IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 2 aprile 1948 n. 432, convertito nella legge 10 febbraio 1953, n. 81; Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229; Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni; Visto l'art. 11 della legge 25 luglio 1952, n. 991 "Provvedimenti a favore dei territori montani" modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1976, n. 657; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1; Visto l'art. 4 della legge 14 maggio 1981, n. 220, relativo all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani; Visto che e' stato messo a punto un programma di opere che prevede la realizzazione di collegamenti telefonici per n. 58 localita' (XXIV lotto); Visto, in particolare, il progetto relativo alle opere di cui sopra, redatto in data 15 ottobre 1990 per l'importo complessivo di L. 2.737.000.000, IVA compresa; Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore tecnico PTA nella 203a adunanza della sua seconda sezione in data 9 novembre 1990 e dal consiglio di amministrazione nella 1820a adunanza in data 13 novembre 1990; Decreta: Art. 1. E' approvato il progetto in data 15 ottobre 1990 relativo alla realizzazione di n. 58 collegamenti telefonici (XXIV lotto) nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani, per un importo globale di L. 2.737.000.000, di cui L. 2.300.000.000 per le opere e L. 437.000.000 per IVA.