IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  l'accordo  istitutivo della Conferenza europea delle poste e
delle telecomunicazioni (CEPT) con annesso il regolamento  interno  e
protocollo  finale,  firmati  a  Montreux  il  26  giugno 1959 e resi
esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960,
n. 774;
  Visto  l'art.  9  del  regolamento telegrafico adottato dall'Unione
internazionale delle telecomunicazioni (actes finals de la conference
administrative  mondiale  telegraphique  ed  telephonique  -  Ginevra
1973);
  Vista  la  raccomandazione  D  302 R approvata dalla VIII assemblea
plenaria del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico  e
telefonico) nella riunione tenutasi a Malaga - Torremolinos dall'8 al
19 ottobre 1984;
  Vista   la   convenzione   internazionale  delle  telecomunicazioni
adottata dall'UIT (Unione internazionale delle  telecomunicazioni)  a
Nairobi  il  6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986,
n. 149;
  Vista  la  raccomandazione D 195 del CCITT in materia di fissazione
del tasso di conversione tra franco-oro ed  il  diritto  speciale  di
prelievo  (DTS  o  SDR  del  Fondo  monetario  internazionale), quale
emendata dalla conferenza dei plenipotenziari a Melbourne del 1988;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  dicembre  1986 concernente la
determinazione delle tariffe per il  servizio  dei  telegrammi  nelle
relazioni  con  i  Paesi  della  regione  europea  e  del  bacino del
Mediterraneo, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  31
dicembre 1986;
  Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1991 con il quale e' stato
fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.   La   tassa   terminale   telegrafica   italiana,  espressa  in
franchi-oro, per il traffico istradato  sulle  vie  normali,  sia  in
partenza  che  in  arrivo,  e'  stabilita  nel  complessivo ammontare
risultante dall'applicazione dei due seguenti elementi tariffari:
   tassa fissa per telegramma  . . . . . . . . . . . . . Fr. oro 9,50
   tariffa per parola  . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. oro 0,35
nelle  relazioni  con  i Paesi della regione europea e del bacino del
Mediterraneo aderenti al sistema di tassazione binaria adottato dalla
Conferenza  europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), qui
di seguito elencati:
   Algeria,   Andorra,  Austria,  Azzorre,  Belgio,  Canarie,  Cipro,
Danimarca, Feroe, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,  Groenlandia,
Irlanda,  Islanda,  Jugoslavia,  Lussemburgo, Liechtenstein, Madeira,
Monaco, Norvegia, Paesi Bassi,  Portogallo,  Regno  Unito,  Spagna  e
possedimenti   spagnoli   dell'Africa  del  Nord,  Svezia,  Svizzera,
Tunisia.
  2.  La  tassa  terminale  telegrafica  italiana,  per  il  traffico
istradato sulle vie  normali  sia  in  partenza  che  in  arrivo,  e'
stabilita  in franchi-oro 0,70 per parola nelle relazioni con i Paesi
della regione europea e del bacino del Mediterraneo non  aderenti  al
sistema di tassazione binaria, qui di seguito elencati:
   Albania,  Bulgaria,  Cecoslovacchia,  Egitto,  Gibilterra,  Libia,
Malta, Marocco, Polonia, Romania, Turchia, Ungheria, U.R.S.S.
  3.  La  tassa  terminale  telegrafica  italiana  per  i  telegrammi
istradati su vie alternative e di soccorso varia  in  relazione  alle
quote  spettanti  ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i
Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.
  4.  Con  successivo decreto sono stabilite le tasse italiane per il
traffico  telegrafico  di  transito  scambiato   tra   Paesi   esteri
attraverso  i centri italiani. Fino all'entrata in vigore del decreto
si applicano le quote di  transito  fissate  dall'amministrazione  in
base  agli  accordi  con  i  Paesi interessati in rapporto alle tasse
totali  fissate  dagli  stessi   e   comunicate   all'Amministrazione
italiana,   nonche'   in   relazione  ai  criteri  adottati  in  sede
internazionale ed alle esigenze del traffico.