IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98; Visto il provvedimento CIP n. 24/1981 in data 26 maggio 1981, relativo alla istituzione e modalita' di funzionamento della Cassa conguaglio per il settore telefonico; Visti i provvedimenti del CIP n. 11/1982 e n. 22/1986; Visto il provvedimento CIP n. 42/1990; Ritenuto necessario mantenere la perequazione dei costi e dei ricavi per i servizi dell'ASST, SIP e ITALCABLE; Considerata l'opportunita' di confermare che la ripartizione dei fondi della Cassa conguaglio fra i gestori interessati deve essere fatta sulla base delle determinazioni che sono adottate dal CIP, in occasione di istruttorie in materia di tariffe telefoniche; D'intesa con il Ministro del tesoro; Delibera: I fondi affluiti alla Cassa conguaglio per il settore telefonico a titolo di sovrapprezzo in base al provvedimento CIP n. 42/1990 vengono attribuiti per intero al gestore del servizio urbano, fino a nuove determinazioni in materia di tariffe telefoniche. Gli interessi maturati sui fondi amministrati dalla Cassa conguaglio per il settore telefonico, vengono trasferiti al bilancio di entrata dello Stato. Roma, 18 dicembre 1990 Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA