IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                              DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n.
626;
  Visti  i  provvedimenti  CIP  n.  24/1981  del  26 maggio 1981 e n.
11/1982 del 29 aprile 1982 con  cui  e'  stata  istituita  la  "Cassa
conguaglio  per  il  settore  telefonico"  e  sono state stabilite le
modalita' di funzionamento;
  Visti  i  provvedimenti  CIP  n.  51/1985 del 20 dicembre 1985 e n.
22/1986 del 26 marzo 1986;
  Visto  il provvedimento CIP n. 23/1986 del 26 marzo 1986 con cui e'
stata prorogata l'operativita' della "Cassa  conguaglio  del  settore
telefonico"  e  sono  state  impartite  ulteriori  norme  per  il suo
funzionamento;
  Sentita  la  Commissione  centrale  dei  prezzi (art. 2 del decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) tenutasi il 13 e
il 14 dicembre 1990 e vista la relazione da questa approvata;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                       Categorie di abbonamento
  Gli  abbonamenti al servizio telefonico su rete telefonica pubblica
commutata sono ripartiti in due categorie cosi' determinate:
   Categoria  A: tutti gli abbonamenti, salvo quelli agevolati di cui
alla successiva categoria B.
  Categoria  B:  primo  abbonamento in abitazione privata, ove non si
svolga attivita' di affari  o  professionale,  a  chiunque  intestato
delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico.
  Compatibilmente  con  le caratteristiche tecniche degli impianti e'
possibile richiedere, oltre il primo abbonamento,  anche  abbonamenti
per   collegamenti   alla   centrale   di   competenza   a   traffico
unidirezionale entrante che verranno classificati nella categoria  A.