IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista   la   convenzione   internazionale  delle  telecomunicazioni
adottata dalla U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni)
a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986,
n. 149;
  Vista  la  raccomandazione  D.  301R del CCITT (Comitato consultivo
internazionale telegrafico e telefonico) in materia di determinazione
delle  tasse  contabili  e  delle  tariffe  di percezione telex nelle
relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo;
  Vista  la  raccomandazione  D.  195  del CCITT (Comitato consultivo
internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del
tasso  di  conversione  tra  il  franco-oro  e il diritto speciale di
prelievo (DTS  o  SDR  del  Fondo  monetario  internazionale),  quale
emendata dalla conferenza dei plenipotenziari - Melbourne 1988;
  Visto   il  decreto  ministeriale  22  marzo  1985  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 30 marzo
1985  concernente  la  determinazione  delle  tariffe per il servizio
telex  nelle  relazioni  con  i  Paesi  europei  e  del  bacino   del
Mediterraneo;
  Visto  il  decreto  ministeriale 11 gennaio 1991 con il quale viene
fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nelle  relazioni  telex  tra  l'Italia ed i Paesi della regione
europea e del bacino del Mediterraneo le  quote  parti  di  tassa  di
pertinenza  italiana  espresse  in  franchi-oro, per le comunicazioni
effettuate sulle vie normali, sono stabilite, per ciascun  minuto  di
comunicazione,   secondo  gli  accordi  internazionali  tra  i  Paesi
interessati al servizio ed i criteri stabiliti dalla  raccomandazione
D. 301R, citata in premessa.
  2.   Le  quote  parti  di  tassa  di  pertinenza  italiana  per  le
comunicazioni istradate su vie alternative, di trabocco o di soccorso
variano  in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla
base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in
sede internazionale.
  3.  Con  successivo  decreto  sono stabilite le quote di pertinenza
italiana per il traffico telex di transito scambiato tra Paesi esteri
attraverso  i centri italiani. Fino all'entrata in vigore del decreto
si applicano le quote di  transito  fissate  dall'Amministrazione  in
base  agli  accordi  con  i  Paesi interessati in rapporto alle tasse
totali  fissate  dagli  stessi   e   comunicate   all'Amministrazione
italiana,   nonche'   in   relazione  ai  criteri  adottati  in  sede
internazionale ed alle esigenze del traffico.