LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni; Visto il provvedimento CIP n. 15 del 12 luglio 1989 concernente l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, da cogenerazione e da altre fonti assimilate, i prezzi di cessione all'ENEL ed i contributi di incentivazione alla nuova produzione; Tenuto conto delle risultanze emerse dalla verifica della normativa introdotta dal suddetto provvedimento n. 15/89 (punto 2 del titolo IV); Considerata la necessita' di adeguare il provvedimento n. 15/89 alle suddette risultanze; Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896); Delibera: A partire dal 1 gennaio 1991 entrano in vigore le seguenti disposizioni in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 308 del 29 maggio 1982. Ai fini del presente provvedimento un impianto e' assimilato agli impianti da fonti rinnovabili quando e' superiore a 0,53 l'indice di utilizzo del combustibile calcolato come rapporto tra la potenza utile (somma della potenza elettrica ai morsetti del generatore elettrico e la potenza termica nominale utile dell'impianto) e la potenza nominale termica immessa nell'impianto attraverso combustibile fossile. Tale definizione si applica in particolare anche agli impianti a ciclo combinato gas-vapore nonche' agli impianti utilizzanti scarti di lavorazione e/o rifiuti e/o biomasse. Titolo I CESSIONI DI ENERGIA ELETTRICA ALL'ENEL A) Prezzi di cessione. 1) Con decorrenza 1 gennaio 1991 si applicano i prezzi di cessione di cui alla allegata tabella A. Per gli impianti finanziati in base alla legge n. 308/1982 ed in esercizio alla data del 19 luglio 1989, possono essere applicate le norme previste per i nuovi impianti. Per le cessioni effettuate attraverso reti di terzi, tra azienda produttrice, azienda distributrice ed ENEL, deve essere stipulata apposita convenzione; eventuali oneri di vettoriamento sostenuti dall'azienda distributrice sono rimborsati a questa dalla C.C.S.E. su richiesta documentata. All'energia ceduta da impianti, sia di produttori che di produttori-consumatori, dedicati, in tutto o in parte all'ENEL con reciproca garanzia di continuita', mediante stipulazione di apposita convenzione, si applicano i prezzi di cui alla tabella A - colonna 1. Per quota di impianto dedicato all'ENEL si intende una quota di potenza prefissata e costante, sia di produttore che di produttore-consumatore, la cui energia producibile e' totalmente ceduta all'ENEL. Il trattamento di compensazione di cui al provvedimento CIP n. 15/1989, titolo I, punto 4, si applica a richiesta degli interessati salvo nei casi di imprese con le quali esistono rapporti di fornitura agevolata. In questi ultimi casi tra l'ENEL e gli interessati devono essere stipulate apposite convenzioni. Per l'applicazione dei prezzi differenziati di ore piene e di ore vuote l'ENEL dovra' installare contatori multiorari ottimizzati per la cessione. Le convenzioni di cui al presente punto devono essere conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2) I prezzi di cessione vengono aggiornati con i criteri seguenti: a) per gli impianti che non impiegano combustibili i prezzi vengono aggiornati annualmente sulla base del 50% della variazione media dell'indice ISTAT per i prezzi all'ingrosso; b) per gli impianti che impiegano combustibili: la componente del prezzo riferita ai costi fissi di esercizio e manutenzione, assunta pari a 18 L./kWh con riferimento al 1 gennaio 1991, si aggiorna annualmente sulla base della variazione media dell'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali relativo al totale industria; la componente riferita ai costi dei combustibili, assunta pari a 40 L./kWh, con riferimento al periodo settembre, ottobre e novembre 1990, viene aggiornata sulla base delle variazioni del costo medio del greggio importato (PGI), calcolato secondo la normativa vigente. Per gli impianti che utilizzano esclusivamente metano la componente, assunta pari a 40 L./kWh, viene aggiornata, con la stessa metodologia e periodicita' delle verifiche del PGI, sulla base delle variazioni del prezzo di una fornitura tipo non interrompibile di 5 milioni di mc/mese, assunto pari a 160 L./mc con riferimento allo stesso periodo di cui al precedente capoverso. Il prezzo di cessione relativo alle ore vuote si aggiorna con le variazioni del PGI di cui sopra. In caso di modifica dei canoni e sovracanoni di concessione e delle imposte sui combustibili, l'adeguamento viene effettuato, di volta in volta, sulla base dei nuovi valori. Le variazioni di cui sopra vengono acquisite dalla C.C.S.E. per l'aggiornamento dei prezzi di cessione e dei contributi di pari importo. B) Adempimenti e procedure. 1) Per tutti gli impianti, ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 2, le domande per l'applicazione dei prezzi di cessione contenenti l'indicazione del tipo di impianto e le caratteristiche di produzione e di fornitura, vanno rivolte alla C.C.S.E. e all'ENEL. Sulle domande pervenute la C.C.S.E. opera in conformita' di quanto previsto dal terzo comma del punto 3 del provvedimento CIP n. 25 del 7 agosto 1975. In via provvisoria l'applicazione dei prezzi di cessione verra' effettuata dai produttori interessati a partire dal mese successivo all'invio della domanda e dopo la stipula di apposita convenzione nei casi in cui la stessa e' prevista. 2) Per ciascun impianto idroelettrico a serbatoio e a bacino e ad acqua fluente con potenza nominale di concessione superiore a 3 MW per gli impianti di cogenerazione con teleriscaldamento, nonche' per gli impianti alimentati da rifiuti e/o biomasse i prezzi di cessione all'ENEL ed i contributi alle imprese produttrici-distributrici sono fissati con provvedimento del Ministro dell'industria, sulla base di un esame istruttorio effettuato dal comitato tecnico di cui ai decreti ministeriali 2 novembre 1989 e 11 giugno 1990. In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, il Presidente del CIP, cui compete la vigilanza sull'attivita' del Comitato e la nomina dei componenti, e' delegato ad emanare le norme esecutive e regolamentari per il funzionamento del Comitato stesso, nonche' i criteri a cui il Comitato si attiene nella sua attivita' istituzionale. Titolo II CONTRIBUTI PER LE CESSIONI DI ENERGIA ELETTRICA E PER LA PRODUZIONE DI NUOVI IMPIANTI Con decorrenza 1 gennaio 1991 la C.C.S.E. eroga all'ENEL i contributi di cui alla allegata tabella B nonche' i contributi di cui alla allegata tabella C per l'energia prodotta con nuovi impianti a seguito di domanda alla C.C.S.E. Con decorrenza 1 gennaio 1991 la C.C.S.E. eroga alle imprese produttrici-distributrici i contributi di cui all'allegata tabella C per l'energia prodotta da nuovi impianti e immessa direttamente nella rete pubblica a seguito di domanda alla C.C.S.E. Per gli impianti di cui e' competente il Comitato l'ammissione all'erogazione dei contributi avviene secondo le modalita' previste nel precedente titolo I. Titolo III DISPOSIZIONI FINALI I prezzi ed i contributi di cui al presente provvedimento si riferiscono alle cessioni da impianti di qualsiasi potenza. Restano ferme tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati in quanto compatibili con il presente provvedimento e non espressamente modificate. Roma, 14 novembre 1990 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA