IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973), richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149; Visto l'avviso D 195 del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del tasso di conversione tra il franco oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale); Visto l'avviso D 300 R del CCITT che indica i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche tra i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1986, n. 82, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986 concernente la determinazione delle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1986; Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1991 con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. Per le relazioni tra l'Italia e i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi-oro, per ciascun minuto di comunicazione telefonica, sono stabilite nel rispetto dei seguenti criteri adottati dal CCITT tenendo conto delle modalita' di esercizio in vigore per ciascuna relazione; fr. oro 0,18 per l'impegno della centrale internazionale automatica in partenza; fr. oro 0,11 per l'impegno della centrale internazionale automatica di arrivo; fr. oro 2,00 per l'impegno della centrale internazionale manuale di partenza o di arrivo o di transito; fr. oro 1,80 per l'impegno della centrale internazionale di partenza in servizio semiautomatico; fr. oro 0,40 per compenso massimo del prolungamento nazionale per il traffico di partenza; fr. oro 0,35 per compenso massimo del prolungamento nazionale per il traffico in arrivo; fr. oro 0,04 per ogni 100 km in linea d'aria di circuito internazionale manuale; fr. oro 0,02 per ogni 100 km in linea d'aria di circuito internazionale automatico per la sezione in territorio italiano e per la sezione assunta in locazione in territorio estero. 2. L'accredito tra amministrazioni delle quote di ripartizione relative alle comunicazioni personali ed a quelle urgenti, ove ammesse, puo' avvenire, a titolo di reciprocita' sulla base dei minuti effettivi di comunicazione per un minimo di un minuto, con esclusione della quota fissa aggiuntiva che resta acquisita al Paese di partenza; per ciascuna comunicazione pagabile all'arrivo l'Amministrazione del Paese di origine e' remunerata, inoltre, con il compenso di franchi-oro 9,18 sempreche' sussista il titolo di reciprocita'.