1.  Al  fine  di  garantire  migliori condizioni di sicurezza nella
circolazione stradale si rende necessario limitare nei giorni festivi
e  singolari  dell'anno  1991  la circolazione sulle strade fuori dai
centri  abitati  agli  autoveicoli  di   peso   massimo   complessivo
autorizzato  superiore  a  7,5  t,  anche  se scarichi, e ai trattori
stradali di peso superiore a 5 t,  esclusi  quelli  adibiti  al  solo
trasporto di persone. Si dispone, quindi, per i suddetti autoveicoli,
il divieto di circolazione con il seguente calendario:
   tutte  le  domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile,
ottobre, novembre e dicembre dalle ore 8 alle ore 22;
   tutte  le  domeniche  dei  mesi di maggio, giugno, luglio agosto e
settembre dalle ore 7 alle ore 24;
   1› gennaio dalle ore 8 alle ore 22;
   29 marzo dalle ore 14 alle ore 22;
   30 marzo dalle ore 8 alle ore 22;
   1› aprile dalle ore 8 alle ore 22;
   25 aprile dalle ore 8 alle ore 22;
   27 aprile dalle ore 14 alle ore 22;
   1› maggio dalle ore 7 alle ore 24;
   29 giugno dalle ore 14 alle ore 24;
   1› luglio dalle ore 7 alle ore 24;
   13 luglio dalle ore 16 alle ore 24;
   20 luglio dalle ore 16 alle ore 24;
   27 luglio dalle ore 16 alle ore 7 del 28 luglio;
   31 luglio dalle ore 14 alle ore 24;
   1› agosto dalle ore 0.00 alle ore 24;
   3 agosto dalle ore 16 alle ore 7 del 4 agosto;
   10 agosto dalle ore 16 alle ore 24;
   15 agosto dalle ore 7 alle ore 24;
   17 agosto dalle ore 16 alle ore 24;
   24 agosto dalle ore 16 alle ore 24;
   31 agosto dalle ore 16 alle ore 24;
   7 settembre dalle ore 16 alle ore 24;
   1› novembre dalle ore 8 alle ore 22;
   25 dicembre dalle ore 8 alle ore 22;
   26 dicembre dalle ore 8 alle ore 22.
  Per  i  veicoli provenienti dall'estero o diretti all'estero muniti
di idonea documentazione attestante l'origine e la  destinazione  del
viaggio  l'orario  di inizio e termine del divieto e' rispettivamente
posticipato e anticipato di ore due.
  2. Da tali divieti sono esclusi gli autoveicoli:
   del  servizio  RAI-TV  esclusivamente  per  urgenti  e  comprovate
ragioni di servizio;
   delle  amministrazioni  comunali  contrassegnati  con  la dicitura
"Servizio  nettezza  urbana"  nonche'  quelli  che  per  conto  delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti"
purche'    muniti    di    apposita     documentazione     rilasciata
dall'amministrazione comunale;
   adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza;
   appartenenti  al Ministero delle poste e telecomunicazioni purche'
contrassegnati con l'emblema "PT"  (lettere  nere  su  disco  giallo)
nonche'  quelli di supporto purche' muniti di apposita documentazione
rilasciata dal Ministero delle poste e telecomunicazioni;
   militari,  per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di
Polizia;
   utilizzati  dagli  enti  proprietari o concessionari di strade per
motivi urgenti di servizio;
   adibiti  al  trasporto  di  carburanti  e  combustibili  liquidi o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
   che  trasportino  esclusivamente animali destinati a gareggiare in
manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi e od effettuate
nelle 48 ore;
   che  effettuino  esclusivamente  servizio di ristoro di bordo agli
aeromobili (catering), purche' muniti di idonea documentazione;
   che   trasportino   forniture   di   viveri  o  di  altri  servizi
indispensabili destinati alla marina  mercantile  purche'  muniti  di
idonea documentazione;
   che trasportino motori e parti di ricambio di aeromobili;
   trasportanti esclusivamente:
    giornali, quotidiani e periodici;
    materiali  ed  attrezzi  occorrenti per interventi di emergenza o
soccorso di pubblico interesse;
    prodotti per uso medico;
oppure i sottoelencati prodotti che per la loro deperibilita' debbono
comunque  raggiungere  quotidianamente  luoghi  di  commercio  o   di
trasformazione;
    a) latte, escluso quello a lunga conservazione;
    b) carni fresche e prodotti della pesca freschi;
    c) ortaggi e frutta freschi.
   Gli autoveicoli trasportanti i prodotti di cui alle lettere a), b)
e c) dovranno essere muniti di cartelli indicatori  di  colore  verde
delle  dimensioni di m 0,50 di base e m 0,40 di altezza, con impressa
in nero la lettera "d" minuscola - altezza m 0,20 - fissati  in  modo
ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
  Per  i  veicoli  adibiti al trasporto delle merci deperibili per le
quali e'  ammessa  la  circolazione  in  deroga,  non  e'  consentita
l'effettuazione dei percorsi a vuoto.
  Possono  essere esclusi dal divieto di cui alla presente circolare,
con provvedimento specifico e motivato del Prefetto  della  provincia
di  partenza,  i  veicoli  che trasportino merci per casi di assoluta
necessita' ed urgenza. Le deroghe dovranno essere richieste in  tempo
utile  alle Prefetture della provincia di partenza le quali potranno,
accertare la reale rispondenza ai requisiti di cui sopra,  rilasciare
l'autorizzazione  con  la  precisa  specificazione della localita' di
partenza e di destinazione, nonche' dei percorsi consentiti  in  base
alle situazioni di traffico.
  Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione
alla circolazione in deroga al calendario  potra'  essere  presentata
alla  Prefettura  della  provincia  di partenza o di confine, dove ha
inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal
destinatario  delle  merci. Per la concessione delle autorizzazioni i
signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei
comprovati  motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche
della distanza della localita' di arrivo,  del  tipo  di  percorso  e
della situazione dei servizi presso le localita' di confine.
  Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano
posti di confine potranno autorizzare, in via permanente,  i  veicoli
provenienti  dall'estero  a  raggiungere aree attrezzate per la sosta
(autoporti), site in prossimita' della frontiera.
  Il  trasporto delle merci pericolose e' vietato comunque nei giorni
sopra riportati, indipendentemente dal peso massimo  complessivo  del
veicolo.
  3.  Per  i  veicoli e trasporti definiti eccezionali ai sensi delle
vigenti disposizioni, il calendario dei divieti di circolazione sopra
riportato e' integrato con i seguenti ulteriori periodi:
   dal  7 giugno 15 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi'
alle ore 24 della domenica successiva.
  Dagli anzidetti divieti sono esclusi gli autoveicoli:
   del servizio RAI-TV;
   delle  amministrazioni  comunali  contrassegnati  con  la dicitura
"Servizio nettezza urbana";
   adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza;
   appartenenti  al Ministero delle poste e telecomunicazioni purche'
contrassegnati con l'emblema "PT" (lettere nere su disco giallo);
   militari e delle forze di polizia;
   che  trasportino  esclusivamente  materiali ed attrezzi occorrenti
per interventi di emergenza o soccorso di interesse pubblico;
   che trasportino esclusivamente carburanti e combustibili destinati
alla distribuzione ed al consumo.
  Anche  in  tali  casi  le  Prefetture  potranno  consentire deroghe
purche' vi sia l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle
strade  interessate  al  transito,  e solo per motivate e documentate
gravi ed indifferibili esigenze.
  Nelle  richieste  di  deroga,  da  inoltrare in tempo utile, dovra'
essere indicato il  percorso  che  si  intende  seguire;  ove  questo
attraversi   il   territorio  di  piu'  province,  sara'  sufficiente
l'autorizzazione della sola Prefettura di partenza.
  Nelle  autorizzazioni  in deroga dovra' essere riportato il preciso
percorso consentito.
   4. Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 3, primo comma del
testo unico 15 giugno 1959, n.  393,  le  direttive  contenute  nella
presente   circolare   e   provvederanno   a  darne  conoscenza  alle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali,  nonche'  ad  ogni
altro ente od associazione interessati.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare.
                                                Il Ministro: PRANDINI