IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  regolamento  telefonico  internazionale  (Ginevra  1973)
richiamato dalla convenzione internazionale  delle  telecomunicazioni
adottata  a  Nairobi  il 6 novembre 1982 e resa esecutiva con legge 9
maggio 1986, n. 149;
  Vista  la  raccomandazione  D.  195  del CCITT (Comitato consultivo
internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del
tasso  di  conversione  tra franco oro e diritto speciale di prelievo
(DTS o SDR del Fondo monetario internazionale), quale emendata  dalla
conferenza dei plenipotenziari - Melbourne 1988;
  Viste  le  raccomandazioni  del CCITT che indicano i criteri per la
determinazione  delle  quote  di  ripartizione  e  delle   tasse   di
percezione per le relazioni telefoniche internazionali;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 793, e 27  marzo  1986,  n.  82,  concernenti  "Adeguamento  delle
tariffe telefoniche nazionali";
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  giugno  1986,  pubblicato nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.  149  del  30
giugno  1986, relativo alle tariffe telefoniche nelle relazioni con i
Paesi del regime extraeuropeo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  luglio 1989, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  189  del  14  agosto  1989,  relativo   alla
modificazione  della  suddivisione  in  zone  dei  Paesi  del  regime
extraeuropeo;
  Visto  il  decreto  ministeriale 11 gennaio 1991 con il quale viene
fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nelle  relazioni telefoniche tra l'Italia ed i Paesi del regime
extraeuropeo le quote parti di tassa di pertinenza italiana  espresse
in  franchi-oro,  per le comunicazioni effettuate sulle vie normali e
per ciascun minuto di comunicazione telefonica, sono stabilite  sulla
base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in
sede internazionale.
  2.   Le  quote  parti  di  tassa  di  pertinenza  italiana  per  le
comunicazioni istradate su vie alternative, di trabocco o di soccorso
variano  in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla
base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in
sede internazionale.
  3.  Per  il  traffico  telefonico  di  transito scambiato tra Paesi
esteri attraverso i centri italiani, in servizio automatico o tramite
operatrice,  la  quota  parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto
conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilita'
di  acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi
interessati, non puo' essere inferiore a franchi oro 0,50 per minuto.
  4.  Nelle relazioni per le quali lo scambio dei conti relativi alle
comunicazioni personali avviene, in conformita' delle raccomandazioni
internazionali  in  vigore,  sulla base dei soli minuti tassabili, la
remunerazione del Paese di  origine  per  le  comunicazioni  pagabili
all'arrivo  (COLLECT)  e'  fatta  con  l'accredito da parte del Paese
corrispondente di un importo convenuto compreso  tra  6,122  e  9,183
franchi-oro per comunicazione.