IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1979/PFC  del  27  luglio  1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1› agosto 1990;
  Considerato  che  il  Ministro  del  tesoro  ed il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno provvederanno  a  versare  al
Fondo  per  la protezione civile, per la realizzazione delle opere di
cui all'ordinanza n. 1979/FPC citata, rispettivamente la somma di  L.
7.500 milioni e L. 35.000 milioni;
  Vista  la  nota  11891/2  del  18  ottobre  1990  con  la  quale il
presidente dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese, attuatore  di
alcuni  degli  interventi indicati nell'elenco allegato all'ordinanza
n. 1979/FPC, richiede  che  i  fondi  stanziati  da  detta  ordinanza
vengano  assegnati  direttamente all'ente attuatore e cio' ai fini di
poter  effettuare  sollecitamente  gli  adempimenti  derivanti  dagli
interventi stessi;
  Vista  la  nota prot. 01/07193/Gab del 6 novembre 1990 con la quale
la regione Puglia esprime il  proprio  assenso  alla  erogazione  dei
fondi  direttamente  agli  enti attuatori in deroga a quanto previsto
dall'art. 9 dell'ordinanza citata;
  Vista  la  successiva  richiesta  del  presidente  del Consorzio di
bonifica Apulo Lucano prot. n. 93/sp del  16  novembre  1990  con  la
quale  veniva  richiesto  che  l'alta  vigilanza  fosse affidata alla
regione Puglia;
  Ritenuto,  atteso  il  parere  favorevole  della  regione, di poter
aderire alle richieste che  consentano  un  piu'  rapido  svolgimento
delle  procedure  per  gli  interventi  previsti nell'elenco allegato
all'ordinanza n. 1979/FPC, alla stregua anche di quanto disposto  con
precedente ordinanza n. 1829/FPC;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  L'importo  globale  di L. 42.500 milioni per la realizzazione degli
interventi  indicati  nell'elenco  allegato  all'ordinanza  1979/FPC,
viene  erogato  direttamente agli enti attuatori che dovranno inviare
gli stati di avanzamento dei lavori  ed  i  relativi  certificati  di
pagamento,  per l'asservamento, alla regione Puglia che restituisce i
certificati asseverati agli enti attuatori per il pagamento.