IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista   la   legge   2   maggio   1977,   n.   192,  recante  norme
igienico-sanitarie  per  la  produzione,  commercio  e   vendita   di
molluschi eduli lamellibranchi;
  Visto  in  particolare il relativo art. 10 che vincola a preventiva
autorizzazione del Ministero della sanita', quando non  sia  regolata
da   speciale   convenzione,   l'importazione   di   molluschi  eduli
lamellibranchi depurabili,  subordinandone  l'immissione  al  consumo
alimentare  al  prescritto  trattamento di depurazione con i relativi
controlli  ed  alle  successive  operazioni  di  cernita,   lavaggio,
confezionamento ed etichettatura;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 aprile 1978, come integrato dal
decreto ministeriale 8 febbraio 1982 e dal  decreto  ministeriale  1›
agosto  1990,  recante norme sui requisiti microbiologici, biologici,
chimici e fisici delle zone acquee sedi di  banchi  e  di  giacimenti
naturali  di  molluschi  eduli  lamellibranchi  e  delle  zone acquee
destinate alla molluschicoltura, ai  fini  della  classificazione  in
approvate, condizionate e precluse;
  Visti  i propri decreti 11 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del  23  marzo  1987,  e  6
dicembre  1988,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 301 del 24
dicembre 1988 e 27 giugno 1989, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n.  172  del  25  luglio 1989, concernenti l'elenco dei Paesi e delle
rispettive zone marine dai  quali  e'  consentita  l'importazione  di
molluschi  eduli  lamellibranchi  depurabili, con l'indicazione delle
relative specie;
  Viste   le   ulteriori   comunicazioni  fornite  dai  Paesi  esteri
esportatori in ordine alla idoneita'  igienico-sanitaria  all'origine
dei molluschi eduli lamellibranchi da esportare e delle relative zone
acquee di provenienza;
                               Decreta:
  Ai sensi dell'art. 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192, ed ai fini
del rilascio delle  singole  autorizzazioni  sanitarie  alle  imprese
interessate,  l'elenco  dei  Paesi  esteri  dai  quali  e' consentita
l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili destinati
al consumo diretto - con la precisazione delle rispettive zone acquee
di produzione, di raccolta o di stabulazione per le quali e' stata da
essi  ufficialmente  attestata  l'idoneita'  igienico-sanitaria  - le
relative specie di molluschi allevate, raccolte o stabulate in  dette
zone   marine   ed   i   periodi   dell'anno  in  cui  e'  consentita
l'importazione  di  cui  al  decreto  11  febbraio  1987,  e'   cosi'
integrato:
  Grecia:
   area marina: Golfo Thermaikos (zona compresa tra Methon e Kitros);
   specie molluschi: Mytilus galloprovincialis;
   periodo di importazione: da gennaio a dicembre.
  Turchia:
   area marina: Golfo di Saroz;
   specie   molluschi:   Tapes  decussatus,  Ostrea  edulis,  Mytilus
galloprovincialis, Modiola barbata, Venus verrucosa;
   periodo di importazione: da gennaio a dicembre.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 novembre 1990
                                            p. Il Ministro: MARINUCCI