;
  Considerato  che e' necessario provvedere al versamento della somma
di  lire  50 miliardi all'apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata  dello  Stato  per l'anno 1990, con onere a carico delle
disponibilita'   finanziarie   della   gestione  sopra  indicata  per
l'esercizio 1990;
  Ritenuto  necessario  di  istituire diversi capitoli della gestione
sopracitata sia per riequilibrare i mancati finanziamenti delle leggi
n.  160/1988  e  n.  82  del  24  aprile  1990  che per accogliere le
disponibilita'  dell'art.  25  della legge n. 845/1978, in attuazione
dell'art.  3  del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito
in  legge  12  novembre  1988, n. 492, al fine di finanziare piani di
innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni;
  Considerato che l'avanzo di amministrazione della gestione medesima
per l'esercizio 1989 ammonta a L. 108.379.261.020, e che tale importo
costituisce  parte  della disponibilita' finanziaria utilizzabile nel
corrente  esercizio  per  le  finalita'  istituzionali della medesima
gestione;
  Vista  la  nota n. 350180 dell'8 marzo 1990, con la quale il citato
Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  ha  comunicato  che
l'ammontare  complessivo dei versamenti trimestrali che effettuera' a
titolo di acconto, nel corrente esercizio finanziario, e' pari a lire
190 miliardi;
  Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, contenente disposizioni
in  materia  di  finanza  pubblica,  convertito nella legge 26 aprile
1989, n. 155;
  Visto  il  proprio  decreto  19  aprile  1979, contenente norme per
l'amministrazione della gestione sopra indicata;
  Esaminato  l'unito  stato di previsione delle entrate e delle spese
della gestione medesima;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  istituito  il  cap.  5203,  fra  le entrate in conto capitale -
categoria  10  -  Trasferimenti attivi in c/capitale, con la seguente
finalita':
  "Trasferimento  disponibilita'  fondi dall'art. 25 legge n. 845 del
21  dicembre  1978,  all'art.  26 della medesima legge, in attuazione
dell'art.  3  del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito
in  legge  12  novembre  1988, n. 492, al fine di finanziare piani di
innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni".