IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la propria delibera del 6 novembre 1979 relativa al finanziamento programmi SIP; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 70/1979 del 29 dicembre 1979; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979, n. 667, relativo alle norme in materia di tariffe telefoniche; Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione III) n. 850 del 4 ottobre 1980; Vista la proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 16 luglio 1990; Considerato che il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato con la sentenza sopra citata: il provvedimento CIP 29 dicembre 1979, n. 70, nonche' gli atti della relativa procedura a partire da quelli compiuti dalla Commissione centrale prezzi (verbali 6 luglio 1979 e successivi); la delibera CIPE 6 novembre 1979; il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979, n. 667; Che la motivazione dell'annullamento ha avuto a base la mancanza di autonoma istruttoria del provvedimento tariffario da parte del CIP e del suo organo consultivo tecnico (Commissione centrale prezzi); Che ai fini della certezza dei programmi in corso e del conseguente equilibrio della gestione economico-finanziaria del settore delle telecomunicazioni, appare necessario assicurare la continuita' della puntuale decretazione tariffaria; Da' mandato al CIP perche' provveda, con propria istruttoria, a reiterare l'iter procedimentale inteso a determinare le tariffe telefoniche a valere per il periodo coperto dal provvedimento annullato dalla citata sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, dal 1 gennaio 1980 alla data di entrata in vigore del successivo provvedimento tariffario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 1980, con l'osservanza dei seguenti criteri: 1) verifica dell'adeguatezza dell'incremento degli introiti lordi della concessionaria all'effettivo costo industriale dei servizi, anche in relazione allo sviluppo degli impianti conseguenti all'esecuzione dei programmi della concessionaria tenendo conto dell'evoluzione tecnologica del settore, con particolare riferimento a quella elettronica nel campo della commutazione telefonica; 2) verifica l'incremento complessivo dei ricavi derivanti dall'aumento tariffario sia contenuto al di sotto dell'incremento dell'indice generale dei prezzi al consumo verificatosi negli ultimi ventiquattro mesi antecedenti al 1 gennaio 1980, ossia all'entrata in vigore del citato provvedimento tariffario; 3) verifica che le tariffe telefoniche siano strutturate tenendo conto degli effettivi costi dei singoli servizi resi, ma agevolando, nel contesto, le posizioni dell'utenza di rilevante interesse sociale e di quella privata con minore capacita' di spesa. Roma, 4 dicembre 1990 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO