IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visti gli articoli 330, 331 e 341 ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, contenente norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazione di radioamatore; Visto l'art. 32 del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979), reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1985, n. 182, secondo il quale le amministrazioni hanno la responsabilita' di prendere le misure necessarie per verificare le attitudini operative e tecniche dei radioamatori; Vista la raccomandazione T/R 61/01 adottata a Nizza nel giugno 1985 dalla CEPT - Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, la quale prevede il riconoscimento della "licenza di radioamatore della CEPT" di classe 1 o di classe 2 sulla base della corrispondenza alle classi nazionali in vigore nei rispettivi Paesi; Considerato che l'adozione dell'anzidetta raccomandazione, a cui ha gia' provveduto gran parte delle amministrazioni P.T. europee, determinera' una notevole semplificazione delle attuali procedure delle autorizzazioni provvisorie all'ingresso in Italia e consentira' ai radioamatori non residenti di trasferire la propria stazione, per la durata dei loro soggiorni temporanei, nei Paesi membri della CEPT che hanno adottato la raccomandazione stessa; Riconosciuto che l'adozione della menzionata raccomandazione T/R 61-01 non comporta alcuna modifica della normativa vigente in materia radioamatoriale in quanto, fermo restando le classi di licenza rilasciate nei singoli Stati europei, viene riconosciuta l'equiparazione di tali classi a quelle che la CEPT ha stabilito per consentire la libera circolazione dei radioamatori in Europa con le loro stazioni portatili o mobili; Decreta: Art. 1. E' recepita l'allegata raccomandazione della CEPT T/R 61-01, adottata a Nizza nel giugno 1985, che forma parte integrante del presente decreto concernente il riconoscimento di "una licenza di radioamatore CEPT" con validita' nell'ambito dei Paesi che hanno adottato l'anzidetta raccomandazione.