IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
         PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI
                         NEL MERCATO AGRICOLO
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2261/84  del  17  luglio  1984 che
stabilisce le norme generali relative  all'aiuto  alla  produzione  e
alle organizzazioni di produttori di olio di oliva, ed in particolare
l'art. 12 con il quale vengono fissati i  criteri  di  determinazione
dell'anticipo   sull'importo   dell'aiuto   spettante  ai  produttori
associati;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  gennaio 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1985,  recante  modalita'  di
applicazione del regime di aiuto di cui sopra, modificato con decreto
ministeriale del 19 luglio 1989;
  Vista  la  legge  14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento
dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
  Visto  il  decreto  ministeriale 16 febbraio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1989, recante accertamento e
determinazione   dei  dati  dello  schedario  oleicolo  previsti  dal
regolamento CEE n. 586/88;
  Considerato   che   sono   tuttora   in   corso  le  verifiche  per
l'accertamento e la determinazione dei dati dello schedario  oleicolo
di cui al gia' citato decreto ministeriale 16 febbraio 1989;
  Considerata   la   necessita'   di   assicurare,   con  la  massima
tempestivita',  la  corresponsione  di   un   acconto   sull'anticipo
spettante   per   la   campagna  di  commercializzazione  1989-90  ai
produttori associati per  i  quali  sono  in  corso  gli  adempimenti
previsti dal citato decreto ministeriale 16 febbraio 1989;
  Ritenuto  che la percentuale dell'acconto da anticipare ai suddetti
produttori associati possa essere determinata nel  70%  dell'anticipo
medesimo;
  Considerata  la  necessita' di determinare i criteri per il calcolo
dell'anticipo da corrispondere a favore dei  produttori  che  abbiano
presentato una denuncia di coltivazione per variazione in aumento del
numero delle piante, successivamente all'applicazione del regolamento
CEE  n. 586/88 ed in attesa dell'aggiornamento dei dati di base dello
schedario olivicolo;
  Ritenuto di poter corrispondere, ai produttori di cui al precedente
comma, oltre  che  l'anticipo  spettante  per  il  numero  di  piante
definite,  anche  una  quota  di  acconto  pari  al  70% dell'importo
determinato applicando le  rese  CEE  al  maggior  numero  di  piante
denunciate;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  termini  dell'art.  12  del  regolamento  CEE n. 2261/84 del 17
luglio 1984, la quota di aiuto alla produzione dell'olio di oliva che
l'AIMA  e'  autorizzata  a  corrispondere a titolo di anticipo per la
campagna di commercializzazione 1989-90 ai  produttori  associati  e'
pari  al  minore  fra  l'importo dell'aiuto richiesto e quello che si
ottiene applicando le rese CEE al numero  di  piante  dichiarato  dai
produttori.  Tuttavia,  per i produttori, le cui aziende sono ubicate
nelle province per le quali sono disponibili i dati  dello  schedario
oleicolo  italiano,  per i quali sono ancora in corso gli adempimenti
previsti dal decreto ministeriale  16  febbraio  1989,  citato  nelle
premesse,   l'AIMA   e'   autorizzata  a  corrispondere  un  acconto,
sull'anticipo suddetto, pari al 70% dell'importo indicato nelle  note
riepilogative   standardizzate   trasmesse   dalle  Unioni  ai  sensi
dell'art. 13 del decreto ministeriale 19 luglio 1989.