IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita di molluschi eduli lamellibranchi; Visto in particolare il relativo art. 10 che vincola a preventiva autorizzazione del Ministero della sanita', quando non sia regolata da speciale convenzione, l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, subordinandone l'immissione al consumo alimentare al prescritto trattamento di depurazione con i relativi controlli ed alle successive operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettatura; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1978, come integrato dal decreto ministeriale 8 febbraio 1982 e dal decreto ministeriale 1 agosto 1990, recante norme sui requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse; Visti i propri decreti 11 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 1987, e 6 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1988 e 27 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1989, concernenti l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine dai quali e' consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie; Viste le ulteriori comunicazioni fornite dai Paesi esteri esportatori in ordine alla idoneita' igienico-sanitaria all'origine dei molluschi eduli lamellibranchi da esportare e delle relative zone acquee di provenienza; Decreta: Ai sensi dell'art. 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192, ed ai fini del rilascio delle singole autorizzazioni sanitarie alle imprese interessate, l'elenco dei Paesi esteri dai quali e' consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili destinati al consumo diretto - con la precisazione delle rispettive zone acquee di produzione, di raccolta o di stabulazione per le quali e' stata da essi ufficialmente attestata l'idoneita' igienico-sanitaria - le relative specie di molluschi allevate, raccolte o stabulate in dette zone marine ed i periodi dell'anno in cui e' consentita l'importazione di cui al decreto 11 febbraio 1987, e' cosi' integrato: Grecia: area marina: Golfo Thermaikos (zona compresa tra Methon e Kitros); specie molluschi: Mytilus galloprovincialis; periodo di importazione: da gennaio a dicembre. Turchia: area marina: Golfo di Saroz; specie molluschi: Tapes decussatus, Ostrea edulis, Mytilus galloprovincialis, Modiola barbata, Venus verrucosa; periodo di importazione: da gennaio a dicembre. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 novembre 1990 p. Il Ministro: MARINUCCI