IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista   la   convenzione   internazionale  delle  telecomunicazioni
adottata dall'UIT (Unione internazionale delle  telecomunicazioni)  a
Nairobi  il  6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986,
n. 149;
  Visto  la  raccomandazione  D.  195  del CCITT (Comitato consultivo
internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del
tasso  di  conversione  tra franco-oro e diritto speciale di prelievo
(DTS o  SDR  del  Fondo  monetario  internazionale),  emendata  dalla
conferenza dei plenipotenziari - Melbourne 1988;
  Viste  le  raccomandazioni  del CCITT che indicano i criteri per la
determinazione  delle  quote  di  ripartizione  e  delle   tasse   di
percezione per le relazioni telegrafiche internazionali;
  Visto  l'art.  9  del  regolamento telegrafico adottato dall'Unione
internazionale  delle   telecomunicazioni   (actes   finals   de   la
Confe'rence administrative mondiale te'le'graphique et te'le'phonique
- Ginevra 1973);
  Visto  il  decreto  ministeriale 23 dicembre 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  302  del  31  dicembre  1986,  concernente  la
determinazione  delle  tariffe  per  il servizio dei telegrammi nelle
relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;
  Visto  il  decreto ministeriale 11 gennaio 1991, con il quale viene
fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nelle  relazioni  con  i Paesi del regime extraeuropeo la tassa
terminale telegrafica italiana, sia per il traffico in  partenza  che
per  quello  in  arrivo,  e' stabilita in franchi-oro 0,70 per parola
ordinaria.
  2.  Per  il  traffico  telegrafico  di transito scambiato tra Paesi
esteri attraverso i centri italiani e istradato sulle vie normali, in
servizio  automatico  o tramite operatore, la quota parte di tassa di
pertinenza italiana,  tenuto  conto  dei  criteri  adottati  in  sede
internazionale,  delle  possibilita'  di acquisizione del traffico di
transito e degli accordi con i Paesi  interessati,  non  puo'  essere
inferiore a franchi-oro 0,01 per parola.