IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e  successive
integrazioni e modifiche;
  Visto  il regio decreto 9 febbraio 1901, n. 45, che ha approvato il
Regolamento generale sanitario;
  Visto  il  decreto  ministeriale 5 luglio 1975 concernente l'elenco
delle malattie infettive e diffusive che danno origine  a  misure  di
sanita' pubblica e successive modifiche;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  di istituzione del
Servizio sanitario nazionale;
  Fermo  restando l'obbligo per il medico di notificare all'autorita'
sanitaria competente  qualunque  malattia  infettiva  e  diffusiva  o
sospetta  di  esserlo,  di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio
della sua professione;
  Riconosciuta  la  necessita'  di aggiornare e modificare, alla luce
delle attuali esigenze di controllo epidemiologico e di  integrazione
del  sistema informativo sanitario nazionale, l'elenco delle malattie
infettive e diffusive che  danno  origine  a  particolari  misure  di
sanita' pubblica;
  Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita';
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265,  permane l'obbligo di notifica, da parte del medico, di tutti i
casi di malattie diffusive pericolose  per  la  salute  pubblica;  le
unita'  sanitarie  locali,  a loro volta, sono tenute a comunicare le
informazioni, ricevute  dai  medici,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'allegato.