LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;
  Visto  il  provvedimento  CIP  n. 15 del 12 luglio 1989 concernente
l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, da cogenerazione e
da  altre  fonti  assimilate,  i  prezzi  di  cessione  all'ENEL ed i
contributi di incentivazione alla nuova produzione;
  Tenuto conto delle risultanze emerse dalla verifica della normativa
introdotta  dal  suddetto  provvedimento n. 15/89 (punto 2 del titolo
IV);
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare il provvedimento n. 15/89
alle suddette risultanze;
  Considerata  l'urgenza  (art.  3  del  decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);
                              Delibera:
  A  partire  dal  1  gennaio  1991  entrano  in  vigore  le seguenti
disposizioni  in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili ed
assimilate  ai  sensi  dell'art.  1  della legge n. 308 del 29 maggio
1982.
  Ai  fini  del presente provvedimento un impianto e' assimilato agli
impianti  da fonti rinnovabili quando e' superiore a 0,53 l'indice di
utilizzo  del  combustibile  calcolato  come  rapporto tra la potenza
utile  (somma  della  potenza  elettrica  ai  morsetti del generatore
elettrico  e  la  potenza  termica nominale utile dell'impianto) e la
potenza    nominale    termica   immessa   nell'impianto   attraverso
combustibile fossile.
  Tale  definizione  si  applica in particolare anche agli impianti a
ciclo  combinato  gas-vapore nonche' agli impianti utilizzanti scarti
di lavorazione e/o rifiuti e/o biomasse.

                              Titolo I
               CESSIONI DI ENERGIA ELETTRICA ALL'ENEL

A) Prezzi di cessione.
  1)  Con decorrenza 1 gennaio 1991 si applicano i prezzi di cessione
di cui alla allegata tabella A.
  Per  gli  impianti  finanziati in base alla legge n. 308/1982 ed in
esercizio  alla  data del 19 luglio 1989, possono essere applicate le
norme previste per i nuovi impianti.
  Per  le  cessioni  effettuate attraverso reti di terzi, tra azienda
produttrice,  azienda  distributrice  ed  ENEL, deve essere stipulata
apposita  convenzione;  eventuali  oneri  di  vettoriamento sostenuti
dall'azienda distributrice sono rimborsati a questa dalla C.C.S.E. su
richiesta documentata.
  All'energia   ceduta   da   impianti,  sia  di  produttori  che  di
produttori-consumatori,  dedicati,  in  tutto o in parte all'ENEL con
reciproca  garanzia di continuita', mediante stipulazione di apposita
convenzione, si applicano i prezzi di cui alla tabella A - colonna 1.
Per  quota  di  impianto  dedicato  all'ENEL  si intende una quota di
potenza   prefissata   e   costante,   sia   di   produttore  che  di
produttore-consumatore,  la  cui  energia  producibile  e' totalmente
ceduta all'ENEL.
  Il  trattamento  di  compensazione  di  cui al provvedimento CIP n.
15/1989,  titolo I, punto 4, si applica a richiesta degli interessati
salvo nei casi di imprese con le quali esistono rapporti di fornitura
agevolata.  In questi ultimi casi tra l'ENEL e gli interessati devono
essere  stipulate apposite convenzioni. Per l'applicazione dei prezzi
differenziati  di  ore  piene e di ore vuote l'ENEL dovra' installare
contatori multiorari ottimizzati per la cessione.
  Le  convenzioni  di cui al presente punto devono essere conformi ad
una  convenzione  tipo  approvata  dal  Ministro  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
  2) I  prezzi di cessione vengono aggiornati con i criteri seguenti:
    a) per gli impianti che non impiegano combustibili i prezzi
vengono  aggiornati  annualmente  sulla base del 50% della variazione
media dell'indice ISTAT per i prezzi all'ingrosso;
    b) per gli impianti che impiegano combustibili:
    la  componente  del prezzo riferita ai costi fissi di esercizio e
manutenzione,  assunta  pari a 18 L./kWh con riferimento al 1 gennaio
1991,  si  aggiorna  annualmente  sulla  base  della variazione media
dell'indice  ISTAT delle retribuzioni contrattuali relativo al totale
industria;
    la  componente riferita ai costi dei combustibili, assunta pari a
40  L./kWh,  con riferimento al periodo settembre, ottobre e novembre
1990, viene aggiornata sulla base delle variazioni del costo medio
    del  greggio  importato  (PGI),  calcolato  secondo  la normativa
  vigente.
Per gli impianti che utilizzano esclusivamente metano la
componente, assunta pari a 40 L./kWh, viene aggiornata, con la stessa
metodologia  e periodicita' delle verifiche del PGI, sulla base delle
variazioni  del  prezzo di una fornitura tipo non interrompibile di 5
milioni  di  mc/mese,  assunto  pari a 160 L./mc con riferimento allo
stesso periodo di cui al precedente capoverso.
  Il  prezzo  di  cessione relativo alle ore vuote si aggiorna con le
variazioni  del  PGI  di  cui sopra. In caso di modifica dei canoni e
sovracanoni   di   concessione  e  delle  imposte  sui  combustibili,
l'adeguamento  viene  effettuato,  di  volta in volta, sulla base dei
nuovi valori.
  Le  variazioni  di  cui  sopra vengono acquisite dalla C.C.S.E. per
l'aggiornamento  dei  prezzi  di  cessione  e  dei contributi di pari
importo.
B) Adempimenti e procedure.
  1)  Per  tutti  gli  impianti,  ad  eccezione  di  quelli di cui al
successivo  punto  2,  le  domande  per  l'applicazione dei prezzi di
cessione   contenenti   l'indicazione  del  tipo  di  impianto  e  le
caratteristiche  di  produzione  e  di  fornitura, vanno rivolte alla
C.C.S.E.  e  all'ENEL.  Sulle  domande pervenute la C.C.S.E. opera in
conformita'  di  quanto  previsto  dal  terzo  comma  del punto 3 del
provvedimento CIP n. 25 del 7 agosto 1975.
  In  via  provvisoria  l'applicazione  dei prezzi di cessione verra'
effettuata  dai  produttori interessati a partire dal mese successivo
all'invio della domanda e dopo la stipula di apposita convenzione nei
casi in cui la stessa e' prevista.
  2)  Per  ciascun impianto idroelettrico a serbatoio e a bacino e ad
acqua  fluente  con  potenza nominale di concessione superiore a 3 MW
per  gli impianti di cogenerazione con teleriscaldamento, nonche' per
gli  impianti alimentati da rifiuti e/o biomasse i prezzi di cessione
all'ENEL  ed i contributi alle imprese produttrici-distributrici sono
fissati  con provvedimento del Ministro dell'industria, sulla base di
un  esame  istruttorio  effettuato  dal  comitato  tecnico  di cui ai
decreti ministeriali 2 novembre 1989 e 11 giugno 1990.
  In  applicazione  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  del Capo
provvisorio  dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, il Presidente del
CIP, cui compete la vigilanza sull'attivita' del Comitato e la nomina
dei   componenti,  e'  delegato  ad  emanare  le  norme  esecutive  e
regolamentari  per  il  funzionamento  del Comitato stesso, nonche' i
criteri   a   cui   il   Comitato  si  attiene  nella  sua  attivita'
istituzionale.

                              Titolo II
           CONTRIBUTI PER LE CESSIONI DI ENERGIA ELETTRICA
                E PER LA PRODUZIONE DI NUOVI IMPIANTI

  Con  decorrenza  1  gennaio  1991  la  C.C.S.E.  eroga  all'ENEL  i
contributi di cui alla allegata tabella B nonche' i contributi di cui
alla  allegata  tabella C per l'energia prodotta con nuovi impianti a
seguito di domanda alla C.C.S.E.
  Con  decorrenza  1  gennaio  1991  la  C.C.S.E.  eroga alle imprese
produttrici-distributrici  i contributi di cui all'allegata tabella C
per l'energia prodotta da nuovi impianti e immessa direttamente nella
rete pubblica a seguito di domanda alla C.C.S.E.
  Per  gli  impianti  di  cui  e' competente il Comitato l'ammissione
all'erogazione  dei  contributi avviene secondo le modalita' previste
nel precedente titolo I.

                             Titolo III
                         DISPOSIZIONI FINALI

  I  prezzi  ed  i  contributi  di  cui  al presente provvedimento si
riferiscono alle cessioni da impianti di qualsiasi potenza.
  Restano  ferme  tutte  le  disposizioni contenute nei provvedimenti
precedentemente   emanati  in  quanto  compatibili  con  il  presente
provvedimento e non espressamente modificate.
   Roma, 14 novembre 1990

                     Il Ministro dell'industria, del commercio
                   e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                   BATTAGLIA