IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Viste le note n. 13905/5.2 e n. 17234/5.2, rispettivamente in data
7 agosto e 27 settembre 1990, con le quali la regione Toscana nel
rappresentare i problemi connessi con gli incendi boschivi in detta
regione chiede un contributo finanziario per l'attuazione delle
misure contenute nel "Piano operativo antincendi boschivi 1989-1991"
della regione stessa;
Ritenuto che la regione Toscana, come risulta dalle suddette note,
per l'attuazione del citato piano ha gia' impegnato nel 1990 risorse
pari a lire 4.500 milioni e che e' previsto l'ulteriore stanziamento
di 1.500 milioni per far fronte alle gravissime conseguenze degli
incendi verificatisi durante la scorsa stagione estiva;
Considerato che l'andamento climatico dell'appena trascorsa
stagione estiva, caratterizzata da una anomala siccita', ha favorito
un eccezionale insorgere e propagarsi di incendi boschivi che ha
interessato particolarmente la regione Toscana;
Ritenuto che per tale regione, stante la particolare orografia del
terreno, e' previsto il persistere di un alto livello di rischio;
Ravvisata quindi la necessita' e l'urgenza di provvedere con un
intervento finanziario di 1.000 milioni a parziale copertura delle
misure adottate e da adottare da parte della regione Toscana per il
potenziamento delle capacita' di prevenzione e d'intervento nella
lotta agli incendi boschivi;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
Dispone:
Art. 1.
E' concesso alla regione Toscana un contributo di lire 1.000
milioni per l'attuazione delle iniziative previste dal "Piano
operativo antincendi boschivi 1989-1991" e indicate nella citata nota
n. 17234/5.2 del 27 settembre 1990.