IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO Visto il regolamento CEE n. 2261/84 del 17 luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio di oliva, ed in particolare l'art. 12 con il quale vengono fissati i criteri di determinazione dell'anticipo sull'importo dell'aiuto spettante ai produttori associati; Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1985, recante modalita' di applicazione del regime di aiuto di cui sopra, modificato con decreto ministeriale del 19 luglio 1989; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA); Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1989, recante accertamento e determinazione dei dati dello schedario oleicolo previsti dal regolamento CEE n. 586/88; Considerato che sono tuttora in corso le verifiche per l'accertamento e la determinazione dei dati dello schedario oleicolo di cui al gia' citato decreto ministeriale 16 febbraio 1989; Considerata la necessita' di assicurare, con la massima tempestivita', la corresponsione di un acconto sull'anticipo spettante per la campagna di commercializzazione 1989-90 ai produttori associati per i quali sono in corso gli adempimenti previsti dal citato decreto ministeriale 16 febbraio 1989; Ritenuto che la percentuale dell'acconto da anticipare ai suddetti produttori associati possa essere determinata nel 70% dell'anticipo medesimo; Considerata la necessita' di determinare i criteri per il calcolo dell'anticipo da corrispondere a favore dei produttori che abbiano presentato una denuncia di coltivazione per variazione in aumento del numero delle piante, successivamente all'applicazione del regolamento CEE n. 586/88 ed in attesa dell'aggiornamento dei dati di base dello schedario olivicolo; Ritenuto di poter corrispondere, ai produttori di cui al precedente comma, oltre che l'anticipo spettante per il numero di piante definite, anche una quota di acconto pari al 70% dell'importo determinato applicando le rese CEE al maggior numero di piante denunciate; Decreta: Art. 1. Ai termini dell'art. 12 del regolamento CEE n. 2261/84 del 17 luglio 1984, la quota di aiuto alla produzione dell'olio di oliva che l'AIMA e' autorizzata a corrispondere a titolo di anticipo per la campagna di commercializzazione 1989-90 ai produttori associati e' pari al minore fra l'importo dell'aiuto richiesto e quello che si ottiene applicando le rese CEE al numero di piante dichiarato dai produttori. Tuttavia, per i produttori, le cui aziende sono ubicate nelle province per le quali sono disponibili i dati dello schedario oleicolo italiano, per i quali sono ancora in corso gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 16 febbraio 1989, citato nelle premesse, l'AIMA e' autorizzata a corrispondere un acconto, sull'anticipo suddetto, pari al 70% dell'importo indicato nelle note riepilogative standardizzate trasmesse dalle Unioni ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 19 luglio 1989.