IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Considerato  che  nella  prima  mattinata  del 13 dicembre 1990 una
violenta scossa di terremoto del 7› grado  della  scala  Mercalli  ha
interessato  vaste  zone della regione Sicilia, particolarmente nelle
province di Siracusa, Catania e Ragusa, provocando  vittime,  feriti,
crolli e lesioni ad edifici pubblici e privati;
  Vista la richiesta avanzata dal presidente della regione Sicilia di
una sospensione dei termini scadenti per taluni adempimenti;
  Ravvisata   la   necessita'   di   disporre  la  sospensione  o  il
differimento di termini in favore delle popolazioni colpite;
  Visti  i  pareri  favorevoli espressi dai Ministeri delle finanze e
del lavoro e della previdenza sociale  rispettivamente  con  note  n.
18885 del 17 dicembre 1990 e n. 41591/S/2 del 15 dicembre 1990;
  Acquisito  l'assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del 21
dicembre 1990;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono sospesi:
   1)  i  termini  per  gli  adempimenti  connessi  al versamento dei
contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota
dei  contributi  a carico dei dipendenti, nonche' i contributi per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41;
   2)  i  termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai
versamenti di natura tributaria, civilistica  ed  amministrativa  non
espressamente  sopra  previsti, ivi compreso il versamento di entrate
aventi natura patrimoniale ed assimilate, nei confronti di  pubbliche
amministrazioni    e    di   enti   pubblici   anche   agli   effetti
dell'accertamento e della riscossione delle  imposte  e  delle  tasse
erariali e locali;
   3) i termini di cui all'art. 4- ter del decreto-legge 30 settembre
1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384;
   4) i termini di cui all'art. 3 del decreto-legge
22 novembre 1990, n. 338;
   5)  le  procedure esecutive ed i termini di cui agli articoli 75 e
77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1988,  n.
43,  per  le  entrate  riscuotibili  mediante  ruoli, relative a rate
scadute nell'anno 1990.
  Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le
prescrizioni di legge.