IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento tra gli interventi dei Fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4255 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo sociale europeo; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4256/88 del 19 dicembre 1988, relativo al FEOGA - Sezione orientamento; Vista la propria delibera in data 12 settembre 1989, con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 183/87, e' stato determinato, nel limite massimo di lire 1.300 miliardi il fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione delle politiche comunitarie, relative al settore del "lavoro"; Visti i quadri comunitari di sostegno approvati dalla commissione delle Comunita' europee, relativi agli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5 b) di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88; Visto l'art. 3, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che sopprime la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70 e trasferisce i relativi compiti consultivi alla conferenza Stato-regioni istituito con lo stesso decreto; Vista la proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardante la quota massima attivabile, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/78 per l'esercizio 1990, per il cofinanziamento degli interventi formativi ammessi a beneficiare dei contributi da parte del Fondo sociale europeo; Considerato che, per l'esercizio 1990, la dotazione finanziaria del citato Fondo di rotazione ex art. 25 della legge n. 845/78 viene prevista, in lire 328,070 miliardi, secondo le indicazioni di bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; Ritenuto che, in conformita' della vigente normativa comunitaria, alle linee di intervento finanziario desunte dai quadri comunitari di sostegno previsti dal citato regolamento CEE n. 2052/88 va applicato il criterio della flessibilita'; Considerato che il protrarsi degli adempimenti nella sede comunitaria ha determinato il rinvio alla data odierna della prevista deliberazione e che, quindi, le disponibilita' finanziarie del Fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/78, possono ritenersi sufficienti per il finanziamento delle citate linee di intervento per l'anno 1990, riportato in allegato, senza escludere l'ulteriore ricorso alle risorse del Fondo di rotazione previsto dall'art. 5 della legge n. 183/87; Considerato che, anche in base alla precedente premessa, l'utilizzazione delle disponibilita' del citato Fondo della legge n. 845/78 si effettua garantendo, comunque, il corrispettivo nazionale a fronte delle erogazioni del Fondo sociale europeo; Acquisito il parere della conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 19 dicembre 1990; Considerato che, per quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 183, possono essere finanziati dalle competenti autorita' solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera del 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Delibera: Le linee di intervento finanziario per il cofinanziamento delle azioni del Fondo sociale europeo relative ai quadri comunitari di sostegno degli obiettivi 1, 2, 3 e 4, nonche' 5 b), per l'anno 1990, ammontano a lire 623,631 miliardi e si articolano come negli allegati A e B, che fanno parte integrante della presente delibera. Le occorrenze finanziarie ivi contemplate, attinenti lo "Stato", sono assicurate, per l'anno 1990, dalle disponibilita' recate dal Fondo di rotazione di cui all' ex art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Le ulteriori esigenze finanziarie verranno soddisfatte dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87 citato in premessa entro i limiti indicati nell'allegato A per detto Fondo. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio delle attivita' formative finanziate dal Fondo sociale europeo, adotta, se del caso, le necessarie variazioni alla presente deliberazione per adeguare le disponibilita' nazionali agli effettivi utilizzi delle risorse messe a disposizione dal Fondo medesimo, cosi' come per eventuali modifiche ai "quadri comunitari di sostegno" decisi dalla commissione delle Comunita' europee concernenti lo stesso Fondo sociale europeo. Roma, 20 dicembre 1990 Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO