IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  4 ottobre 1986, n. 657, recante delega al Governo
per l'istituzione e la disciplina del  servizio  di  riscossione  dei
tributi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di  altre
entrate  dello  Stato  e  di  altri  enti  pubblici, emanato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 657;
  Visto l'art. 116 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, recante definizione dei rapporti dei  cessati
esattori e ricevitori provinciali;
  Visto  il  decreto  ministeriale 5 dicembre 1989, con il quale sono
state stabilite le modalita' e i termini per l'affidamento  ai  nuovi
concessionari,  da  parte dei cessati esattori, della riscossione dei
suddetti residui;
  Visto il decreto ministeriale 26 febbraio con il quale le modalita'
e i termini suddetti sono stati integrati;
  Considerato  che  occorre  disciplinare la situazione determinatesi
con riguardo alle cessate esattorie  per  le  quali  il  titolare  e'
risultato  privo  della  legittimazione  alla  dichiarazione  di  cui
all'art. 116, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  La limitazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale
26  febbraio  1990  non  si  applica  al  versamento  da  parte   dei
concessionari  ai  cessati  esattori  costituiti  in forma societaria
qualora dette societa' abbiano avuto come esclusivo  oggetto  sociale
la gestione delle esattorie e siano state poste in liquidazione.
  Nei casi previsti dal comma precedente, il versamento delle partite
comprese negli elenchi dei residui di  cui  all'art.  6  del  decreto
ministeriale   5  dicembre  1989,  purche'  risultino  effettivamente
anticipate dai cessati esattori, e' effettuato  in  due  rate  uguali
decorrenti  dalla  scadenza  della prima rata successiva alla data di
pubblicazione del presente decreto, secondo le disposizioni  previste
dall'art. 8 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1989.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 dicembre 1990
                                                 Il Ministro: FORMICA