IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Considerato che nella prima mattinata del 13 dicembre 1990 una violenta scossa di terremoto del 7 grado della scala Mercalli ha interessato vaste zone della regione Sicilia, particolarmente nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, provocando vittime, feriti, crolli e lesioni ad edifici pubblici e privati; Vista la richiesta avanzata dal presidente della regione Sicilia di una sospensione dei termini scadenti per taluni adempimenti; Ravvisata la necessita' di disporre la sospensione o il differimento di termini in favore delle popolazioni colpite; Visti i pareri favorevoli espressi dai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale rispettivamente con note n. 18885 del 17 dicembre 1990 e n. 41591/S/2 del 15 dicembre 1990; Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 dicembre 1990; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Decreta: Art. 1. Sono sospesi: 1) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonche' i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; 2) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilate, nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali; 3) i termini di cui all'art. 4- ter del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384; 4) i termini di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338; 5) le procedure esecutive ed i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1988, n. 43, per le entrate riscuotibili mediante ruoli, relative a rate scadute nell'anno 1990. Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.