IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista   la  propria  delibera  del  6  novembre  1979  relativa  al
finanziamento programmi SIP;
  Visto  il  provvedimento  del  Comitato interministeriale prezzi n.
70/1979 del 29 dicembre 1979;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1979,
n. 667, relativo alle norme in materia di tariffe telefoniche;
  Vista  la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio
(sezione III) n. 850 del 4 ottobre 1980;
  Vista    la   proposta   del   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni del 16 luglio 1990;
  Considerato  che il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha
annullato con la sentenza sopra citata:
   il  provvedimento  CIP  29  dicembre 1979, n. 70, nonche' gli atti
della  relativa  procedura  a  partire  da  quelli   compiuti   dalla
Commissione centrale prezzi (verbali 6 luglio 1979 e successivi);
   la delibera CIPE 6 novembre 1979;
   il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1979, n. 667;
  Che la motivazione dell'annullamento ha avuto a base la mancanza di
autonoma istruttoria del provvedimento tariffario da parte del CIP  e
del suo organo consultivo tecnico (Commissione centrale prezzi);
  Che ai fini della certezza dei programmi in corso e del conseguente
equilibrio della gestione  economico-finanziaria  del  settore  delle
telecomunicazioni,  appare necessario assicurare la continuita' della
puntuale decretazione tariffaria;
                             Da' mandato
al  CIP perche' provveda, con propria istruttoria, a reiterare l'iter
procedimentale inteso a determinare le tariffe telefoniche  a  valere
per  il  periodo  coperto  dal  provvedimento  annullato dalla citata
sentenza del tribunale amministrativo regionale  del  Lazio,  dal  1›
gennaio   1980   alla  data  di  entrata  in  vigore  del  successivo
provvedimento tariffario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  15
novembre 1980, con l'osservanza dei seguenti criteri:
   1)  verifica dell'adeguatezza dell'incremento degli introiti lordi
della concessionaria all'effettivo  costo  industriale  dei  servizi,
anche   in   relazione   allo  sviluppo  degli  impianti  conseguenti
all'esecuzione  dei  programmi  della  concessionaria  tenendo  conto
dell'evoluzione  tecnologica del settore, con particolare riferimento
a quella elettronica nel campo della commutazione telefonica;
   2)   verifica   l'incremento   complessivo  dei  ricavi  derivanti
dall'aumento tariffario sia contenuto  al  di  sotto  dell'incremento
dell'indice  generale dei prezzi al consumo verificatosi negli ultimi
ventiquattro mesi antecedenti al 1› gennaio 1980,  ossia  all'entrata
in vigore del citato provvedimento tariffario;
   3)  verifica  che le tariffe telefoniche siano strutturate tenendo
conto degli effettivi costi dei singoli servizi resi, ma  agevolando,
nel contesto, le posizioni dell'utenza di rilevante interesse sociale
e di quella privata con minore capacita' di spesa.
    Roma, 4 dicembre 1990
                              Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO