IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Visto l'art. 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n. 165, che
ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi unici
previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17 della citata legge n. 825 del 1971;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e dell'interno;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, vistato dal proponente e
composto di 63 articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
SCOTTI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
NOTE AL DECRETO
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il terzo comma dell'art. 17 della legge n. 825/1971
(Delega legislativa al Governo della Repubblica per la
riforma tributaria) prevede che: "Il Governo della
Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre anni
dall'entrata in vigore delle disposizioni previste al primo
comma sentito il parere di una commissione parlamentare
composta da nove senatori e nove deputati, nominati su
richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai
Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o piu' testi
unici concernenti le norme emanate in base alla presente
legge, nonche' quelle rimaste in vigore per le medesime
materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore
coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare
ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri
direttivi stabiliti dalla presente legge".
- Il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 165/1990
(Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 27 aprile
1990, n. 90, recante disposizioni in materia di
determinazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti)
prevede che: "I termini del 30 giugno 1990 e del 31
dicembre 1990, stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 17 della
legge 10 febbraio 1989, n. 48, sono rispettivamente
prorogati al 30 giugno 1992, e al 31 dicembre 1992. Fino
alla stessa data del 31 dicembre 1992 e' estesa
l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'art. 17 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825. Restano ferme le disposizioni
di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 12 aprile
1984, n. 68, e dell'art. 1, commi 2, 4 e 7 della legge 29
dicembre 1987, n. 550. All'onere derivante dall'attuazione
del presente comma, valutato in lire 450 milioni, per
ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante
parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi
dell'accantonamento 'Ristrutturazione dell'Amministrazione
finanziaria', iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio".