IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la propria ordinanza n. 1979/PFC del 27 luglio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1990; Considerato che il Ministro del tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvederanno a versare al Fondo per la protezione civile, per la realizzazione delle opere di cui all'ordinanza n. 1979/FPC citata, rispettivamente la somma di L. 7.500 milioni e L. 35.000 milioni; Vista la nota 11891/2 del 18 ottobre 1990 con la quale il presidente dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese, attuatore di alcuni degli interventi indicati nell'elenco allegato all'ordinanza n. 1979/FPC, richiede che i fondi stanziati da detta ordinanza vengano assegnati direttamente all'ente attuatore e cio' ai fini di poter effettuare sollecitamente gli adempimenti derivanti dagli interventi stessi; Vista la nota prot. 01/07193/Gab del 6 novembre 1990 con la quale la regione Puglia esprime il proprio assenso alla erogazione dei fondi direttamente agli enti attuatori in deroga a quanto previsto dall'art. 9 dell'ordinanza citata; Vista la successiva richiesta del presidente del Consorzio di bonifica Apulo Lucano prot. n. 93/sp del 16 novembre 1990 con la quale veniva richiesto che l'alta vigilanza fosse affidata alla regione Puglia; Ritenuto, atteso il parere favorevole della regione, di poter aderire alle richieste che consentano un piu' rapido svolgimento delle procedure per gli interventi previsti nell'elenco allegato all'ordinanza n. 1979/FPC, alla stregua anche di quanto disposto con precedente ordinanza n. 1829/FPC; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. L'importo globale di L. 42.500 milioni per la realizzazione degli interventi indicati nell'elenco allegato all'ordinanza 1979/FPC, viene erogato direttamente agli enti attuatori che dovranno inviare gli stati di avanzamento dei lavori ed i relativi certificati di pagamento, per l'asservamento, alla regione Puglia che restituisce i certificati asseverati agli enti attuatori per il pagamento.