IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  regolamento  telefonico  internazionale  (Ginevra 1973),
richiamato dalla convenzione internazionale  delle  telecomunicazioni
adottata  a  Nairobi  il 6 novembre 1982 e resa esecutiva con legge 9
maggio 1986, n. 149;
  Visto  l'avviso D 195 del CCITT (Comitato consultivo internazionale
telegrafico e telefonico) in  materia  di  fissazione  del  tasso  di
conversione tra il franco oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS
o SDR del Fondo monetario internazionale);
  Visto  l'avviso  D  300  R  del  CCITT  che indica i criteri per la
determinazione  delle  quote  di  ripartizione  e  delle   tasse   di
percezione  per  le  relazioni  telefoniche tra i Paesi europei e del
bacino del Mediterraneo;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n.  793,  concernente   l'adeguamento   delle   tariffe   telefoniche
nazionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1986, n.
82, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  giugno  1986  concernente  la
determinazione delle tariffe telefoniche nelle relazioni con i  Paesi
della  regione  europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  149  del  30
giugno 1986;
  Visto  il  decreto  ministeriale 11 gennaio 1991 con il quale viene
fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per le relazioni tra l'Italia e i Paesi europei e del bacino del
Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana  espresse
in  franchi-oro, per ciascun minuto di comunicazione telefonica, sono
stabilite nel  rispetto  dei  seguenti  criteri  adottati  dal  CCITT
tenendo  conto  delle  modalita'  di esercizio in vigore per ciascuna
relazione;
   fr.   oro   0,18   per  l'impegno  della  centrale  internazionale
automatica in partenza;
   fr.   oro   0,11   per  l'impegno  della  centrale  internazionale
automatica di arrivo;
   fr.  oro  2,00 per l'impegno della centrale internazionale manuale
di partenza o di arrivo o di transito;
   fr.  oro  1,80  per  l'impegno  della  centrale  internazionale di
partenza in servizio semiautomatico;
   fr.  oro 0,40 per compenso massimo del prolungamento nazionale per
il traffico di partenza;
   fr.  oro 0,35 per compenso massimo del prolungamento nazionale per
il traffico in arrivo;
   fr.  oro  0,04  per  ogni  100  km  in  linea  d'aria  di circuito
internazionale manuale;
   fr.  oro  0,02  per  ogni  100  km  in  linea  d'aria  di circuito
internazionale automatico per la sezione in territorio italiano e per
la sezione assunta in locazione in territorio estero.
  2.  L'accredito  tra  amministrazioni  delle  quote di ripartizione
relative alle  comunicazioni  personali  ed  a  quelle  urgenti,  ove
ammesse,  puo'  avvenire,  a  titolo  di  reciprocita' sulla base dei
minuti effettivi di comunicazione per un minimo  di  un  minuto,  con
esclusione  della quota fissa aggiuntiva che resta acquisita al Paese
di  partenza;  per   ciascuna   comunicazione   pagabile   all'arrivo
l'Amministrazione del Paese di origine e' remunerata, inoltre, con il
compenso  di  franchi-oro  9,18  sempreche'  sussista  il  titolo  di
reciprocita'.