IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visti  gli  articoli  330,  331 e 341 ultimo comma, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni,  approvato con decreto ministeriale 29 marzo 1973,
n. 156;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.
1214,  contenente  norme sulle concessioni di impianto e di esercizio
di stazione di radioamatore;
  Visto    l'art.    32    del   regolamento   internazionale   delle
radiocomunicazioni  (Ginevra,  1979),  reso  esecutivo  in Italia con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, e
modificato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28 febbraio
1985,   n.   182,  secondo  il  quale  le  amministrazioni  hanno  la
responsabilita'  di  prendere  le misure necessarie per verificare le
attitudini operative e tecniche dei radioamatori;
  Vista la raccomandazione T/R 61/01 adottata a Nizza nel giugno 1985
dalla  CEPT  - Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e
delle  telecomunicazioni,  la  quale  prevede il riconoscimento della
"licenza  di radioamatore della CEPT" di classe 1 o di classe 2 sulla
base  della  corrispondenza  alle  classi  nazionali  in  vigore  nei
rispettivi Paesi;
  Considerato che l'adozione dell'anzidetta raccomandazione, a cui ha
gia'  provveduto  gran  parte  delle  amministrazioni  P.T.  europee,
determinera'  una  notevole  semplificazione  delle attuali procedure
delle autorizzazioni provvisorie all'ingresso in Italia e consentira'
ai  radioamatori non residenti di trasferire la propria stazione, per
la  durata dei loro soggiorni temporanei, nei Paesi membri della CEPT
che hanno adottato la raccomandazione stessa;
  Riconosciuto  che  l'adozione  della menzionata raccomandazione T/R
61-01 non comporta alcuna modifica della normativa vigente in materia
radioamatoriale  in  quanto,  fermo  restando  le  classi  di licenza
rilasciate    nei   singoli   Stati   europei,   viene   riconosciuta
l'equiparazione  di tali classi a quelle che la CEPT ha stabilito per
consentire  la  libera circolazione dei radioamatori in Europa con le
loro stazioni portatili o mobili;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  recepita  l'allegata  raccomandazione  della  CEPT  T/R  61-01,
adottata  a  Nizza  nel  giugno  1985, che forma parte integrante del
presente  decreto  concernente  il  riconoscimento di "una licenza di
radioamatore  CEPT"  con  validita'  nell'ambito  dei Paesi che hanno
adottato l'anzidetta raccomandazione.