Agli assessori alla sanita' delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale Agli assessori alla sanita' delle province autonome di Trento e Bolzano Ai commissari di Governo delle regioni All'Istituto superiore di sanita' All'Istituto centrale di statistica La conoscenza della realta' epidemiologica, anche attraverso l'informazione statistica, costituisce la base dell'intervento di sanita' pubblica; da cio' deriva l'obbligo di rendere noto all'autorita' sanitaria il manifestarsi di casi di malattie infettive e diffusive, pericolose per la salute pubblica, di cui agli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie. Tale obbligo e' rivolto al medico nell'esercizio delle sue funzioni, sia come libero professionista che come medico dipendente. Il medico e' tenuto ad effettuare la notifica indicando solo la malattia sospetta o accertata, gli elementi identificativi del paziente, gli accertamenti diagnostici eventualmente effettuati, la data di comparsa della malattia, utilizzando i mezzi (inclusa la trasmissione telefonica) che localmente verranno ritenuti piu' opportuni anche ai fini della tempestivita' della ricezione. I competenti servizi di igiene pubblica devono attuare un sistema di raccolta delle informazioni finalizzato alla realizzazione di tempestive misure di profilassi. Sulle basi di questo e' necessario far proseguire le informazioni a livello regionale e centrale secondo tempi, vie di trasmissione e modalita' diverse in rapporto al diverso tipo e livello di provvedimenti sanitari da attuare. Qundi, fermo restando l'obbligo per il medico di notificare ogni caso di malattia infettiva o diffusiva alla propria USL, la stessa USL deve effettuare un diverso trattamento delle notifiche ricevute attraverso la loro conservazione nei propri archivi anche automatizzati, la compilazione dei modelli 15 di notifica dei casi singoli e dei focolai epidemici e la compilazione dei modelli 16 di aggregazione dei dati. Da cio' scaturira' la trasmissione dei modelli alle autorita' sanitarie regionali e nazionali oltre che il ritorno di informazione ai medici. E' stato pertanto modificato il decreto ministeriale 5 luglio 1975 secondo criteri di adeguamento del sistema di acquisizione delle informazioni alle successive modalita' operative che ne consenta altresi' l'integrazione del Sistema informativo sanitario nazionale. Sono state individuate cinque classi di condizioni morbose aggregate sulla base della rilevanza per gravita' (in termini di letalita' e costo sociale ed economico) elevata frequenza o attesa estrema rarita', possibilita' di intervento con azioni di profilassi e/o terapia e/o educazione sanitaria, interesse sul piano nazionale ed internazionale. Per ciascuna classe sono previste diverse modalita' di rilevazione da parte delle unita' sanitarie locali, utili sia ai fini di ricaduta operativa che di ritorno dell'informazione, modulate in relazione alla tempestiva adozione delle misure igienico-sanitarie. Per ogni classe inoltre e' stato individuato un diverso modulo di segnalazione del singolo caso, modello 15, costituito da due sezioni principali: sezione A, contenente notizie di carattere piu' genericamente statistico; sezione B, differenziata per classe, contenente notizie di rilievo epidemiologico. Sono stati inoltre predisposti due modelli riassuntivi, modello 16, a cadenza mensile per le malattie della classe seconda, e modello 16, a cadenza annuale per le malattie della classe quinta. Questo nuovo sistema di notifica potrebbe contribuire ad ottenere una maggiore collaborazione da parte dei medici con la comprensione del destino e della utilizzazione delle notifiche, mediante il ritorno di una iformazione che, a livello locale, potrebbe scaturire dalla diffusione dei modelli 16. Questi moduli, nella loro essenzialita' possono offrire al medico una visione sintetica della situazione epidemiologica del territorio in cui opera. Per parte sua l'Amministrazione centrale provvedera' a distribuire alle regioni a cadenza inizialmente semestrale, per l'ulteriore diffusione, i dati aggregati su base nazionale. Tali dati saranno relativi a tutte le malattie notificate. Le unita' sanitarie locali dovranno trasmettere i modelli di notifica ai seguenti indirizzi con le modalita' previste nel decreto allegato: Ministero della sanita' - Direzione generale servizi igiene pubblica - Divisione II, via della Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma-Eur, tel. 06/5922100, fax 06/5922116, (che provvedera' all'inoltro dei dati ad altre direzioni generali competenti); Istituto superiore di sanita' - Laboratorio di epidemiologia e biostatistica - Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma, tel. 06/4990, fax 06/4957621 - 4456686; I.S.T.A.T. - Viale Liegi, 11 - 00198 Roma, telefono 06/8841341. Il Ministro: DE LORENZO