IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge n. 349/1986, per il quale e' compito del Ministero dell'ambiente assicurare in un quadro organico la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dell'inquinamento; Visti altresi', in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 349/1986 per i quali il Ministero dell'ambiente esercita le competenze in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali, nonche' impartisce agli organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988); Visto, in particolare, l'art. 18, primo comma, lettera c), della legge da ultimo citata, in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349 e, in attesa della nuova disciplina relativa al programma di salvaguardia ambientale, tra gli interventi urgenti per i quali e' autorizzato un apposito finanziamento, vi e' quello contenente - in attesa di approvazione delle legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali - l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge n. 349/1986 dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche' d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; Vista la delibera del CIPE in data 5 agosto 1988, recante il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale; Vista, in particolare, la sezione III dell'appendice A, riferita all'art. 18, primo comma, lettera c), della legge 11 marzo 1988, n. 67, della stessa delibera, nella quale sono disposti i criteri per l'istituzione di commissioni paritetiche per le attivita' preparatorie di istituzione di nuovi parchi; Visto il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1989, registro n. 2 Ambiente, foglio n. 108, con il quale e' stata istituita la commissione per il parco del Monte Falterona, Campigna e Foreste Casentinesi; Visto il proprio decreto in data 17 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 399, con il quale e' stata costituita la commissione prevista al paragrafo che precede; Visti gli atti della commissione; Visto il protocollo d'intesa intercorso in data 30 ottobre 1990 tra il Ministero dell'ambiente e le regioni Toscana ed Emilia-Romagna; Viste le istanze di inclusione nel parco, presentate dal comune di Tredozio in data 10 novembre 1990 e dal comune di Chitignano in data 14 novembre 1990; Visto, in particolare, il verbale della riunione del 3 novembre 1990, contenente le raccomandazioni sulla estensione dell'area del parco e sulla sede legale ed amministrativa provvisoria del parco e le proposte tecniche elaborate dalla commissione stessa nel corso della prima fase prevista dal punto 3) della sezione III dell'appendice A della delibera CIPE sopramenzionata, nonche' i relativi allegati cartografici prodotti dalle regioni Toscana ed Emilia-Romagna; Ritenuto di poterne condividere le predette raccomandazioni; Ritenuta dunque, la necessita' di provvedere con proprio decreto a determinare la perimetrazione provvisoria dell'area del parco e le misure provvisorie di salvaguardia valide fino alla redazione del piano del parco; Ritenuto di poter accogliere la rettifica cartografica di lieve entita' alla perimetrazione provvisoria del parco, richiesta dal comune di Pratovecchio, in quanto giustificata dall'opportunita' di far coincidere il confine del parco con una strada comunale; Ritenuto di poter valutare positivamente l'istanza formulata dal comune di Tredozio di includere nel parco un'area del suo territorio in quanto al parco geograficamente contigua ed omogenea sotto il profilo ambientale, e pertanto utile al conseguimento di identiche finalita' di protezione naturalistica; a tale inclusione si provvedera' con apposito e successivo provvedimento, dopo averla sottoposta alla valutazione della commissione; Ritenuto al contrario di non poter accogliere immediatamente l'istanza di inclusione formulata dal comune di Chitignano in quanto la valutazione di tale inclusione potra' essere convenientemente operata solo allorquando si sara' potuto procedere ad un'esauriente istruttoria; Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 155, con cui al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura; Decreta: Art. 1. F i n a l i t a' Il parco nazionale del Monte Falterona, Campigna e delle Foreste Casentinesi persegue le seguenti finalita' di tutela ambientale e di promozione sociale: a) Tutela, risanamento, restauro, valorizzazione: di uno o piu' ecosistemi, di siti e di paesaggi naturali; di associazioni vegetali e di altre comunita' biologiche, dei loro habitat, particolarmente se rari o in via di estinzione; di biotopi, di formazioni geologiche, geomorfologiche di rilevante interesse storico, scientifico, culturale, didattico, paesaggistico; delle preesistenze edilizie storiche, dei manufatti e degli assetti di carattere tradizionale. b) Realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo all'evoluzione della natura, della vita e dell'attivita' dell'uomo nel loro sviluppo storico. c) Qualificazione e promozione delle attivita' economiche e dell'occupazione locale al fine di un migliore rapporto uomo-ambiente. d) Recupero di aree marginali mediante ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici. e) Valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attivita' culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale.