IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  7  del testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come
sostituito dall'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130;
  Vista  la  convenzione  stipulata  in  data  1›  agosto 1984 tra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP  -  Societa'
italiana   per  l'esercizio  delle  telecomunicazioni  p.a.,  per  la
concessione  dei  servizi  di  telecomunicazioni  nazionali  ad   uso
pubblico,  approvata  con  decreto del Presidente della Repubblica 13
agosto 1984, n. 523;
  Visto   il   decreto   ministeriale   4   agosto  1982  riguardante
l'approvazione della convenzione stipulata  tra  il  Ministero  delle
poste  e  delle telecomunicazioni e la SIP in data 1› luglio 1982 per
disciplinare  lo  svolgimento  dei  servizi   trasmissione   dati   e
segnaletica,  pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni n. 4 del 15 febbraio 1983;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 793, e 22 marzo  1986,  n.  82,  concernenti  l'adeguamento  delle
tariffe telefoniche nazionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  dicembre  1988 concernente le
disposizioni in materia di  apparecchiature  dei  segnali  (modem)  e
relativi  accessori  per la trasmissione dati e di apparecchiature di
segnaletica e di apparecchi telefonici addizionali, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1989;
  Ravvisata  l'esigenza  di  aggiornare  i  contributi e i canoni per
l'affitto in uso esclusivo di circuiti diretti analogici nazionali;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  contributi  ed  i  canoni  per  l'affitto  a  privati in uso
esclusivo di circuiti  diretti  analogici  nazionali  sono  stabiliti
nella  tabella allegata che costituisce parte integrante del presente
decreto.
  2.  Per  l'affitto  in  uso esclusivo di circuiti diretti analogici
nazionali alle amministrazioni dello Stato, i contributi ed i  canoni
di cui alla citata tabella sono ridotti del 10%.