IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge 28 novembre 1984, n. 792, relativa all'istituzione
ed al funzionamento dell'albo dei mediatori  di  assicurazione  e  di
riassicurazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  aprile 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  dell'11  maggio  1985,  con  il  quale  e'  stato
costituito  il  Fondo  di  garanzia  per l'attivita' dei mediatori di
assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art.  4,  lettera  f),
della  citata legge 28 novembre 1984, n. 792, e sono state stabilite,
altresi', le  disposizioni  necessarie  al  funzionamento  del  Fondo
stesso;
  Considerato,  in  particolare,  che  il  citato art. 4, lettera f),
della legge 28 novembre 1984, n. 792, stabilisce, fra l'altro che  il
Fondo  di  garanzia e' alimentato dai contributi degli aderenti e che
la misura dei contributi stessi, la quale deve  essere  comunque  non
inferiore   allo   0,50%   delle  provvigioni  annualmente  acquisite
rispettivamente dai mediatori di assicurazione  e  dai  mediatori  di
riassicurazione,  e'  fissata  annualmente  con  decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  tenendo  conto
dell'anzianita'  di  esercizio  dell'attivita' e del volume di affari
dei mediatori stessi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  agosto 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 settembre  1989,  con  il  quale  e'  stata
determinata  la misura del contributo da versare al Fondo di garanzia
per l'anno 1990;
 Visto  il  decreto  ministeriale 12 novembre 1990 con il quale viene
determinato per l'anno 1991 l'ammontare di  copertura  della  polizza
assicurativa di cui all'art. 4, lettera g), e all'art. 5, lettera f),
della legge 28 novembre 1984, n. 792;
  Considerato  che occorre procedere alla determinazione della misura
del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di  garanzia
per l'anno 1991;
  Ritenuto opportuno, sentita anche la commissione di cui all'art. 12
della legge 28 novembre 1984, n. 792, nella riunione del  17  ottobre
1990, di confermare per l'anno 1991 la misura gia' fissata per l'anno
1990 con decreto ministeriale 23 agosto 1989 sopracitato;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia
di cui all'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n.  792,
per   l'anno   1991,  e'  fissato  nella  misura  dello  0,50%  delle
provvigioni acquisite rispettivamente dai mediatori di  assicurazione
e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 1990.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 novembre 1990
                                               Il Ministro: BATTAGLIA