IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la  legge  8  luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  Visto,  in  particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge n.
349/1986,  per  il  quale  e'  compito  del  Ministero  dell'ambiente
assicurare  in  un quadro organico la promozione, la conservazione ed
il recupero  delle  condizioni  ambientali  conformi  agli  interessi
fondamentali  della collettivita' e alla qualita' della vita, nonche'
la  conservazione  e  la  valorizzazione  del   patrimonio   naturale
nazionale e la difesa delle risorse naturali dell'inquinamento;
  Visti  altresi',  in  particolare,  i commi 2 e 3 dell'art. 5 della
medesima legge n. 349/1986 per i  quali  il  Ministero  dell'ambiente
esercita   le   competenze  in  materia  di  parchi  nazionali  e  di
individuazione delle zone di importanza  naturalistica  nazionale  ed
internazionale  promuovendo  in  esse  la  costituzione  di  parchi e
riserve naturali, nonche' impartisce agli organismi di  gestione  dei
parchi  nazionali  e  delle  riserve  naturali  statali  le direttive
necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e
di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza;
  Vista  la  legge  11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 1988);
  Visto,  in  particolare,  l'art. 18, primo comma, lettera c), della
legge da ultimo citata, in attuazione della legge 8 luglio  1986,  n.
349  e,  in  attesa  della  nuova disciplina relativa al programma di
salvaguardia ambientale, tra gli interventi urgenti per  i  quali  e'
autorizzato  un  apposito finanziamento, vi e' quello contenente - in
attesa di approvazione delle legge quadro sui parchi nazionali  e  le
riserve  naturali - l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5
della legge n. 349/1986  dei  parchi  nazionali  del  Pollino,  delle
Dolomiti  Bellunesi,  dei  Monti Sibillini e, d'intesa con la regione
Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche' d'intesa  con
le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali;
  Vista  la  delibera  del  CIPE  in  data  5 agosto 1988, recante il
programma annuale 1988 di  interventi  urgenti  per  la  salvaguardia
ambientale;
  Vista,  in  particolare,  la sezione III dell'appendice A, riferita
all'art. 18, primo comma, lettera c), della legge 11 marzo  1988,  n.
67,  della  stessa  delibera, nella quale sono disposti i criteri per
l'istituzione   di   commissioni   paritetiche   per   le   attivita'
preparatorie di istituzione di nuovi parchi;
  Visto  il  proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del
tesoro in data 26 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il  29
settembre  1989,  registro n. 2 Ambiente, foglio n. 108, con il quale
e' stata istituita la commissione per il parco del  Monte  Falterona,
Campigna e Foreste Casentinesi;
  Visto  il  proprio  decreto in data 17 maggio 1989, registrato alla
Corte dei conti il 18 agosto 1989, registro n. 1 Ambiente, foglio  n.
399,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione prevista al
paragrafo che precede;
  Visti gli atti della commissione;
  Visto il protocollo d'intesa intercorso in data 30 ottobre 1990 tra
il Ministero dell'ambiente e le regioni Toscana ed Emilia-Romagna;
  Viste  le istanze di inclusione nel parco, presentate dal comune di
Tredozio in data 10 novembre 1990 e dal comune di Chitignano in  data
14 novembre 1990;
  Visto,  in  particolare,  il  verbale della riunione del 3 novembre
1990, contenente le raccomandazioni sulla  estensione  dell'area  del
parco  e  sulla sede legale ed amministrativa provvisoria del parco e
le proposte tecniche elaborate dalla  commissione  stessa  nel  corso
della   prima   fase   prevista   dal  punto  3)  della  sezione  III
dell'appendice A  della  delibera  CIPE  sopramenzionata,  nonche'  i
relativi  allegati  cartografici  prodotti  dalle  regioni Toscana ed
Emilia-Romagna;
  Ritenuto di poterne condividere le predette raccomandazioni;
  Ritenuta  dunque, la necessita' di provvedere con proprio decreto a
determinare la perimetrazione provvisoria dell'area del  parco  e  le
misure  provvisorie  di  salvaguardia  valide fino alla redazione del
piano del parco;
  Ritenuto  di  poter  accogliere  la rettifica cartografica di lieve
entita' alla perimetrazione  provvisoria  del  parco,  richiesta  dal
comune  di  Pratovecchio, in quanto giustificata dall'opportunita' di
far coincidere il confine del parco con una strada comunale;
  Ritenuto  di  poter  valutare positivamente l'istanza formulata dal
comune di Tredozio di includere nel parco un'area del suo  territorio
in  quanto  al  parco  geograficamente  contigua ed omogenea sotto il
profilo ambientale, e pertanto utile al  conseguimento  di  identiche
finalita'   di   protezione   naturalistica;  a  tale  inclusione  si
provvedera' con apposito  e  successivo  provvedimento,  dopo  averla
sottoposta alla valutazione della commissione;
  Ritenuto  al  contrario  di  non  poter  accogliere  immediatamente
l'istanza di inclusione formulata dal comune di Chitignano in  quanto
la  valutazione  di  tale  inclusione  potra' essere convenientemente
operata solo allorquando si sara' potuto procedere  ad  un'esauriente
istruttoria;
  Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1989, registrato alla
Corte dei conti il 16 ottobre 1989, registro n. 2, foglio n. 155, con
cui  al  Sottosegretario  di  Stato  per  l'ambiente, on. Piero Mario
Angelini  sono  stati  delegati  anche  gli  affari  concernenti   la
conservazione della natura;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
  Il  parco  nazionale  del Monte Falterona, Campigna e delle Foreste
Casentinesi persegue le seguenti finalita' di tutela ambientale e  di
promozione sociale:
   a) Tutela, risanamento, restauro, valorizzazione:
   di uno o piu' ecosistemi, di siti e di paesaggi naturali;
   di associazioni vegetali e di altre comunita' biologiche, dei loro
habitat, particolarmente se rari o in via di estinzione;
   di biotopi, di formazioni geologiche, geomorfologiche di rilevante
interesse storico, scientifico, culturale, didattico, paesaggistico;
   delle  preesistenze  edilizie  storiche,  dei  manufatti  e  degli
assetti di carattere tradizionale.
   b)  Realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica,
con particolare riguardo all'evoluzione della natura,  della  vita  e
dell'attivita' dell'uomo nel loro sviluppo storico.
   c)  Qualificazione  e  promozione  delle  attivita'  economiche  e
dell'occupazione   locale   al   fine   di   un   migliore   rapporto
uomo-ambiente.
   d)  Recupero  di  aree  marginali mediante ricostituzione e difesa
degli equilibri ecologici.
   e)   Valorizzazione   del  rapporto  uomo-natura,  anche  mediante
l'incentivazione di attivita' culturali, educative, del tempo  libero
collegate alla fruizione ambientale.