IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto l'accordo istitutivo della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) con annesso il regolamento interno e protocollo finale, firmati a Montreux il 26 giugno 1959 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 774; Visto l'art. 9 del regolamento telegrafico adottato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (actes finals de la conference administrative mondiale telegraphique ed telephonique - Ginevra 1973); Vista la raccomandazione D 302 R approvata dalla VIII assemblea plenaria del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) nella riunione tenutasi a Malaga - Torremolinos dall'8 al 19 ottobre 1984; Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149; Vista la raccomandazione D 195 del CCITT in materia di fissazione del tasso di conversione tra franco-oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale), quale emendata dalla conferenza dei plenipotenziari a Melbourne del 1988; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1986 concernente la determinazione delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986; Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1991 con il quale e' stato fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. La tassa terminale telegrafica italiana, espressa in franchi-oro, per il traffico istradato sulle vie normali, sia in partenza che in arrivo, e' stabilita nel complessivo ammontare risultante dall'applicazione dei due seguenti elementi tariffari: tassa fissa per telegramma . . . . . . . . . . . . . Fr. oro 9,50 tariffa per parola . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. oro 0,35 nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo aderenti al sistema di tassazione binaria adottato dalla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), qui di seguito elencati: Algeria, Andorra, Austria, Azzorre, Belgio, Canarie, Cipro, Danimarca, Feroe, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Jugoslavia, Lussemburgo, Liechtenstein, Madeira, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e possedimenti spagnoli dell'Africa del Nord, Svezia, Svizzera, Tunisia. 2. La tassa terminale telegrafica italiana, per il traffico istradato sulle vie normali sia in partenza che in arrivo, e' stabilita in franchi-oro 0,70 per parola nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo non aderenti al sistema di tassazione binaria, qui di seguito elencati: Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Egitto, Gibilterra, Libia, Malta, Marocco, Polonia, Romania, Turchia, Ungheria, U.R.S.S. 3. La tassa terminale telegrafica italiana per i telegrammi istradati su vie alternative e di soccorso varia in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale. 4. Con successivo decreto sono stabilite le tasse italiane per il traffico telegrafico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani. Fino all'entrata in vigore del decreto si applicano le quote di transito fissate dall'amministrazione in base agli accordi con i Paesi interessati in rapporto alle tasse totali fissate dagli stessi e comunicate all'Amministrazione italiana, nonche' in relazione ai criteri adottati in sede internazionale ed alle esigenze del traffico.