IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156,  ed in
particolare l'art. 8;
  Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni  e  la  societa'  SIP  (Societa'  italiana  per  le
telecomunicazioni),  approvata  e  resa  esecutiva  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
  Visto  il  decreto  ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242  del  16  ottobre
1989,  con  il quale sono stati determinati i canoni per l'affitto di
circuiti analogici e numerici a regime europeo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 dicembre 1989 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37  del  14  febbraio
1990,   con  il  quale  le  societa'  Swift  e  Reuter's  sono  state
autorizzate fino al 31  dicembre  1990  a  gestire  proprie  reti  di
telematica  e  sono  state  altresi'  fissate le tariffe di spettanza
dell'Amministrazione italiana delle poste e delle telecomunicazioni;
  Constatato che la rete pubblica di trasmissione dati a commutazione
di pacchetto, seppure operante, e' tuttora  nella  fase  sperimentale
per  quanto  attiene  all'ambito  internazionale e che non sono state
realizzate  integralmente  le  interconnessioni  tra  le  varie  reti
pubbliche nazionali;
  Tenuto  conto  dell'esigenza  imprescindibile  di  assicurare,  nel
frattempo, la continuita' e l'efficienza delle singole  reti  private
in  esercizio,  analogamente  a quanto avviene negli altri Paesi CEPT
interessati, ed in attesa che gli organismi internazionali  elaborino
una  definitiva  regolamentazione  della  materia  delle reti private
internazionali di telecomunicazioni;
  Atteso  che  la  CEPT, nell'abolire la raccomandazione T/PGT 10, ha
lasciato piena autonomia  decisionale  alle  singole  amministrazioni
p.t.  europee in ordine ai criteri di tariffazione delle reti private
internazionali e che  l'Amministrazione  p.t.  italiana  ha  ritenuto
opportuno  di applicare nei confronti delle societa' Swift e Reuter's
lo stesso sistema di tariffazione gia' praticato in passato;
  Considerata,  pertanto,  la  necessita'  di  rinnovare  fino  al 31
dicembre  1991  l'autorizzazione  concessa  alle  societa'  Swift   e
Reuter's  con  il citato decreto ministeriale 22 dicembre 1989, fermo
restando le tariffe attualmente in vigore;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  societa'  Swift  (Society for worldwide interbank financial
telecomunication) e la societa' Reuter's di Londra sono autorizzate a
gestire  per  il  periodo  dal 1› gennaio 1991 al 31 dicembre 1991 le
rispettive reti internazionali di telematica ad uso privato.