IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973) richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149; Vista la raccomandazione D. 195 del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del tasso di conversione tra franco oro e diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale), quale emendata dalla conferenza dei plenipotenziari - Melbourne 1988; Viste le raccomandazioni del CCITT che indicano i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche internazionali; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 793, e 27 marzo 1986, n. 82, concernenti "Adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali"; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1986, relativo alle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo; Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1989, relativo alla modificazione della suddivisione in zone dei Paesi del regime extraeuropeo; Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1991 con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. Nelle relazioni telefoniche tra l'Italia ed i Paesi del regime extraeuropeo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi-oro, per le comunicazioni effettuate sulle vie normali e per ciascun minuto di comunicazione telefonica, sono stabilite sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale. 2. Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per le comunicazioni istradate su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale. 3. Per il traffico telefonico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani, in servizio automatico o tramite operatrice, la quota parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilita' di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non puo' essere inferiore a franchi oro 0,50 per minuto. 4. Nelle relazioni per le quali lo scambio dei conti relativi alle comunicazioni personali avviene, in conformita' delle raccomandazioni internazionali in vigore, sulla base dei soli minuti tassabili, la remunerazione del Paese di origine per le comunicazioni pagabili all'arrivo (COLLECT) e' fatta con l'accredito da parte del Paese corrispondente di un importo convenuto compreso tra 6,122 e 9,183 franchi-oro per comunicazione.