1. Al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale si rende necessario limitare nei giorni festivi e singolari dell'anno 1991 la circolazione sulle strade fuori dai centri abitati agli autoveicoli di peso massimo complessivo autorizzato superiore a 7,5 t, anche se scarichi, e ai trattori stradali di peso superiore a 5 t, esclusi quelli adibiti al solo trasporto di persone. Si dispone, quindi, per i suddetti autoveicoli, il divieto di circolazione con il seguente calendario: tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre dalle ore 8 alle ore 22; tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio agosto e settembre dalle ore 7 alle ore 24; 1 gennaio dalle ore 8 alle ore 22; 29 marzo dalle ore 14 alle ore 22; 30 marzo dalle ore 8 alle ore 22; 1 aprile dalle ore 8 alle ore 22; 25 aprile dalle ore 8 alle ore 22; 27 aprile dalle ore 14 alle ore 22; 1 maggio dalle ore 7 alle ore 24; 29 giugno dalle ore 14 alle ore 24; 1 luglio dalle ore 7 alle ore 24; 13 luglio dalle ore 16 alle ore 24; 20 luglio dalle ore 16 alle ore 24; 27 luglio dalle ore 16 alle ore 7 del 28 luglio; 31 luglio dalle ore 14 alle ore 24; 1 agosto dalle ore 0.00 alle ore 24; 3 agosto dalle ore 16 alle ore 7 del 4 agosto; 10 agosto dalle ore 16 alle ore 24; 15 agosto dalle ore 7 alle ore 24; 17 agosto dalle ore 16 alle ore 24; 24 agosto dalle ore 16 alle ore 24; 31 agosto dalle ore 16 alle ore 24; 7 settembre dalle ore 16 alle ore 24; 1 novembre dalle ore 8 alle ore 22; 25 dicembre dalle ore 8 alle ore 22; 26 dicembre dalle ore 8 alle ore 22. Per i veicoli provenienti dall'estero o diretti all'estero muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio l'orario di inizio e termine del divieto e' rispettivamente posticipato e anticipato di ore due. 2. Da tali divieti sono esclusi gli autoveicoli: del servizio RAI-TV esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio; delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio nettezza urbana" nonche' quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale; adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza; appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni purche' contrassegnati con l'emblema "PT" (lettere nere su disco giallo) nonche' quelli di supporto purche' muniti di apposita documentazione rilasciata dal Ministero delle poste e telecomunicazioni; militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle forze di Polizia; utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio; adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo; che trasportino esclusivamente animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi e od effettuate nelle 48 ore; che effettuino esclusivamente servizio di ristoro di bordo agli aeromobili (catering), purche' muniti di idonea documentazione; che trasportino forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile purche' muniti di idonea documentazione; che trasportino motori e parti di ricambio di aeromobili; trasportanti esclusivamente: giornali, quotidiani e periodici; materiali ed attrezzi occorrenti per interventi di emergenza o soccorso di pubblico interesse; prodotti per uso medico; oppure i sottoelencati prodotti che per la loro deperibilita' debbono comunque raggiungere quotidianamente luoghi di commercio o di trasformazione; a) latte, escluso quello a lunga conservazione; b) carni fresche e prodotti della pesca freschi; c) ortaggi e frutta freschi. Gli autoveicoli trasportanti i prodotti di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di m 0,50 di base e m 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola - altezza m 0,20 - fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Per i veicoli adibiti al trasporto delle merci deperibili per le quali e' ammessa la circolazione in deroga, non e' consentita l'effettuazione dei percorsi a vuoto. Possono essere esclusi dal divieto di cui alla presente circolare, con provvedimento specifico e motivato del Prefetto della provincia di partenza, i veicoli che trasportino merci per casi di assoluta necessita' ed urgenza. Le deroghe dovranno essere richieste in tempo utile alle Prefetture della provincia di partenza le quali potranno, accertare la reale rispondenza ai requisiti di cui sopra, rilasciare l'autorizzazione con la precisa specificazione della localita' di partenza e di destinazione, nonche' dei percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione in deroga al calendario potra' essere presentata alla Prefettura della provincia di partenza o di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci. Per la concessione delle autorizzazioni i signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche della distanza della localita' di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le localita' di confine. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta (autoporti), site in prossimita' della frontiera. Il trasporto delle merci pericolose e' vietato comunque nei giorni sopra riportati, indipendentemente dal peso massimo complessivo del veicolo. 3. Per i veicoli e trasporti definiti eccezionali ai sensi delle vigenti disposizioni, il calendario dei divieti di circolazione sopra riportato e' integrato con i seguenti ulteriori periodi: dal 7 giugno 15 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi' alle ore 24 della domenica successiva. Dagli anzidetti divieti sono esclusi gli autoveicoli: del servizio RAI-TV; delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio nettezza urbana"; adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza; appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni purche' contrassegnati con l'emblema "PT" (lettere nere su disco giallo); militari e delle forze di polizia; che trasportino esclusivamente materiali ed attrezzi occorrenti per interventi di emergenza o soccorso di interesse pubblico; che trasportino esclusivamente carburanti e combustibili destinati alla distribuzione ed al consumo. Anche in tali casi le Prefetture potranno consentire deroghe purche' vi sia l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito, e solo per motivate e documentate gravi ed indifferibili esigenze. Nelle richieste di deroga, da inoltrare in tempo utile, dovra' essere indicato il percorso che si intende seguire; ove questo attraversi il territorio di piu' province, sara' sufficiente l'autorizzazione della sola Prefettura di partenza. Nelle autorizzazioni in deroga dovra' essere riportato il preciso percorso consentito. 4. Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 3, primo comma del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, le direttive contenute nella presente circolare e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione interessati. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare. Il Ministro: PRANDINI