IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130; Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1982 riguardante l'approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP in data 1 luglio 1982 per disciplinare lo svolgimento dei servizi trasmissione dati e segnaletica, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 4 del 15 febbraio 1983; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e 22 marzo 1986, n. 82, concernenti l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1988 concernente le disposizioni in materia di apparecchiature dei segnali (modem) e relativi accessori per la trasmissione dati e di apparecchiature di segnaletica e di apparecchi telefonici addizionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1989; Ravvisata l'esigenza di aggiornare i contributi e i canoni per l'affitto in uso esclusivo di circuiti diretti analogici nazionali; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. I contributi ed i canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti analogici nazionali sono stabiliti nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Per l'affitto in uso esclusivo di circuiti diretti analogici nazionali alle amministrazioni dello Stato, i contributi ed i canoni di cui alla citata tabella sono ridotti del 10%.