IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  15,  comma  16, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il
quale, allo scopo di consentire lo sviluppo del  settore  zootecnico,
prevede che le cooperative agricole e loro consorzi possono contrarre
mutui nel limite complessivo massimo di  lire  700  miliardi  per  la
costruzione,   ristrutturazione   ed   ampliamento   di  impianti  di
macellazione, lavorazione e commercializzazione delle  carni  nonche'
per  operazioni di consolidamento delle passivita' esistenti relative
alle strutture ed agli impianti predetti;
  Vista la legge 9 aprile 1990, n. 87, recante interventi urgenti per
la zootecnia;
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  lettera  d),  della citata legge, che
demanda ad un comitato appositamente  nominato  la  concessione,  tra
l'altro,  di contributi sui mutui di cui all'art. 15, comma 16, della
legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 20
luglio 1990 di nomina del comitato stesso per il quinquennio 1990-95;
  Considerato  che  alle predette operazioni di cui alla citata legge
n. 67/1988 si applica la disposizione  dell'art.  6,  secondo  comma,
della  legge  4  giugno  1984,  n.  194, in forza della quale i mutui
anzidetti  sono  considerati  operazioni  di   credito   agrario   di
miglioramento  e  sono  assistiti,  se  richiesto  dagli  istituti di
credito mutuanti, della garanzia fidejussoria della sezione  speciale
del  Fondo  interbancario  di  garanzia, di cui agli articoli 20 e 21
della legge 9 maggio 1975, n. 153,  ad  integrazione  delle  garanzie
ritenute idonee dagli istituti di credito medesimi;
  Considerato, altresi', che in relazione a tali mutui e' concesso un
contributo  negli  interessi  nella  misura  massima  di   10   punti
percentuali, secondo criteri e modalita' da stabilire con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro
del tesoro;
  Considerato  che  alla  gestione  dei  macelli  e degli impianti di
lavorazione della carne si applica la disposizione dell'art. 10 della
legge  27 ottobre 1966, n. 910, come modificato dall'art. 13, secondo
comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194;
  Considerato,  inoltre,  che gli interventi previsti dal citato art.
15, comma 16, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  ivi  compreso  il
finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e allo sviluppo
degli  allevamenti,  ricadono,  ai  sensi  dell'art.  4  della  sopra
richiamata  legge  n.  87  del  1990, nelle competenze dell'istituito
comitato  per  il  risanamento  e  la  ristrutturazione  del  settore
zootecnico  in  base  ai  criteri  ed alle linee generali che saranno
stabiliti in  sede  di  programma  da  approvarsi  dal  CIPE  con  le
procedure di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752;
  Ritenuto,   che  per  dare  attuazione  agli  interventi  creditizi
stabiliti   dalle   richiamate   disposizioni   occorre    provvedere
all'emissione del previsto decreto interministeriale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli   istituti  abilitati  ad  esercitare  il  credito  agrario  di
miglioramento,  ai  sensi  della  vigente  legislazione  in  materia,
possono  concedere  alle cooperative agricole e loro consorzi i mutui
previsti dall'art. 15, comma 16, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,
richiamato  dall'art.  4,  comma  1, lettera d), della legge 9 aprile
1990, n. 87, secondo criteri e linee generali che  saranno  stabiliti
in  sede  di programma da approvarsi dal CIPE con le procedure di cui
all'art. 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.