IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dalla U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149; Vista la raccomandazione D. 301R del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) in materia di determinazione delle tasse contabili e delle tariffe di percezione telex nelle relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo; Vista la raccomandazione D. 195 del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del tasso di conversione tra il franco-oro e il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale), quale emendata dalla conferenza dei plenipotenziari - Melbourne 1988; Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1985 pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 30 marzo 1985 concernente la determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo; Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1991 con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. Nelle relazioni telex tra l'Italia ed i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi-oro, per le comunicazioni effettuate sulle vie normali, sono stabilite, per ciascun minuto di comunicazione, secondo gli accordi internazionali tra i Paesi interessati al servizio ed i criteri stabiliti dalla raccomandazione D. 301R, citata in premessa. 2. Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per le comunicazioni istradate su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale. 3. Con successivo decreto sono stabilite le quote di pertinenza italiana per il traffico telex di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani. Fino all'entrata in vigore del decreto si applicano le quote di transito fissate dall'Amministrazione in base agli accordi con i Paesi interessati in rapporto alle tasse totali fissate dagli stessi e comunicate all'Amministrazione italiana, nonche' in relazione ai criteri adottati in sede internazionale ed alle esigenze del traffico.